Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 24.07.2024

RISOLUZIONE N. 41/E








Roma, 24 luglio 2024

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5
o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023,
n. 213

L’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, prevede, tra l’altro,

che il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del

decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

novembre 2022, n. 175, è esteso anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

Con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31

maggio 2024, n. 263, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito

d’imposta.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

richiamato decreto del 31 maggio 2024, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle

imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le

eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il

proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle

entrate.

L’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha previsto l’obbligo

generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta

agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

“7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle

imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della

legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”,

indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato decreto direttoriale del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti del 31 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate, in fase di

elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi

siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda

l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle

eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso

Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE

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