Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 22.01.2004

Istituzione del codice tributo per il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi - Art. 32, comma 32, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Risoluzione Agenzia Entrate n. 4 del 22.01.2004

L'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Misure di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", prevede, al comma 32, che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio debba essere corredata, tra l'altro, anche dall'attestazione del pagamento dell'oblazione.
Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2004, ha stabilito che il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione, è effettuato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione.
A tal fine è istituito il seguente codice tributo da utilizzarsi sul modello di pagamento "F 24":
3910 denominato: "Oblazione per la definizione degli illeciti edilizi - Art. 32, comma 32, d. l. 30/09/2003, n. 269".
Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra istituito deve essere esposto nella "Sezione ICI ed altri tributi locali", con l'indicazione nello spazio codice ente/codice comune del codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili oggetto della definizione e nel campo anno di riferimento dell'anno in cui si effettua il versamento nella forma "AAAA".

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