Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 20.03.2006

Riscossione coattiva dei ruoli dei Comuni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 42 del 20.03.2006

Sono pervenute a questa Agenzia segnalazioni secondo le quali talune aziende concessionarie del servizio nazionale della riscossione si rifiuterebbero di effettuare la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni che hanno deciso di effettuare in proprio o mediante altri soggetti l'attività di riscossione spontanea delle stesse entrate.
Al riguardo, questa Agenzia ritiene che la problematica sollevata dai citati Comuni rilevi ai fini della corretta osservanza degli obblighi incombenti in dipendenza del rapporto concessorio del servizio della riscossione.
Pertanto, ferma restando la propria estraneità, in termini generali, alle questioni attinenti la gestione dei ruoli di altri enti creditori, la scrivente non può esimersi dall'intervenire sulla predetta problematica nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Ciò premesso, si osserva che, con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha, tra l'altro, provveduto al riordino della disciplina dei tributi locali, è stata riconosciuta agli enti locali una larga autonomia nella gestione delle proprie entrate, prevedendo, in particolare, un'ampia potestà regolamentare di Comuni e Province in materia. In tal senso si esprime principalmente l'art. 52 del citato decreto legislativo, ai sensi del quale le Province ed i Comuni hanno facoltà di deliberare l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di loro spettanza.
In materia, poi, di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, l'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, riconosce ai comuni la facoltà di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, prevedendo modalità di adempimento dell'obbligazione tributaria alternative al pagamento tramite il concessionario.
Le predette disposizioni attribuiscono, evidentemente, agli enti locali un'autonomia molto ampia nella scelta delle modalità di gestione delle entrate ad essi spettanti, autonomia che è stata valorizzata in misura ancora maggiore dalle successive modifiche al Titolo V della Costituzione.
E', dunque, alla luce di questo contesto legislativo di tutela dell'autonomia degli enti locali in materia che occorre dirimere le problematiche interpretative connesse alla questione sottoposta all'attenzione della scrivente.
Ciò, tanto più che l'autonomia in parola trova un ulteriore, esplicito, riconoscimento nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ai commi 5, 6 e 7, dell'art. 3, richiama, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge delega 28 settembre 1998, n. 337, la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di gestione delle proprie entrate.
Più precisamente, in merito alla riscossione coattiva, il comma 6 del citato art. 3, attraverso i richiami normativi in esso contenuti, da un lato, ribadisce la facoltà dei citati enti territoriali di disciplinare con regolamento le modalità di svolgimento di tale attività e, dall'altro, disciplina gli effetti del mancato esercizio di tale facoltà, prevedendo l'obbligo, per i concessionari del servizio nazionale della riscossione, di provvedere al recupero coattivo delle entrate di tali enti in funzione di garanzia dell'ente locale, allorché non vi sia una diversa determinazione dello stesso.
Complementare con il comma 6, che regola l'esercizio dell'autonomia degli enti locali con riferimento all'attività di riscossione coattiva, è il successivo comma 7 del medesimo articolo 3, che disciplina l'affidamento dell'attività di riscossione spontanea da parte degli "enti territoriali", dizione nella quale, evidentemente, sono ricompresi anche gli enti locali.
La distinta considerazione, operata dalle predette norme, della gestione della riscossione spontanea e di quella della riscossione coattiva, conferma l'intenzione del legislatore di prevedere la possibilità di una differente disciplina delle due attività da parte dell'ente locale, che, di conseguenza, può scegliere di svolgere direttamente o di affidare ad un terzo la sola riscossione spontanea delle proprie entrate, senza che, in tale ipotesi, il concessionario possa rifiutare di dare corso all'attività di riscossione coattiva.
Pertanto, si richiamano i concessionari del servizio nazionale della riscossione all'osservanza dell'obbligo di svolgere anche la sola riscossione coattiva, nei casi in cui l'ente locale abbia deciso di effettuare in proprio o mediante altri soggetti esclusivamente l'attività di riscossione spontanea delle proprie entrate.
Le presenti determinazioni vengono adottate d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo fiscale.

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