Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000 - Applicabilità disciplina ex art. 168 del TUIR - Collegata estera "trasparente" partecipata tramite GIE e trust
Risoluzione Agenzia Entrate n. 400 del 23.10.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 168, del testo unico sulle imposte sui redditi (TUIR), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA S.p.A., partecipa in via paritetica, con una società francese BETA (società multinazionale operante nel settore aerospaziale), ad un Gruppo di Interesse Economico (G.I.E.), GAMMA con sede a ...(Francia). GAMMA è un GIE di diritto francese, dotato di personalità giuridica, fiscalmente trasparente, operante nel settore della produzione di aerei a turboelica per tratte a corto raggio.
A partire dai primi anni novanta, al fine di far fronte alla precaria situazione finanziaria del settore dell'epoca e alla conseguente difficoltà di ottenere finanziamenti dagli istituti di credito, GAMMA come altri produttori di aerei, ha costituito delle società ad hoc (SPC) per la commercializzazione di aerei nei confronti della clientela.
Tali società acquistano da GAMMA a prezzi di mercato uno o più aeromobili, grazie ad un finanziamento bancario a lungo termine di importo corrispondente al prezzo pagato al produttore (GAMMA), e procedono alla locazione o alla cessione degli aeromobili alle compagnie aeree per un corrispettivo che le consente di ripagare il debito.
Le azioni delle SPC sono state fiduciariamente intestate da GAMMA a trust non discrezionali, dei quali GAMMA risulta essere disponente e unico beneficiario.
Tra le SPC controllate interamente da GAMMA attraverso l'intestazione fiduciaria a trust non discrezionali, ne figurano tre residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, e segnatamente:
1) DELTA Limited, costituita nel 1992 secondo le leggi dell'Isola di Man;
2) EPSILON Limited, costituita nel 1992 secondo le leggi della Repubblica di Mauritius;
3) ZETA Limited, costituita nel 1993 secondo le leggi dell'Isola di Man.
Con riferimento alla fattispecie summenzionata, la società istante chiede di chiarire se, in relazione alla partecipazione indiretta al 50 per cento degli utili delle summenzionate SPC, per il tramite della partecipazione detenuta in GAMMA possa trovare o meno applicazione la disciplina recata dagli articoli 167 o 168 del TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che, sebbene la summenzionata partecipazione non integri il requisito del controllo richiesto dall'articolo 167 del TUIR, la stessa sia sufficiente a soddisfare il presupposto applicativo previsto dal successivo articolo 168.
Tuttavia, la società istante ritiene che, nel caso di specie, non si realizza il presupposto essenziale per l'applicazione degli articoli 167 e 168 del TUIR, per il quale è richiesta l'esistenza di "redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato" residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (art. 167, comma 1, del TUIR).
Il mancato conseguimento di un reddito da parte delle SPC in questione è dovuto alla circostanza che i redditi delle stesse sono imputati direttamente ad GAMMA, atteso che le SPC non hanno una propria autonomia, ma costituiscono soggetti meramente interposti di GAMMA.
Pertanto, l'istante ritiene che, non applicandosi al caso di specie la disciplina recata dall'articolo 168 del TUIR, la quota del reddito complessivamente conseguito da GAMMA distribuita alla stessa, sia soggetta al regime tributario previsto dall'articolo 89 del TUIR, con conseguente tassazione limitatamente al 5 per cento del suo ammontare, al momento della sua distribuzione.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il presupposto applicativo della normativa cfc recata dall'articolo 167 del TUIR è dato dal possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, individuati dal citato D.M. 21 novembre 2001, da imprese, società o enti controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o dai soggetti di cui agli articoli 5 e 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR.
L'articolo 168, comma 1, del TUIR estende l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 167 del TUIR, in materia di tassazione delle imprese estere controllate, al caso in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione agli utili in imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, non inferiore al 20 per cento, ovvero, nell'ipotesi di società quotate in borsa o in mercati regolamentati, non inferiore al 10 per cento.
La società istante detiene indirettamente una partecipazione del 50 per cento agli utili delle tre summenzionate SPC, localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato, per il tramite di GAMMA, il quale a sua volta controlla interamente le stesse attraverso l'intestazione fiduciaria delle loro azioni a trust non discrezionali.
Con riferimento al presupposto applicativo del "collegamento", come osservato dall'istante, si ritiene che tale partecipazione indiretta integri il requisito del collegamento indiretto previsto dall'articolo 168 del TUIR.
Ciò nel presupposto che non risultano verificate in capo alla società istante le fattispecie di controllo societario di cui all'articolo 2359 del codice civile: in tal caso si applicherebbero le disposizioni di cui all'articolo 167 del TUIR.
Si ritiene, infatti, che l'interposizione di un trust nella catena partecipativa di controllo o di collegamento faccia comunque scattare il meccanismo di applicabilità della normativa cfc. Ad avviso della scrivente, la detenzione delle partecipazioni tramite un trust può essere assimilata all'ipotesi di possesso della partecipazione "per interposta persona", atteso che il trust, come chiarito nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, rientra nella nozione di "persona".
Con riferimento, invece, al presupposto applicativo del possesso di redditi conseguiti in uno degli Stati o territori con regime fiscale privilegiato, non si condivide la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante, secondo la quale tale presupposto non si verifichi, per il fatto che, poiché le SPC imputano direttamente ad GAMMA i risultati derivanti dalle proprie attività, le stesse non conseguono alcun reddito nei rispettivi Stati di residenza.
In proposito, si chiarisce che il summenzionato presupposto applicativo si verifica nel caso in cui la partecipata estera "consegua" redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, derivanti da una fonte produttiva localizzata in tali Stati o territori, a prescindere dal regime fiscale di trasparenza o opacità del soggetto estero.
Per le argomentazioni suesposte si ritiene che nella fattispecie rappresentata si realizzi il presupposto relativo all'esistenza di "redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato" residente in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (art. 167, comma 1, TUIR) e che, di conseguenza, sia applicabile la disciplina, recata dall'articolo 168 del TUIR, che prevede la tassazione di trasparenza degli utili riferibili alla partecipazione indirettamente detenuta dalla società istante nelle summenzionate SPC e, per la quota degli utili distribuiti non tassata per trasparenza, la disciplina dell'articolo 89, comma 3, del TUIR che dispone la tassazione per l'intero ammontare degli "utili provenienti" da Stati o territori con regime fiscale privilegiato.
La presente risposta, relativa a un interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, vale a definire la portata e l'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 168 del TUIR, esclusi qualsiasi accertamento e/o qualificazione dei fatti proposti e qui assunti acriticamente.
Resta impregiudicata, in particolare, la possibilità di valutare i fatti e le operazioni descritti alla luce della norma antielusiva di cui all'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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