Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 11.02.2002

I.V.A. - XX s.p.a. - Articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Detraibilità dell'Iva pagata sui beni e servizi acquistati per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse
Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 11.02.2002

Quesito.
In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la XX è stata costituita nel 1999 da parte della società YY s.p.a., che in seguito le conferirà un proprio complesso aziendale per l'esercizio delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse ed attività connesse.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 13, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di XX sono state assegnate al Ministero del Tesoro che ne è diventato unico azionista.
I costi relativi a tale attività di smantellamento delle centrali elettronucleari sono interamente finanziati con un intervento di carattere pubblico, il cui onere è stato posto per legge a carico degli utenti del sistema elettrico.
Tali costi, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, fanno parte dei c.d. "oneri generali del sistema elettrico" addebitati ai clienti finali attraverso la componente A2 della tariffa elettrica, nella misura stabilita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, misura che non può superare l'equivalente di lire 0,6 per kwh, come previsto dall'articolo 13 del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
L'articolo 8 dello stesso decreto ministeriale comprende tra gli oneri generali del sistema elettrico anche i costi sostenuti dalla XX per l'attività di smantellamento delle centrali.
La citata componente tariffaria A2 è destinata ad alimentare il "conto per il finanziamento delle attività nucleari residue", aperto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, sul quale le imprese distributrici di energia elettrica devono fare affluire la predetta componente tariffaria.
Da tale conto provengono le somme erogate alla XX a titolo di copertura dei costi relativi all'attività di smantellamento delle centrali.
Tali somme non hanno, a parere dell'istante, la natura di corrispettivo e, pertanto, la riscossione delle stesse non costituisce un'operazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Tanto premesso, l'istante chiede, "da un lato, la conferma che gli importi che saranno ad essa erogati, come oneri generali del sistema elettrico a copertura dei costi delle attività di smantellamento delle centrali e di chiusura del ciclo del combustibile, non sono rilevanti agli effetti dell'Iva e, dall'altro, la conferma che la riscossione di tali importi non comporta alcuna preclusione al diritto di detrarre l'Iva sugli acquisti di beni e servizi effettuati da questa società per lo svolgimento della propria attività".
Su tali questioni la XX ha chiesto di conoscere le determinazioni della scrivente.

Interpretazione.
Nel caso in esame, i proventi ottenuti dalla società istante derivano dall'addebito di una quota degli oneri generali del sistema elettrico, connessa alla sua attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, quota posta a carico dell'intera utenza attraverso l'adeguamento del corrispettivo dovuto alle società di distribuzione del servizio elettrico.
Tali oneri generali, pur derivando da attività svolte nell'interesse generale, sono posti a carico di tutti gli utenti finali del sistema elettrico, in capo ai quali sono regolarmente assoggettati ad Iva e hanno lo stesso trattamento fiscale di altri oneri, come per esempio il "sovrapprezzo termico" e le "quote di prezzo", inerenti la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica.
Sulla natura del "sovrapprezzo termico" e delle "quote di prezzo" si sono pronunciati rispettivamente il Tribunale di Roma, II sezione civile, con sentenza del 1 giugno 1956 e la Corte costituzionale, con sentenza del 20 maggio 1998, n. 174.
In entrambi i casi fu ribadito che le prestazioni pecuniarie richieste agli utenti non assumevano la natura di oneri tributari, bensì erano di carattere esclusivamente tariffario, qualificabili come prezzo pubblico imposto in base alla legge.
A tal proposito la risoluzione n. 362364 del 23 febbraio 1977 ne affermò la natura di corrispettivi del servizio erogato, e come tali da assoggettare regolarmente ad Iva.
Con la medesima risoluzione si è precisato, altresì, che il riversamento di tali proventi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e quello da questa effettuato a favore delle società beneficiarie di tali contributi sono da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, potendosi qualificare come cessioni di denaro di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972.
Del pari, con riferimento alla fattispecie in esame, la scrivente ritiene che gli introiti affluiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico nonché le successive erogazioni da quest'ultima effettuate a favore della XX hanno natura di mera movimentazione finanziaria e, come tale, sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva.
Considerata l'irrilevanza agli effetti dell'Iva dei proventi riversati dalla Cassa conguaglio, si pone il problema di stabilire se sussiste il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sui beni e servizi acquistati dalla XX per lo svolgimento della sua attività.
In generale, l'articolo 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, nel recepire l'articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva comunitaria in materia di Iva, consente la detrazione dell'Iva pagata sui beni e servizi acquistati nello svolgimento di un'attività d'impresa a condizione che gli stessi siano utilizzati per l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta o assimilate ai fini della detrazione.
Al riguardo, la Corte di giustizia della comunità europea in diverse pronunce (cfr. sentenza 29 febbraio 1996, causa C-110/94, sentenza 21 marzo 2000, causa C-98/98 e, da ultimo, la sentenza 8 giugno 2000, causa C-396/98), ha chiarito che il sistema delle detrazioni è inteso a neutralizzare interamente l'Iva pagata o dovuta dall'imprenditore nell'ambito di tutte le attività economiche purché queste siano, in linea di principio, soggette ad Iva.
Secondo il consolidato orientamento della Corte il diritto alla detrazione, una volta nato, rimane acquisito anche quando il soggetto passivo non abbia potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione per l'effettuazione di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà.
La Corte ha evidenziato, inoltre, che il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte compete al soggetto passivo nella misura in cui i beni e servizi acquistati presentino un nesso immediato e diretto con le operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione, e che a tal riguardo è indifferente lo scopo ultimo perseguito dal soggetto passivo.
L'esistenza stessa del nesso immediato e diretto - secondo il parere della Corte - è questione di fatto che deve essere di volta in volta ricostruita e dedotta in relazione alle specifiche fattispecie, per cui a tal fine è necessario che sussista un rapporto oggettivo tra l'operazione a monte e quella a valle di natura tale che dovrebbe essere possibile considerare la prima come una parte del costo sostenuto dall'operatore per realizzare la seconda, o che l'operazione a monte prepari l'operazione a valle o sia una conseguenza dell'effettuazione di quest'ultima.
Nel caso in questione, è da considerare che la XX è stata costituita sotto forma di società per azioni, in base a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, allo scopo di effettuare "lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti".
Per lo svolgimento della sua attività, la medesima società istante non può addebitare direttamente il servizio agli utenti, bensì risulta beneficiaria di una quota dei c.d. oneri generali del sistema elettrico, che le saranno riversati secondo le modalità stabilite da specifiche disposizioni di legge e regolamentari.
In particolare, la normativa in questione, nell'addebitare i costi relativi alle attività di smantellamento all'intera utenza elettrica, prevede un meccanismo complesso nel quale partecipano diversi soggetti:
a) le società di distribuzione dell'energia, che incassano tali oneri incorporandoli nel prezzo dell'energia stessa, quale componente tariffaria A2, e li assoggettano regolarmente ad Iva;
b) la Cassa conguaglio per il settore elettrico, alla quale gli stessi vengono riversati dalle società di distribuzione, e che provvede, a sua volta, a versarli nelle casse della SOGIN;
c) la XX, società operativa che riceve tali somme a titolo di cessioni di denaro, e quindi non rilevanti ai fini Iva.
Il ruolo della Cassa conguaglio del settore elettrico risulta essere, quindi, quello di collettore degli oneri generali addebitati agli utenti dalle diverse aziende distributrici dell'energia elettrica operanti sul territorio nazionale.
La normativa in questione, quindi, ha previsto che i costi sopportati dall'istante, per lo svolgimento della sua attività economica, siano coperti da ricavi che sono, al termine del loro ciclo finanziario (in capo alle società di distribuzione), regolarmente assoggettati ad Iva, ma che, sempre per espressa disposizione normativa, pervengono alla stessa istante solo dopo l'intervento di un soggetto di natura pubblicistica, la cui attività di gestione di fondi pubblici non può avere rilevanza ai fini dell'Iva.
Va rilevato, che il sistema di addebito dell'imposta sui corrispettivi qualificati quali "oneri generali" è riconosciuto dalla legge al fine di semplificare le modalità di riscossione ed evitare l'intervento di più soggetti (aziende distributrici e XX) nella determinazione e fatturazione degli importi che gli utenti privati devono corrispondere. Ciò non di meno si deve riconoscere che di fatto i predetti oneri generali costituiscono il corrispettivo (regolarmente assoggettato ad Iva) dell'attività svolta dalla XX.
Sulla base delle considerazioni svolte, e tenuto conto della ratio della norma in esame, si è del parere che, limitatamente al caso in esame, il rapporto oggettivo fra le operazioni a monte di acquisto dei beni e servizi effettuate dall'istante e quelle a valle di incasso dei corrispettivi effettuate dalle società di distribuzione e regolarmente assoggettate ad Iva, seppur mediato dalle disposizioni normative che prevedono l'intervento di altri soggetti, permette di considerare esistente il requisito dell'afferenza di cui all'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, vale a dire il "nesso immediato e diretto" - secondo quanto specificato dalla Corte di giustizia CEE - necessario per attribuire all'istante il diritto alla detrazione dell'Iva.
A conferma dell'esistenza della suddetta correlazione, è la circostanza che i costi sostenuti a monte dalla XX per l'acquisizione dei beni e servizi sono elementi costitutivi del prezzo delle operazioni che a valle sono assoggettate ad imposta, trattandosi di oneri compresi nella componente tariffaria A2 del prezzo dell'energia.

Conclusioni.
Si ritiene che, nel caso prospettato, la società istante abbia diritto, ai sensi dell'articolo 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, ad effettuare la detrazione dell'Iva pagata a monte sui beni e servizi acquistati per lo svolgimento della sua attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, per le quali a valle del suo processo produttivo è incassato, per espressa previsione normativa ancorché tramite altri soggetti, un provento regolarmente assoggettato ad Iva.

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