Interpello n. 954-171/2001- Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 44 del 14.02.2002
Con istanza di interpello del 7 novembre 2001, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione provinciale di ...., il Sig. ..... ha chiesto un parere in merito all'applicazione dell'art. 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
Lo specifico caso prospettato è il seguente:
Esposizione del quesito
Il contribuente chiede se vi sia cumulabilità tra la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13-ter del Tuir, prevista a favore di chi abbia stipulato un contratto di locazione a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, e la detrazione di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, prevista a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o nei comuni limitrofi.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Non avendo riscontrato nella norma un esplicito diniego, il contribuente intende far valere in dichiarazione ambedue le detrazioni previste dall'art. 13-ter del Tuir.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate
Le disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del Tuir individuano due ipotesi agevolative per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi.
In particolare, la disposizione di cui al comma 1 prevede una detrazione pari a Lit. 960.000 o a Lit. 480.000, in base al reddito complessivo, per i soggetti titolari di un contratto di locazione, stipulato o rinnovato a norma dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, ossia sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori più rappresentative, oppure, in mancanza di tali accordi, sulla base di contratti che rispettino le condizioni fissate dell'apposito decreto emanato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze.
La disposizione di cui al comma 1-bis, invece, prevede una detrazione di Lit. 1.920.000 o di Lit. 960.000, in base al reddito complessivo, per i lavoratori dipendenti che abbiano trasferito, o intendano trasferire, la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e che siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
Nell'ipotesi prospettata dall'istante, il contribuente appare in possesso sia dei requisiti di cui al comma 1 sia dei requisiti di cui al comma 1-bis del citato articolo 13-ter del Tuir.
Al riguardo codesta Agenzia ritiene che le due agevolazioni non siano cumulabili. Peraltro, il contribuente potrà scegliere di far valere in dichiarazione la detrazione a lui più favorevole.
Si precisa, inoltre, che le due disposizioni possono trovare applicazione nell'ambito dello stesso periodo d'imposta nella particolare ipotesi in cui il contribuente, lavoratore dipendente, sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stipulato a norma dell'articolo 2, comma 3, o dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, per una sola parte dell'anno, e abbia trasferito, per il residuo periodo dell'anno, la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione.
Infine, relativamente all'ipotesi di cui al comma 1-bis, si chiarisce che, nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a più soggetti, la detrazione andrà divisa tra i soli intestatari del contratto che siano in possesso della qualifica di lavoratori dipendenti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito.
Ad esempio, in caso di contitolarità tra tre soggetti, due dei quali lavoratori dipendenti, la detrazione spetterà solo a questi ultimi, nella misura del 50 per cento. Pertanto, posto che il primo soggetto abbia un reddito complessivo di lire 50 milioni e il secondo di lire 25 milioni, la detrazione spetterà nella misura di lire 480.000 al primo e di lire 960.000 al secondo.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi