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Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 17.03.2006

Istanza d'interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri. Art.1, comma 280, legge n. 311 del 2004 - imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7 del Codice della Strada
Risoluzione Agenzia Entrate n. 40 del 17.03.2006

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle dichiarazioni di conformità previste dall'articolo 76, commi 6 e 7 del Codice della Strada, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 2 della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Chiede, inoltre, di precisare se siano assoggettabili a tale imposta:
1. le dichiarazioni di conformità rilasciate per allestimenti o trasformazioni di veicoli;
2. le certificazioni di idoneità tecnica rilasciate con riferimento a macchine agricole e macchine operatrici;
3. le certificazioni per l'immatricolazione rilasciate per macchine provenienti da altro Stato dell'Unione europea;
4. le dichiarazioni di conformità rilasciate per entità tecniche.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti, facendo riferimento al solo tenore letterale del comma 280 dell'articolo unico della Legge Finanziaria per il 2005 (Legge 30 dicembre 2004, n. 311), che ha previsto l'assoggettamento all'imposta di bollo delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7 del Codice della Strada, giudica opportuno interpretare tale norma stricto sensu. Ritiene infatti, che siano sottoposte ad imposta di bollo le dichiarazioni di conformità di veicoli ex articolo 76, comma 6 del Codice della Strada, e quelle di cui al comma 7 dello stesso articolo, obbligatorie quando un veicolo sia soggetto ad omologazioni in più fasi.
Esclude, invece, da tale imposizione "le certificazioni di origine (il cui rilascio è previsto con riferimento ad autotelaio, allestimento o trasformazione realizzato in un unico esemplare), e le macchine agricole ed operatrici (disciplinate dagli artt. 104 e segg. del CDS e perciò fuori dell'ambito applicativo degli artt. 75 e 76 CDS)".
Il Ministero delle Infrastrutture, inoltre, precisa che, riguardo alle entità tecniche prodotte in serie, la cui omologazione è prevista dall'articolo 75, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), la disciplina non appare puntuale, in quanto le stesse entità tecniche possono rilevare sia in fase di allestimento di un nuovo veicolo da immatricolare, sia in fase di modifiche delle caratteristiche costruttive di un veicolo che comportano un conseguente aggiornamento della carta di circolazione.
A tale proposito, ritiene, pertanto, che la certificazione di entità tecniche, esibita a corredo della domanda di omologazione di un nuovo veicolo da immatricolare, è soggetta all'imposta di bollo, in quanto è ricompresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 76, comma 7 del Codice della Strada.
Circa le certificazioni di entità tecniche presentate agli uffici della MCTC in fase di modifica delle caratteristiche costruttive di un veicolo, l'interpellante manifesta dubbi sull'applicabilità alle stesse dell'imposta di bollo, poiché sono disciplinate dall'articolo 78 del Codice della Strada, che non fa alcun riferimento agli 75 e 76, pertanto, conclude ritenendo, in tale ultima ipotesi, la dichiarazione di conformità di entità tecniche non soggetta all'imposta di bollo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In proposito si osserva che, il comma 280 dell'articolo unico della Legge Finanziaria per il 2005 (Legge n. 311 del 30 dicembre 2004) ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2005, l'assoggettamento all'imposta di bollo, di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, delle dichiarazioni di conformità previste dall'articolo 76, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Tali dichiarazioni - redatte su modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - riguardano ciascun veicolo costruito in conformità a un tipo omologato in Italia, sono rilasciate all'acquirente dal costruttore, che ne "...assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge...", e attestano la conformità del veicolo al modello omologato (articolo 76, comma 6 del Codice della Strada).
Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, le dichiarazioni di conformità rilasciate per allestimenti o trasformazioni di veicoli (punto 1. del quesito) sono espressamente contemplate dal comma 7 dell'articolo 76 del Codice della Strada, che stabilisce:"...ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità".
Tali dichiarazioni, essendo espressamente previste dal comma 7 dell'articolo 76 citato, sono assoggettate all'imposta di bollo, così come disposto dal comma 280 della Legge n. 311 del 2004. Per ciascuna dichiarazione di conformità, rientrante espressamente nella previsione impositiva, è dovuta l'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62, (D.M. 24 maggio 2005), per ogni foglio, come disposto dall'articolo 2 della Tariffa per "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti...".
Per quanto riguarda il punto 2. del quesito - certificazioni di idoneità tecnica rilasciate con riferimento a macchine agricole e macchine operatrici, disciplinate rispettivamente dagli articoli 108 e 114 del D. Lgs. n. 285 del 1992 - si condivide la soluzione prospettata dal Ministero interpellante. Tali certificazioni, infatti, non sono ricomprese tra quelle che il legislatore, con il disposto del comma 280, della Legge Finanziaria per il 2004, ha inteso assoggettare ad imposta di bollo.
L'imposta di bollo è dovuta, dunque, per le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76 del Codice della Strada. Tuttavia devono essere assoggettati a tale tributo tutti i documenti equivalenti a tali dichiarazioni, cioè quei documenti che assolvono la medesima finalità, quali:
a) i certificati di conformità previsti dalla direttiva comunitaria 92/53/CEE del 18 giugno 1992, recepita in Italia con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995. Tale direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli fabbricati in una o più fasi, e il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, che l'ha recepita, all'articolo 6 dispone che: "Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato (...) accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità al tipo omologato". Il successivo articolo 7 stabilisce, inoltre, che "1. Ciascuno Stato membro immatricola veicoli nuovi (...) solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità".
b) i certificati di conformità previsti dalla direttiva comunitaria 2002/24/CEE del 18 marzo 2002, recepita in Italia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 gennaio 2003. Tale direttiva riguarda tutti i veicoli a motore a due o tre ruote destinati a circolare su strada e il decreto di recepimento della stessa, all'articolo 7, comma 1, precisa che, "...per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore compila un certificato di conformità, secondo il modello contenuto nell'allegato IV, parte A, al presente decreto. Tale certificato accompagna ciascun veicolo".
Considerato che le direttive comunitarie riguardano la circolazione in uno Stato membro di veicoli fabbricati in Stati diversi, sembra opportuno precisare il regime dell'imposta di bollo per i certificati di conformità che accompagnano tali veicoli.
In proposito, l'articolo 2 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che "L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa se formati nello Stato...", pertanto, è irrilevante la circostanza che i veicoli vengano costruiti in un altro Stato, poiché, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo dovuta fin dall'origine, rileva esclusivamente il luogo (Italia o estero) di rilascio dei certificati o delle dichiarazioni di conformità.
Per il disposto dell'articolo 2 citato, è infatti determinante il momento della formazione dell'atto, vale a dire quando il documento nasce ed è idoneo a produrre determinati effetti giuridici che esulano dalla sfera di chi lo ha emanato.
Da ciò consegue che i certificati e le dichiarazioni di conformità formati nello Stato italiano, dal 1 gennaio 2005, sono soggetti all'imposta di bollo indipendentemente dal luogo di omologazione e costruzione del veicolo cui si riferiscono.
Viceversa, i certificati e le dichiarazioni di conformità formati all'estero, anche se relativi a veicoli omologati e costruiti in Italia, non sono soggetti all'imposta di bollo.
E' appena il caso di precisare che i certificati e le dichiarazioni di conformità non soggette all'imposta di bollo fin dall'origine sono da assoggettare a tale imposta, in caso d'uso (presentazione all'ufficio delle entrate per la registrazione) per il combinato disposto degli articoli 2 del d.P.R. n. 642 del 1972 e 30 della Tariffa, parte II, del d.P.R. n. 642 del 1972.
L'ultimo punto (4.) del quesito posto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguarda l'assoggettabilità all'imposta di bollo delle dichiarazioni di conformità rilasciate per entità tecniche, vale a dire i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli indicati negli articoli 71 e 72 del Codice della Strada. Tali dispositivi sono "...soggetti alle prescrizioni di un decreto di recepimento di una direttiva particolare e destinati a far parte di un veicolo, che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se il decreto di recepimento della direttiva particolare lo prevede espressamente" (D.M. 8 maggio 1995).
Queste dichiarazioni, se rilasciate in fase di omologazione di un nuovo veicolo da immatricolare, sono soggette all'imposta di bollo, perché ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 76, comma 7 del Codice della Strada.
Le certificazioni di entità tecniche rilasciate, invece, in fase di modifica delle caratteristiche costruttive di un veicolo, essendo disciplinate dall'articolo 78 del D.Lgs. n. 285 del 1992, non rientrano in modo espresso nel campo di applicazione dell'imposta di bollo, in base agli argomenti precedentemente esposti.
Dato l'elevato numero delle dichiarazioni da assoggettare all'imposta di bollo, si ritiene opportuno precisare, infine, che la stessa, oltre ad essere assolta con le modalità ordinaria o straordinaria (carta bollata, marche o bollo a punzone) precisate nell'articolo 2 della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642 del 1972, può essere assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 dello stesso d.P.R. Infatti le dichiarazioni e i certificati di conformità rientrano tra le categorie degli atti e documenti per i quali, su richiesta degli interessati, può essere consentito il pagamento in modo virtuale, ai sensi del D.M. 7 giugno 1973.
A tal proposito gli Uffici delle Entrate - ricevute le apposite domande di autorizzazione corredate dalla dichiarazione del numero degli atti e documenti che presumibilmente potranno essere emessi durante l'anno - provvedono a liquidare, con la massima sollecitudine, l'imposta provvisoria dovuta, ripartendone l'ammontare in rate bimestrali, ai sensi dell'articolo 15 citato.
Per le autorizzazioni già rilasciate in precedenza, per le quali venga richiesta l'integrazione del tipo o del numero di documenti da assoggettare all'imposta di bollo in modo virtuale, l'ufficio provvede alla riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate d'imposta ai sensi dell'articolo 15 già citato.
Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo per le dichiarazioni di conformità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 642 del 1972. Ai sensi dell'art 19 "(...) i funzionari, i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato...non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni(...)" dell'imposta di bollo. In tale ipotesi i documenti devono essere inviati, per la loro regolarizzazione - mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta - al competente ufficio delle entrate entro 30 giorni dalla data del ricevimento.
La presente viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, in risposta all'istanza di interpello presentata alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti terrestri.

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