Interpello ai sensi dell'art. 21 della l. 30 dicembre 1991, n. 413. Acquisto di partecipazioni. Rinuncia ai crediti da parte dei soci
Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 05.04.2001
Con nota prot. n. 12450 del 14 febbraio 2001, la Direzione Regionale del .... ha trasmesso l'istanza di interpello presentata dalla Società X s.r.l. in liquidazione, rappresentando quanto segue.
Descrizione dell'operazione
1) la X è debitrice nei confronti della società Y s.p.a. della somma di L.., in dipendenza di un mutuo ipotecario di originarie L ..... concesso da Cassa di Risparmio di ..... s.p.a. (a cui è subentrata la predetta Y), garantito da ipoteca di L. ...... sull'unico immobile di proprietà;
2) la X ha nel suo attivo solo l'immobile ipotecato a favore della Y, il cui valore di mercato è stato stimato in circa L ......;
3) il debito verso la Y ha determinato il fallimento della X, dichiarato dal Tribunale di .... in data 28 luglio 1995 e successivamente chiuso, in data 19 giugno 1996, per estinzione dei crediti ammessi; infatti, dall'ammissione al passivo era stato escluso il credito della Y, in ragione di una nullità del contratto di mutuo per interposizione fittizia di persona;
4) la X ha, infatti, affermato di aver stipulato il contratto di mutuo quale soggetto fittiziamente interposto, in virtù di accordi tra la Cassa di Risparmio di .... s.p.a. e la Casa di cura ..... s.p.a., poi fallita, a cui era stata immediatamente accreditata la somma;
5) in data 21 gennaio 1997, la Y ha citato in giudizio la X, al fine di accertare la piena efficacia del mutuo ipotecario ed ottenere la restituzione della somma, giudizio al quale è stata fatta rinuncia in virtù di un accordo transattivo concluso nel giugno 2000. Tale accordo (proposta della Y del 21 marzo 2000, accettata dalla X in data 20 giugno 2000) prevedeva l'impegno della Y a rinunciare parzialmente al proprio credito a fronte del versamento, da parte della X, del ricavato della vendita dell'immobile di proprietà, al netto delle spese di liquidazione, pari a L. ...., nonché ad autorizzare la cancellazione dell'ipoteca sull'immobile;
6) in data 31 gennaio 1997 due soci della X, proprietari complessivamente del 30 per cento del suo capitale, hanno citato la Y chiedendo il risarcimento del danno subito, quantificato in L ...., per effetto dello svuotamento di valore della loro partecipazione sociale. La pretesa degli attori si basava sulla considerazione che il mutuo fu in realtà concesso al fine di beneficiare lo stesso mutuante, in quanto la somma erogata venne immediatamente accreditata alla Casa di cura ...... s.p.a., la quale la destinò a copertura di debiti che la stessa aveva nei confronti della Cassa di Risparmio di ....;
7) detta causa, vinta in primo grado dalla Y (sentenza depositata il 6 marzo 2000), fu successivamente abbandonata a seguito di transazione intervenuta tra le parti (proposta dei soci del 13 aprile 2000, accettata dalla Y in data 19 aprile 2000), per effetto della quale la Y ha acquistato la loro partecipazione al capitale della X, con valore nominale di L ..., al prezzo di L ....;
8) a seguito di tale transazione, in data 6 luglio 2000, la Y è divenuta socia della X;
9) in data 18 settembre 2000 l'immobile della X è stato ceduto a terzi al prezzo di L .... e la X ha versato alla Y, in virtù dell'accordo transattivo di cui al punto 5), quanto ricavato dalla vendita dell'immobile, al netto delle spese di liquidazione della stessa, quantificate in L ....;
10) per effetto del predetto accordo, pertanto, la Y ha rinunciato al proprio credito nei confronti della X per un importo pari a circa L ......
In sintesi:
a) Y ha acquistato la qualità di socio nella X a seguito di accordo transattivo con i soci;
b) Y ha rinunciato parzialmente al proprio credito vantato nei confronti della X a seguito di accordo transattivi con i soci.
La X ritiene, pertanto, che sia applicabile l'art. 55, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, nel quale si afferma che: "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società in nome collettivo o in accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo".
Ritiene, inoltre, che non sia applicabile la disposizione dell'art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in quanto la fattispecie da analizzare per valutare se sussistano o meno le valide ragioni economiche è rappresentata dall'atto con cui la Y, al fine di dirimere definitivamente un giudizio instaurato avanti il Tribunale di .... da due soci della X, ha acquistato le loro quote di partecipazione, pari al 30 per cento del capitale della X, che, però, è rimasta completamente estranea all'evento.
L'estraneità della X rispetto all'operazione di cessione delle quote renderebbe, pertanto, inapplicabile alla fattispecie concreta l'art. 37-bis del DPR 600 del 1973 (con particolare riferimento al comma 3, lettera f) in quanto prevede che "gli atti, i fatti e i negozi ..." avvengano con gli stessi soggetti beneficiari dei vantaggi fiscali che l'Amministrazione finanziaria potrebbe disconoscere ai sensi del comma 2.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Normativa di riferimento
L'art. 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti, a condizione che nell'ambito di tale comportamento siano utilizzate una o più delle operazioni specificamente individuate dal comma 3, tra cui rientrano le operazioni di acquisto di partecipazioni.
Si evidenzia, al riguardo, che non è l'operazione in sé ad essere elusiva, bensì il suo utilizzo nell'ambito di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere un indebito risparmio di imposta.
Nella specie, benché la cessione delle partecipazioni è intercorsa tra due soci della X e la Y, cioè tra soggetti diversi dall'istante, è pur vero che tale operazione va ricondotta nell'ambito del più ampio disegno ed è necessario valutarne le concrete modalità di attuazione, nonché la legittimità e validità economica dei particolari atti e negozi intervenuti e dei segmenti di operazioni posti in essere al fine di verificare se la stessa realizzi un indebito risparmio di imposta.
Occorre, pertanto, verificare:
a) il realizzarsi di un risparmio d'imposta;
b) la sussistenza di valide ragioni economiche;
c) la corretta applicazione (senza raggiri) delle norme.
Analisi e conclusioni
Si osserva preliminarmente che dalla fattispecie descritta deriva un considerevole risparmio d'imposta.
Come si evince dai fatti sopra riportati, la situazione patrimoniale della X era rappresentata da:
- attività per L ..., rappresentate unicamente dall'immobile ipotecato;
- passività per L ..., rappresentate dal debito nei confronti della Y, oltre a spese di liquidazione per L ......
Si trattava, pertanto, di società con un notevole deficit patrimoniale, senza più avviamento (essendo inattiva dal 1995), né plusvalenze latenti, ad eccezione di quelle relative al suddetto unico immobile, per di più ipotecato, stimato in L .....
Tale situazione avrebbe determinato, in ogni caso, la rinuncia della Y ad una parte del proprio credito dal momento che, al massimo, avrebbe potuto ricevere dalla X una somma fino a concorrenza del valore dell'immobile (L ...) al netto delle spese di liquidazione (L ....) e pertanto di importo non superiore a L...
In ogni caso, dunque, avrebbe dovuto rinunciare a parte del suo credito e, più precisamente, ad una somma pari a L .....
Tale rinuncia avrebbe determinato in capo alla X la realizzazione di una sopravvenienza attiva tassabile di pari importo e, dunque, imposte dovute per L..... (37 per cento di L .......).
Di conseguenza, dopo il pagamento di tali imposte da parte della X, la Y avrebbe potuto riscuotere, a soddisfacimento del proprio credito, un ammontare netto non superiore a L .... (L .... - L ......).
Con l'operazione prospettata, invece, Y riceve L ..... ottenendo quindi un notevole vantaggio economico a fronte delle imposte risparmiate dalla X.
L'operazione consente, pertanto, di realizzare:
- un vantaggio fiscale, in capo alla X, rappresentato dall'intassabilità delle sopravvenienze realizzate per effetto della rinuncia al credito da parte del socio Y;
- un vantaggio economico direttamente conseguente al precedente, in capo alla Y, parte attrice dell'acquisto delle partecipazioni, determinato dal maggior importo realizzato a saldo del proprio credito (L ....., invece di L ......).
Che il risparmio di imposta venga lucrato direttamente dalla Y è desumibile dallo stesso accordo transattivo raggiunto con la X (di cui all'allegato J dell'istanza), secondo cui il versamento del ricavato della vendita dell'immobile è al netto delle spese di liquidazione e di eventuali oneri fiscali ("Eventuali variazioni in aumento (compresi gli eventuali ulteriori oneri fiscali) o in diminuzione nella previsione delle spese di liquidazione saranno conguagliate rispettivamente da parte e a favore di Y"). Il risparmio di imposta della X si riflette a beneficio dello stesso soggetto che ha posto in essere l'acquisto delle partecipazioni.
L'accordo raggiunto in sede transattiva, così come concepito e concretamente attuato, non è sorretto da valide ragioni economiche.
Infatti, il versamento della somma di L ..... da parte di Y ai soci della X trova causa, più che nel risarcimento dei pretesi danni subiti, nell'acquisto delle quote sociali possedute dai medesimi; quote in realtà prive di valore dal momento che la società, in situazione deficitaria e con un attivo rappresentato esclusivamente da un immobile ipotecato per un importo notevolmente superiore al suo valore, era stata dichiarata fallita, non aveva più avviamento e versava in stato di liquidazione.
L'operazione con cui viene risolta la lite è, dunque, artificiosa e non sorretta da valide ragioni economiche.
In definitiva, l'erogazione del risarcimento transatto a titolo di acquisto delle partecipazioni della X da parte di Y appare preordinato alla modificazione soggettiva del successivo atto di rinuncia al credito, posto in essere dalla stessa Y nella qualità di socio della X anziché di terzo creditore.
La precostituzione artificiosa della qualità di socio è funzionale infine all'applicazione dell'art. 55, comma 4, del TUIR che esclude la configurazione di sopravvenienze attive quando la rinuncia al credito provenga dai soci.
E' opportuno accennare brevemente alla portata della disposizione recata dal citato art. 55, comma 4 del TUIR, da esaminare in correlazione con il disposto degli articoli 61, comma 5, e 66, comma 5, dello stesso TUIR. Invero, l'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in via sistematica, in virtù della cointeressenza del socio - creditore alle vicende della società partecipata. La patrimonializzazione di quest'ultima si riflette, infatti, nell'attivo della partecipante, attraverso un corrispondente aumento del costo della partecipazione. Per il socio l'onere conseguente alla rinuncia non è immediatamente deducibile, ma incrementa il costo della partecipazione. Affluirà invece direttamente al conto economico nell'ipotesi di apporto a copertura di perdite, per la parte eccedente il patrimonio netto. Tale ultima iniziativa è assunta dai soci e come tale recepita dalla norma fiscale, in una prospettiva di continuità dell'attività sociale e, dunque, si presenta come alternativa - ai sensi dell'art. 2448, n. 4, del codice civile - allo scioglimento e quindi alla liquidazione della partecipata.
La ratio della norma viene sostanzialmente aggirata se la rinuncia al credito, anziché in funzione della patrimonializzazione, sia effettuata in previsione della liquidazione definitiva della partecipata; in tal caso si realizzano immediatamente le condizioni perché la rinuncia al credito, dopo aver comportato un incremento del costo della partecipazione, concorra alla formazione del reddito di esercizio come minusvalenza su partecipazioni.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'operazione presenta evidenti profili elusivi, in quanto con un'operazione priva - in relazione alle modalità con cui è stata attuata - di valide ragioni economiche, favorisce il conseguimento di un indebito risparmio di imposta, tramite aggiramento della ratio e delle finalità dell'art. 55, comma 4, del TUIR.
La conclusione sarebbe stata diversa nel caso in cui la rinuncia al credito da parte del socio risultasse funzionale alla rimessa in bonis della società partecipata, consentendo a questa di proseguire l'attività.
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