Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 06.04.2001

Trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle formalità da esperire presso il Pubblico Registro Automobilistico richieste dalla Pubblica Amministrazione, Enti Locali, Forze dell'Ordine e Autorità Giudiziaria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 43 del 06.04.2001

E' stato chiesto il parere della scrivente in merito al trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle formalità di iscrizione, trascrizione o annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico di provvedimenti a carattere sanzionatorio (confisca, sequestro, radiazione), richieste da organi dell'Amministrazione Statale centrale o periferica, Enti Locali, Forze dell'Ordine, Polizia Municipale ed Autorità Giudiziaria.
Al riguardo, si osserva che il DPR 26 ottobre 1972, n. 642, contenente la disciplina dell'imposta di bollo, all'art. 3 della Tariffa, Allegato A, approvata con DM 20 agosto 1992, stabilisce, tra l'altro, che le istanze dirette agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, vanno assoggettate all'imposta di bollo nella misura di lire 20.000 per ogni foglio.
Considerato che l'ACI, a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 è stato compreso nell'ambito degli enti preposti al servizio del pubblico interesse di cui alla tabella IV della legge, e che tale ente si colloca tra gli enti pubblici titolari di uffici statali (cfr., da ultima, Cass. sez. I, sentenza n. 984 del 3 febbraio 1997), è da ritenere che lo stesso rientri nella categoria degli enti pubblici di cui al citato articolo 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e che, pertanto, le richieste in argomento, in quanto dirette ad ottenere l'emanazione di un provvedimento, siano soggette al pagamento dell'imposta di bollo nella misura di lire 20.000.
Peraltro, è da tener presente che la Tabella, Allegato B, annessa al citato D.P.R. n. 642 del 1972, all'art. 3 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto per gli "Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare".
Pertanto, qualora le formalità in argomento, richieste al Pubblico Registro Automobilistico, siano riconducibili alla previsione del citato articolo 3 della Tabella, le stesse sono esenti dall'imposta di bollo.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n. 642 del 1972, "nei rapporti con lo Stato - qualora, quindi, le richieste al PRA siano effettuate nell'interesse di una Amministrazione dello Stato - l'imposta di bollo, quando è dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario".

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS