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Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 22 01.2001

Scommesse ippiche e sportive. Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 22 01.2001

Con nota del 09.11.2000, lo Studio legale …, per conto della società "X" S.r.l., ha posto una serie di quesiti, in merito al regime delle concessioni per le scommesse ippiche e sportive.
La società "X" S.r.l. titolare di concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche e sportive, in via di trasformazione in S.p.A., intenderebbe acquistare l’intero capitale di altre società anch’esse titolari di concessioni per la raccolta delle medesime scommesse, le quali, per consentire la suddetta operazione, trasformerebbero la propria forma giuridica in S.r.l.. Contestualmente all’acquisizione dell’intero capitale delle predette società, verrebbe deliberata la fusione per incorporazione delle stesse, nella società "X".
Si chiede se nelle more del procedimento di fusione sopra descritto, la società "X" possa legittimamente detenere partecipazioni nelle società concessionarie incorporande.
L’art. 2, comma 6 del decreto ministeriale n. 174 del 2 giugno 1998 per le scommesse sportive, e l’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 169 dell’8 aprile 1998 per le scommesse ippiche, stabiliscono rispettivamente che se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate solo a persone fisiche, società in nome collettivo o società in accomandita semplice. La perentorietà di questa prescrizione, la cui finalità è evidentemente proprio quella di prevenire, nel settore in esame, il formarsi di posizioni dominanti, attraverso la concentrazione in capo ai medesimi soggetti della titolarità di azioni o quote societarie, non consente alcuna deroga.
A tal proposito si osserva inoltre quanto segue. La titolarità di partecipazioni in società concessionarie da parte della "X" S.r.l., sarebbe temporanea e strumentale alla successiva incorporazione delle medesime società. Nella nota che si riscontra si assume infatti, la procedura di fusione in fieri, come pacificamente ammessa. La fusione per incorporazione di un concessionario delle scommesse in parola, in realtà, implica il trasferimento alla società incorporante dei rapporti concessori delle società incorporate. Per quanto noto alla scrivente che la dottrina più recente cerchi di inquadrare il fenomeno della fusione nell’ambito delle modificazioni del contratto sociale e quindi a ritenere non estinte, ma semplicemente modificate nella loro struttura le organizzazioni societarie coinvolte, è del pari vero che, in giurisprudenza, prevale la tesi che assimila la fusione alla successione a titolo universale delle persone fisiche (cfr. Cass. Sez. I, sent. 27 gennaio 1994 , n. 833). Dai dati normativi, d’altronde, risulta chiaramente che, con la attuazione della fusione, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società incorporate che conseguentemente si estinguono (art. 2504 bis c.c.).
Questo inquadramento dell’istituto della fusione, ha rilevanti implicazioni nella materia in oggetto. Innanzitutto, tanto per le concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, quanto per quelle per la raccolta delle scommesse ippiche è necessario un atto autorizzativo da parte dell’Amministrazione, poiché, sia l’art. 9, comma primo della convenzione relativa alle prime, sia l’art. 8 della convenzione relativa alle seconde prevedono, rispettivamente, la necessità di un’autorizzazione amministrativa al trasferimento. Inoltre, l’art. 8 della convenzione che accede alle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, stabilisce che il trasferimento non possa avvenire nei primi due anni di esercizio della concessione, salvo il verificarsi delle ipotesi ivi espressamente previste. Da ciò deriva quindi, quantomeno con riferimento alle scommesse ippiche, non solo la necessità di richiedere un atto autorizzativo al trasferimento, ma anche l’impossibilità per l’Amministrazione di concederlo nei primi due anni di esercizio dell’attività data in concessione.
Sempre in relazione alla previsione secondo cui , se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate solo a persone fisiche, società in nome collettivo o società in accomandita semplice, si chiede se possano ritenersi non ricomprese fra le "azioni con diritto di voto", le azioni privilegiate di cui all’art. 2351 cc, ove lo statuto preveda espressamente la privazione per esse del diritto di voto in assemblea ordinaria. Anche a tale quesito deve darsi risposta negativa, considerato che la prescrizione regolamentare sopra indicata parla di azioni con diritto di voto senza fare distinzione alcuna, mentre le azioni in parola darebbero comunque ai titolari diritto di voto, sia pure limitatamente all’assemblea straordinaria (cfr. art. 2351, II comma del codice civile).
Infine, con l’ultimo quesito si è chiesto alla scrivente se le norme citate (ovvero l’art. 2, comma 6 del decreto ministeriale n. 174 del 26 giugno 1998 per le scommesse sportive, e l’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 169 dell’8 aprile 1998 per le scommesse ippiche), abbiano inteso limitare la possibilità di divenire titolari di concessioni alle sole società italiane, o possano estendersi a tipi societari analoghi previsti dagli ordinamenti di altri paesi dell’Unione europea. Il rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza impone di ritenere valida quest’ultima interpretazione.

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