IVA - Aliquota applicabile all'osso di bovino per impianti e pericardio di origine bovina. Quesito della ditta ...... S.p.A.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 03.04.2001
Con istanza diretta alla scrivente la società ........ S.p.A., in sede di integrazione delle fatture relative ad acquisti intracomunitari, ha chiesto di conoscere quale sia l'aliquota IVA applicabile ai seguenti prodotti:
- osso bovino per impianti
- pericardio di origine bovina.
Secondo la società i prodotti sopra indicati sono destinati alla sostituzione parziale o totale di parti di organi umani, di tessuti e di ossa distrutti o irreversibilmente non ripristinabili per sopravvenuti traumi o malattie con distruzione di tessuti connettivali o ossa.
Al riguardo si fa presente che sulla questione è stato chiesto il parere al Dipartimento delle Dogane che, con la nota n. 3819 del 7 dicembre 2000, ha comunicato quanto segue:
"due campioni (campione A - 04961 - e B - n. 04962) sono stati inviati al Laboratorio Chimico per l'Analisi Merceologica, il quale ha comunicato che entrambi i campioni presentati, rispettivamente, sotto forma di parallelepipedo da mm 30 x mm 10 x mm 14 e di cilindro da mm 12 (diam.) x mm 19 (lunghezza), sono risultati rigidi, di aspetto spugnoso e di colore biancastro e che ciascuno ha dato all'analisi quali quantitativa il seguente risultato:
- campione A: collagene = 77,8%
ceneri = 22,2%
fosforo = 5,2%
calcio = 12,8%
- campione B: collagene = 75,5%
ceneri = 24,5%
fosforo = 5,7%
calcio = 14,5%
Il predetto Laboratorio, inoltre, ritiene che trattasi di prodotto destinato alla sostituzione parziale o totale di parti di organi".
Atteso quanto sopra e considerato che gli articoli in oggetto sono destinati ad essere inseriti nel corpo umano al fine di compensare una deficienza e/o rimpiazzare una parte mancante dell'organismo, il Dipartimento delle Dogane ritiene che possano rientrare tra "gli oggetti ed apparecchi di ortopedia ecc. ..., oggetti ed apparecchi di protesi: altri" nel codice N.C. 902130 90 (codice NIMEXE 9019-250 vigente al 31.12.1987).
Pertanto, a seguito della suesposta classificazione, si ritiene che i prodotti in esame possano rientrare tra le ipotesi di cui alla tabella A, parte II, punto 30 allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, per le quali è stabilita l'aliquota del 4% e che, di conseguenza, in sede di integrazione delle fatture relative alle operazioni intracomunitarie di acquisto degli stessi, si rende applicabile l'IVA in base all'aliquota del 4%.
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