Risoluzione Agenzia Entrate n. 40/E del 07.07.2023

RISOLUZIONE N. 40/E









Roma, 7 luglio 2023





OGGETTO
: Consulenza giuridica - Articolo 1-bis del decreto legge n. 121 del

2021 introdotto dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con
disabilità



Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato

esposto il seguente

QUESITO

L’Associazione istante (di seguito anche solo “Istante”) rappresenta di

svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse

generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto

pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con

disabilità e delle loro famiglie.

L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di

conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1

bis (rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con

disabilità”), che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie

permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA



Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

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agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente

posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il

veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.

Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio

1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1

il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso

di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non

abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un

anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle

predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di

operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di

soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie. In

particolare, l’Istante evidenzia che «viene da taluni sostenuta e richiesta la

necessità di assumere, oltre alla patente di guida che rechi, come peraltro

prescritto in precedenza, l’obbligo di adattamenti al veicolo, anche il verbale di

invalidità e/o di handicap (legge n. 104 del 1992) da cui risulti la natura motoria

delle disabilità».

In altri casi, l’Istante segnala che gli operatori commerciali «non ritengono

applicabile la novella legislativa introdotta dalla legge 9 novembre 2021, n. 156

e dal correlato decreto ai titolari di c.d. “foglio rosa”, quand’anche in esso siano

indicati gli adattamenti obbligatori alla guida».

Ciò posto, l’Associazione chiede chiarimenti in ordine alla corretta

applicazione delle disposizioni richiamate.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L’Associazione ritiene che la natura motoria della limitazione funzionale è

connaturata nell’oggettivo obbligo dell’uso di adattamenti alla guida che

condiziona il rilascio e l’uso della correlata patente; tale condizione, peraltro, è

definita dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del

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d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il “Codice della strada”), che prevedono la

contestuale presenza di figure mediche della ASL e di figure tecniche della

Motorizzazione civile.

L’Istante rappresenta che vengono, quindi, definiti contestualmente, sia la

condizione psicofisica (condizione personale) sia gli adattamenti obbligatori sul

veicolo e risultano garantiti sia i prerequisiti oggettivi che soggettivi. In tal senso,

il legislatore ha ritenuto ragionevolmente superflua la previgente richiesta di

esibire anche il verbale di invalidità.

Pertanto, per l’accesso ai benefici fiscali previsti dall’articolo 8 della legge

27 dicembre 1997, n. 449 e prima ancora dalla citata legge n. 97 del 1986, per le

persone con disabilità titolari di patente di guida con obbligo di adattamenti, sono

richiesti esclusivamente e senza obbligo di presentazione di ulteriore

documentazione:

- una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga

l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile

da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui

all'articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;

- atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto

del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con

applicazione dell'aliquota agevolata.

L’istante ritiene che l’interpretazione di cui sopra è da ritenersi estesa, in

forza del combinato disposto dell’articolo 27 della legge n. 104 del 1992,

dell’articolo 1, comma 2 bis, della legge n. 97 del 1986 e dell’articolo 1 bis della

legge n. 156 del 2021, anche ai titolari di c.d. “foglio rosa” e di relativa

prescrizione degli adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da

condurre, rilasciata dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119,

comma 4, del Codice della Strada.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini della disamina della questione rappresentata, appare utile operare

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una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della sua evoluzione.

L’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 (recante “Disposizioni per

l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli

adattati ad invalidi”) ha introdotto una aliquota IVA ridotta per le cessioni e le

importazioni di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata «adattati

ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie», da

applicarsi sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure disposte con

decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986 (di seguito anche Decreto).

In particolare, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto, nel testo vigente ratione

temporis, «I soggetti titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie,

ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 9 aprile 1986, numero

97, per l’acquisto o l’importazione, da parte di soggetti d’imposta, di veicoli di

cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500

centimetri cubici, se con motore diesel, adattati all’uso in relazione alle proprie

deficienze motorie accertate devono produrre:

a) fotocopia della patente di guida;

b) certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali di cui

all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,

numero 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità

motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del

conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;

c) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di

acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con

applicazione dell'aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto

periodo, dal pubblico registro automobilistico […], certificato rilasciato dal detto

ente.».

Successivamente, l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (recante

«Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate») ha modificato il richiamato articolo 1:

- al comma 1, sopprimendo le parole «titolari di patente F» ed

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aggiungendo il riferimento ai veicoli «anche prodotti in serie»;

- aggiungendo un comma 2-bis in base al quale «Il beneficio della

riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia

conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro

un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi

l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul

valore aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il

veicolo acquistato».

Il comma 3, dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (rubricato

«Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap»), ha previsto:

- estensione delle disposizioni della citata legge n. 97 del 1986 anche alle

cessioni di motoveicoli e autoveicoli rispondenti a determinati requisiti

«anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui

all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite

capacità motorie permanenti», nonché a determinate prestazioni rese

dalle officine per adattare i veicoli, «effettuate nei confronti di detti

soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico»;

- che «Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di

circolazione».

Con tale disposizione, quindi, l’agevolazione ai fini dell’Iva è stata estesa,

per i veicoli con determinati requisiti di cilindrata, ai soggetti con ridotte o

impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed

ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico, di cui all’articolo 3 della legge

n. 104 del 1992.

Tale previsione è attualmente contenuta nel numero 31) della Tabella A,

parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 a seguito dell’articolo 50, comma

1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e fa riferimento a motoveicoli ed

autoveicoli «anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui

all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità

motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono

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fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i

veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti

necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi».

Al fine di estendere l’aliquota Iva agevolata anche ai veicoli con motore

ibrido (con i limiti di cilindrata indicati) e motore elettrico (con il limite di potenza

indicato), l’articolo 53-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato:

- il n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972;

- l’articolo 1, comma 1, della legge n. 97 del 1986;

- il comma 3 della legge n. 449 del 1997.

Da ultimo, il legislatore è intervenuto con l’articolo 1-bis del decreto legge

10 settembre 2021, n. 121, introdotto in sede di conversione dalla legge 9

novembre 2021, n. 156, disponendo che:

- «Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all’acquisto di veicoli, i

soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla

guida, presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa

contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo

agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di

cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (cfr. comma 1);

- e prevedendo un obbligo di adeguamento del Decreto alle nuove

disposizioni (cfr. comma 2).

Conseguentemente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

13 gennaio 2022, con decorrenza dal 29 gennaio 2022, è stato aggiunto all’articolo

1 del Decreto un secondo comma ai sensi del quale «In sostituzione della

documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati

possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga

l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da

condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma

4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo

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restando l’obbligo di presentazione dell'atto notorio di cui al primo comma, lettera

c)».

L’articolo 116, comma 4 del Codice della Strada dispone che «I mutilati ed

i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente

speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida

di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla

guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate

prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119,

comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici

comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i

trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. […]».

Il richiamato articolo 119 del Codice della Strada disciplina i requisiti fisici

e psichici per il conseguimento della patente di guida:

- «L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti

nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale

territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-

legale» o di altro medico come individuato dalla medesima disposizione

(cfr. comma 2);

- «L’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni

mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle

province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla

nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati

fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in

base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di

guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze […]» (cfr.

comma 4).

Al riguardo, l’articolo 330 del Regolamento di attuazione al medesimo

Codice della Strada prevede, inoltre, al comma 5 che «Nel caso in cui

l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati

fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna

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vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un

medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un

dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,(…)».

Alla luce dell’evoluzione del predetto quadro di riferimento, si ritiene che,

a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste

per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza

dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o

impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire

dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente

documentazione:

- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione

degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni

mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della

Strada;

- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel

quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4

per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati

alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di

invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali

condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente

contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da

condurre.

Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei

soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del

Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida,

anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una

soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge

n. 97 del 1986, in precedenza richiamato.

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Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto

interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli

adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di

responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa

agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […]

decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie

A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».

***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


LA DIRETTRICE CENTRALE

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