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Risoluzione Agenzia Entrate n. 394 del 24.12.2002

Istanza di interpello della società XY - Contratti XY sottoscritti da soggetti italiani. Adempimenti dei sottoscrittori e del rappresentante fiscale in Italia
Risoluzione Agenzia Entrate n. 394 del 24.12.2002

Con nota del ..., la società lussemburghese XY ha chiesto, direttamente a questa Direzione centrale, il parere dell'Amministrazione fiscale italiana circa la correttezza della procedura dalla stessa predisposta al fine di assicurare "la completa trasparenza e la tracciabilità fiscale di tutte le operazioni effettuate dalla clientela italiana".

Esposizione del quesito
La società Lussemburghese, che stipula contratti assicurativi, alla luce della risoluzione del 4 luglio 2002, n. 215/E, ritiene che i contribuenti italiani debbano evidenziare la sussistenza dei predetti contratti assicurativi nella propria dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, la società XY ritiene che la "trasparenza fiscale" nei confronti dello Stato italiano sia comunque assicurata dalla procedura predisposta e che, pertanto, non sussista per i propri clienti italiani l'obbligo dichiarativo della polizza estera nel modulo RW del Modello UNICO.
Inoltre, la predetta società lussemburghese fa presente che la circostanza che il cliente debba effettuare tale indicazione nella propria dichiarazione dei redditi, relativamente al contratto assicurativo sottoscritto, appesantisce gli adempimenti richiesti e può dissuadere taluni risparmiatori dal sottoscrivere contratti con soggetti esteri. Tale circostanza viene ritenuta contraria allo spirito di non discriminazione che permea le norme europee in materia di libera prestazione di servizi.

Soluzione prospettata dal contribuente
La società XY fa presente che le misure adottate, con effetto dal 20 maggio 2002, per assicurare la "trasparenza fiscale" sono le seguenti:
- vengono accettate solo le sottoscrizioni per le quali la società ha ricevuto espressa autorizzazione al fine della trasmissione di tutti i dati confidenziali a ZJ, rappresentante fiscale in Italia della stessa;
- in deroga a tale principio, i contratti sottoscritti per il tramite di organismi finanziari che per la legge italiana possono operare quali sostituti d'imposta, e che si impegnano a gestire le polizze nell'ambito del risparmio amministrato, non sono oggetto di comunicazione da parte della ZJ;
- sono comunicati ad ZJ, per ogni sottoscrizione, l'identità del contraente, tutti i suoi dati (compreso il codice fiscale) l'importo e la data d'investimento ed ogni altro dato relativo al contratto, con trasmissione di copia dello stesso e di tutti gli allegati;
- sono altresì oggetto di comunicazione le operazioni successive riguardanti ogni singolo contratto, con trasmissione di copia dei relativi allegati;
- vengono conservati tutti i dati ed i relativi documenti, a completa disposizione delle autorità fiscali italiane.
Nella propria nota la XY specifica che le comunicazioni di cui al penultimo punto sono effettuate solo nel caso in cui il cliente confermi una sorta di "autorizzazione fiscale". In caso di mancata conferma di tale autorizzazione la società XY ne informa immediatamente il suo rappresentante fiscale ZJ.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante
Si fa presente innanzitutto che, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 26 aprile 2001, n. 209, concernente le modalità di esercizio del diritto d'interpello, il contribuente deve presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto d'interpello
Il contribuente istante, invece, ha presentato la presente richiesta di chiarimento prospettando una procedura che ha avuto attuazione "con effetto dal 20 maggio 2002".
A tale proposito la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2001, n. 50, precisa che il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via generale la possibilità di acquisire il parere dell'Agenzia ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come "interpello del contribuente", previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, e quindi non consegue gli effetti previsti da tale norma.
Pertanto, il parere richiesto con l'istanza in esame può essere reso nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica svolta dalla scrivente Direzione Centrale, secondo quanto disposto dalla circolare del Dipartimento delle Entrate n. 99/E del 18 maggio 2000.
A tale proposito, con riferimento a quanto esposto dalla XY si precisa quanto segue.
L'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 prevede che, per l'adempimento degli obblighi derivanti da forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita a norma dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione, operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi, devono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, che ha il compito di comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i predetti contratti.
Con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, successivamente modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2002, è stato previsto che per ciascuno dei contratti previdenziali di cui sopra il rappresentante fiscale deve tenere un registro in cui vanno annotati le generalità dell'assicurato, il numero progressivo, la data di decorrenza, i premi incassati e, previa comunicazione da parte del contraente stesso, l'importo di essi non dedotto, nonché le prestazioni corrisposte.
Inoltre, il rappresentante deve comunicare entro il 31 ottobre di ogni anno i dati dei soggetti che l'anno precedente hanno corrisposto i premi relativi ai contratti stessi, nonché quelli dei soggetti che hanno percepito la prestazione.
Da quanto esposto, si rileva che tale disposizione non ammette nessuna deroga. Pertanto, in ogni caso, le comunicazioni del rappresentante fiscale devono contenere i dati relativi a tutti i contratti assicurativi di cui trattasi sottoscritti da soggetti italiani. Si precisa, infine, che non è prevista alcuna "autorizzazione fiscale" da parte del sottoscrittore italiano per la trasmissione dei dati ad esso relativi all'Amministrazione fiscale italiana. Pertanto, tutti dati previsti dalle disposizioni nazionali di cui sopra dovranno essere trasmessi al rappresentante italiano e da questo all'Amministrazione fiscale italiana.
Inoltre, alla luce di quanto disposto dal comma 2 dall'articolo 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, per i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale, qualora essi siano dovuti da soggetti non residenti, si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis del TUIR.
Pertanto, sui predetti redditi, non può essere applicata l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento da parte di sostituti d'imposta italiani.
Gli stessi dovranno essere necessariamente indicati nella dichiarazione dei redditi al quadro RM. A tale proposito si vedano le risoluzioni n. 144/E del 13 maggio 2002 e n. 215/E del 4 luglio 2002.
Si fa presente, inoltre, che anche nel caso in cui il soggetto istante stipuli con clienti italiani contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione - diversi da quelli aventi natura previdenziale di cui all'articolo 9-ter - sussiste per il sottoscrittore l'obbligo di indicare nel modulo RW della dichiarazione dei redditi il valore della polizza qualora esso sia superiore a 12.500 euro, nonché di indicare nel quadro RM della dichiarazione stessa i redditi di capitale di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del TUIR. Tale obbligo sussiste sia nel caso in cui il sottoscrittore chieda l'erogazione della prestazione in forma di capitale sia nel caso in cui chieda la conversione del capitale in forma di rendita. Infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 4, del TUIR, la conversione del capitale in rendita costituisce presupposto per il realizzo dei redditi di capitale derivanti da contratti di assicurazione non aventi finalità previdenziale.
Trattandosi, pertanto, di redditi corrisposti da un'impresa di assicurazione estera, essi rientrano tra i redditi di fonte estera che devono essere indicati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi e sottoposti ad imposizione sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento secondo quanto previsto dall'articolo 26-ter, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.
Questi ultimi si determinano, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del TUIR, come differenza tra i capitali riscossi alla scadenza e premi corrisposti.

Ciò premesso, come già accennato, i contratti assicurativi stipulati con un'impresa di assicurazione non residente determinano l'insorgere degli obblighi di indicazione nel modulo RW della dichiarazione dei redditi delle consistenze degli investimenti esteri e dei relativi flussi finanziari, qualora il loro valore sia superiore a 12.500 euro, a norma dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
Tuttavia, tale obbligo di indicazione non sussiste, per espressa previsione normativa, per i certificati in serie o in massa e per i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti.
I contratti assicurativi oggetto del quesito non sembrano rientrare in tali fattispecie perché non sono rappresentati né da titoli né da certificati. Essi potrebbero rientrare nella disposizione di esonero di cui al citato articolo 4 nella misura in cui fossero verificabili i presupposti normativi previsti specificamente nella seconda parte della disposizione per i contratti e cioè qualora il contratto sia concluso per il tramite dell'intermediario finanziario italiano e qualora sia conferito l'incarico di incassare i proventi derivanti da tale contratto.

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