Istanza di interpello - IVA - Contributi erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 16.03.2004
Con l'istanza di interpello in oggetto concernente l'esatta applicazione degli articoli 2 e 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
QUESITO
Il Consorzio YZ è stato costituito, ai sensi dell'art. 2602 del Codice Civile, da XX S.p.a., dall'Università degli Studi di .... e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'..........., al fine di realizzare, a beneficio dei soci medesimi, specifiche iniziative dirette allo studio e alla ricerca di nuovi sistemi di rilevazione e controllo dati attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, di partecipare ad iniziative dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali in materia di ricerca e sperimentazione, nonchè di realizzare azioni formative.
Nell'ambito dei propri compiti il Consorzio istante ha chiesto ed ottenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - un finanziamento sotto forma di contributo alla spesa per la realizzazione di un Progetto di ricerca e sviluppo, corredato da un Progetto di formazione per ricercatori e tecnici di ricerca.
Il Progetto in esame si propone, in particolare, di rispondere alla finalità di assicurare e vedere garantita la sicurezza alimentare, sia per la salvaguardia e la preservazione della salute, sia per rilanciare e sostenere un rilevante settore economico (attraverso la sperimentazione di un progetto di gestione innovativo per la tracciabilità delle carni destinate all'alimentazione umana; l'identificazione elettronica degli animali destinati all'alimentazione dell'uomo; etc...).
Il relativo contratto di finanziamento, recante le modalità e le condizioni di erogazione delle somme, nonchè gli obblighi posti a carico del soggetto finanziato, è stato stipulato dal Consorzio istante e da Banca Z S.p.a. nel dicembre 2000.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Consorzio istante ritiene che, dal contenuto del contratto di finanziamento e del Progetto, non possa rilevarsi alcun nesso sinallagmatico tra le somme versate dallo Stato Italiano e dalla UE ed una qualsiasi prestazione di servizio o cessione di beni in favore degli organismi sovvenzionatori o di soggetti terzi destinatari dell'iniziativa.
Ne consegue che il movimento finanziario relativo all'erogazione di tali contributi deve ritenersi irrilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972, quale cessione di denaro per consentire il perseguimento e la realizzazione di iniziative e di obiettivi di carattere generale e per coprire, seppure parzialmente, il costo del Progetto.
Per quanto riguarda, invece, le operazioni di acquisto di beni e servizi posti in essere per la realizzazione del Progetto, il Consorzio ritiene di poter operare la detrazione dell'IVA ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con il decreto legislativo n. 297 del 1999 ed il successivo regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, è stato operato il riordino della disciplina e delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, con l'individuazione delle relative competenze del citato Ministero.
In particolare, l'art. 1 del suddetto decreto legislativo ha disciplinato gli interventi (ed i relativi strumenti) di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione nonché alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attività, con la finalità di rafforzare la competitività tecnologica dei settori produttivi ed accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione. I destinatari degli interventi di sostegno sono definiti dal successivo art. 2, mentre l'art. 3 individua espressamente le attività finanziabili.
Il decreto ministeriale n. 593 del 2000 ha poi individuato puntualmente l'ambito operativo e le modalità procedurali per la concessione dei finanziamenti, che possono assumere "carattere valutativo, negoziale, automatico", secondo le diverse tipologie di attività finanziate e di progetti. Al termine della procedura vengono stipulati singoli contratti di finanziamento, nei quali sono riepilogati i termini, le condizioni e le modalità di concessione.
Nel caso in esame, l'intervento a favore del Consorzio istante consegue ad una procedura di carattere 'valutativo', che si svolge secondo le seguenti fasi: 1) presentazione di una domanda di agevolazione corredata di un Progetto di ricerca, 2) valutazione da parte di un esperto, 3) riconoscimento della validità e conseguente ammissione al finanziamento.
L'agevolazione assume la forma di contributo nella spesa e di credito agevolato, determinati in misura percentuale dei costi riconosciuti. Ai sensi del comma 24 dell'art. 5 del decreto n. 593 del 2000, sono considerati ammissibili le spese di personale, il costo delle strumentazioni, il costo dei servizi di consulenza e simili, le spese generali ed altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
Alla luce dei meccanismi di erogazione dei contributi in esame nonché del contenuto del contratto di finanziamento, si ritiene che dette somme non assumano natura di corrispettivi specifici per una prestazione di servizi, ma vengano erogate - nella forma di contributi nella spesa (e quindi a parziale copertura dei costi del progetto) - per il perseguimento di finalità e obiettivi di carattere generale, quali sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e delle connesse attività di formazione.
Si ritiene, in sostanza, che non sussista un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni rese e che, quindi, le somme erogate non siano rilevanti ai fini dell'IVA.
In tema di detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati si richiama il disposto dell'art. 19 del DPR n. 633 del 1972.
Si evidenzia, in particolare, la previsione di cui al secondo comma del citato articolo, ai sensi del quale "Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta".
Detta disposizione, che deve essere letta ed interpretata in coerenza con quanto prescritto dall'articolo 17 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (sul punto, per tutte, sentenza Cass.Civ., Sez.V, n. 4419 del 26/03/2003; n. 12756 del 02/09/2002; n. 8786 del 27/06/2001), riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi acquistati limitatamente alle ipotesi in cui i beni e servizi medesimi siano impiegati per l'effettuazione di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, nella fattispecie in esame, l'imposta relativa ai beni e servizi acquistati per lo svolgimento dell'attività di ricerca e formazione, addebitata per rivalsa, è detraibile per il Consorzio istante se e nella misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni rilevanti ai fini IVA.
Non appare, invece, conferente il richiamo operato dall'istante al terzo comma dell'art. 19 del DPR n. 633, che statuisce "La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: ...; c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a), ..." (ossia cessione di denaro).
Detta previsione, invero, deve intendersi riferita agli acquisti di beni e servizi effettuati dal medesimo soggetto che pone in essere la cessione di beni o la prestazione di servizi sottratta alla regola generale della indetraibilità (nel caso di specie l'operazione di cessione di denaro).
Nella fattispecie in esame il Consorzio istante non effettua la cessione di denaro, bensì una prestazione di servizi consistente nell'attività ricerca e formazione di cui al Progetto finanziato.
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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