Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 20.03.2006

Istanza di interpello - Interpretazione DPR 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella allegata A Parte III, nn. 127-quinquies e 127- septies
Risoluzione Agenzia Entrate n. 41 del 20.03.2006

Con istanza d'interpello, concernente l'interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nn. 127-quinquies e 127- septies, della Tabella allegata - A - Parte III, è stato proposto il seguente:

Quesito
La Società ALFA S.p.a. (di seguito ALFA S.p.a.) è stata costituita, per volontà del Ministero delle Comunicazioni e della società Sviluppo Italia Spa, per la realizzazione del "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno" (di seguito il Programma) previsto dal D.P.E.F. 2003-2006.
L'oggetto sociale di ALFA S.p.a., è dunque costituito "dall'attività di progettazione, sviluppo e diffusione della larga banda, con particolare riferimento alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni nelle aree del Mezzogiorno (art. 2 dello Statuto)".
Per la concreta esecuzione degli interventi previsti dal "Programma", ALFA S.p.a. intende avvalersi di società terze con le quali stipulare appositi contratti di appalto.
Per l'attuazione di tale programma, l'istante precisa che si renderà necessaria la realizzazione dei cavidotti per il passaggio dei cavi. Nello specifico, la costruzione delle reti di telecomunicazioni in fibra ottica comporterà la realizzazione nel sottosuolo di cavidotti per il passaggio dei cavi che si articola, a grandi linee, nelle seguenti fasi:
"1) progettazione definitiva ed esecutiva,
2) scavo del sottosuolo ad una profondità di circa 50/150 cm,
3) posa della tubazione e dei "pozzetti rompitratta" e realizzazione di "microtrincee",
4) interventi di riempimento, rinterro del sottosuolo e ripristino della sede di scavo".
Ciò premesso, la società chiede di conoscere se gli interventi relativi alla realizzazione dei cavidotti rientrano nel campo di applicazione del n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III del d.P.R. n. 633/72 che prevede l'aliquota IVA ridotta del 10%.

Soluzione prospettata
La ALFA S.p.a. ritiene che gli interventi di realizzazione di cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni rientrino nel campo di applicazione del n.127-quinquies) della Tabella A, parte III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.
La Società istante fonda la soluzione prospettata su due recenti leggi: il decreto legislativo 198/2002, in materia di telecomunicazioni e il Testo Unico in materia edilizia. In particolare l'istante richiama:
- "l'art. 3, comma 3, del d. lgs. 198/2002, che ha assimilato, ad ogni effetto (e quindi anche ai fini tributari dell'IVA), alle opere di urbanizzazione primaria gli interventi relativi all'effettuazione di scavi necessari per l'istallazione di infrastrutture di telecomunicazioni;
- l'art. 16, comma 7-bis del Testo Unico edilizio, che ha ripreso ed ampliato la definizione di opere di urbanizzazione, fornendo un elenco che, da un lato recepisce le opere già esistenti nella Legge del 1964, dall'altro ne introduce una nuova categoria: quella dei cave di multiservizi ed appunto dei cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni."
In particolare, la società istante, osserva che "l'elenco delle opere già contenute nella Legge del 1964 è stato solo "adeguato" al nuovo contesto sociale, economico e culturale, chiaramente differente da quello esistente 40 anni fa, con l'introduzione di nuovi interventi considerati meritevoli di essere inquadrati tra le opere di urbanizzazione primaria.
Pertanto, sebbene l'art. 4 della L. 847/1964 sia tuttora vigente, si deve ritenere che l'elenco ivi indicato è stato a tutti gli effetti "assorbito" da quello introdotto dall'art. 16 del T.U. Edilizio che ne rappresenta la naturale evoluzione al fine di adeguarlo alle innovazioni tecnologiche."

Parere dell'Agenzia delle Entrate
Il n. 127-quinquies, parte terza della tabella "A" allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, tra l'altro, alle "opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (...)".
Com'è noto, le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge sono le seguenti:
- opere di urbanizzazione primaria:
a. strade residenziali;
b. spazi di sosta o di parcheggio;
c. fognature;
d. rete idrica;
e. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f. pubblica illuminazione;
g. spazi di verde attrezzato;
- opere di urbanizzazione secondaria:
a. asili nido e scuole materne;
b. scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;
c. mercati di quartiere;
d. delegazioni comunali;
e. chiese ed altri edifici religiosi;
f. impianti sportivi di quartiere;
g. centri sociali (...);
h. aree verdi di quartiere.
La medesima aliquota è inoltre applicabile, ai sensi del successivo n. 127-septies, anche alle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).
Con circolare del 2 marzo 1994, n. 1, è stato precisato che l'aliquota ridotta "è applicabile alle cessioni di altre opere e impianti che risultano assimilate, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, a quelle elencate nel citato punto 127-quinquies". Tra questi si rammentano gli impianti cimiteriali (cfr. art. 26-bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38); i parcheggi realizzati ai sensi della cosiddetta legge Tognoli (cfr. legge 24 marzo 1989, n. 122); le cessioni di opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione di rifiuti urbani speciali, (cfr. art. 5 della legge 29 ottobre 1987, n. 441); le opere di impiantistica sportiva (realizzate ai sensi e con le procedure di cui al decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65).
Nella fattispecie in esame la società istante dichiara di avere come oggetto sociale lo svolgimento di "attività di progettazione, sviluppo e diffusione della larga banda, con particolare riferimento alla realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni nelle aree del Mezzogiorno".
Nello specifico la ALFA dovrà realizzare nel sottosuolo, dei cavidotti per il passaggio dei cavi necessari per la costruzione di reti di telecomunicazioni in fibra ottica.
Con riferimento a tali interventi la Legge 1 agosto 2002, n. 166, all'art. 40, c. 9, ha stabilito che "All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cave di multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, (...)."
Occorre, tuttavia, osservare che il legislatore ha incardinato tale disposizione nel Testo Unico Edilizio, ed in particolare nella Sezione II "Contributo di costruzione" - art. 16 - concernente "Contributo per il rilascio del permesso di costruire", senza innovare il disposto della legge n. 847 del 1964 che, come già precisato sopra, individua le opere di urbanizzazione primarie e secondarie ammesse al beneficio dell'aliquota agevolata.
La scelta operata dal legislatore induce, pertanto, a ritenere che tale assimilazione assume valenza solo ai fini dei contributi connessi con la realizzazione di tali opere, dal momento che fiscalmente è ormai prassi consolidata considerare tassativo l'elenco delle opere di urbanizzazione che fruiscono dell'aliquota ridotta come richiamato dal n. 127-quinquies della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972. Tale disposizione, come è noto, fa riferimento alla citata legge n. 847 del 1964, successivamente integrata dalla legge n. 865 del 1971, che non risulta abrogata da alcuna disposizione normativa vigente.
In considerazione di quanto sopra espresso si ritiene, dunque, che in assenza di una espressa previsione legislativa che preveda l'integrazione dell'elenco in esame con gli interventi di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 del T.U. sull'edilizia, l'aliquota IVA applicabile alla realizzazione di cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni è pari al 20 per cento, non rientrando le operazioni in questione nel campo di applicazione del più volte menzionato n. 127-quinquies della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ....., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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