Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Erogazioni liberali alle ONLUS effettuate tramite il datore di lavoro. Art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 441 del 17.11.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR e dell'art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Unione Industriale della Provincia di ..., dopo aver fatto presente che alcune imprese di medio-grandi dimensioni intendono promuovere tra i propri dipendenti un'iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS, attraverso la donazione dell'equivalente di un'ora di lavoro, chiede se dette imprese possano riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione d'imposta del 19 per cento dell'importo trattenuto a titolo di erogazione liberale ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'INTERPELLANTE
L'istante ritiene che le imprese possano riconoscere al dipendente la detrazione del 19% della somma da lui donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto adottando la seguente procedura:
a) i dipendenti autorizzano l'impresa mediante un mandato collettivo o, in alternativa, un mandato individuale a trattenere dall'importo netto dello stipendio del mese prefissato la somma di denaro corrispondente ad un'ora di lavoro e a versarla tramite bonifico all'ente beneficiario, a nome proprio dell'impresa e per conto del donante;
b) l'impresa trattiene la somma concordata, indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa quale "trattenuta ex mandato pro ONLUS";
c) l'impresa effettua il versamento dell'intera somma raccolta tramite bonifico a favore della ONLUS riportando nella causale del bonifico una locuzione quale "erogazione liberale" per conto dipendenti mandanti dell'impresa ed invia alla ONLUS stessa un elenco in duplice copia con i nominativi dei donanti;
d) la ONLUS restituisce all'impresa una copia dell'elenco (di cui alla precedente lettera c)) contenente una dichiarazione di ricevuta della somma erogata con bonifico bancario;
e) l'impresa rilascia a ciascun dipendente donante una specifica attestazione contenente, oltre ai dati dell'impresa stessa, i dati del dipendente e la dichiarazione di aver effettuato un bonifico in data ... alla ONLUS, per suo ordine e conto, la cifra pari a euro... "a titolo di erogazione liberale" unitamente alla fotocopia della predetta dichiarazione di ricevuta rilasciata dalla ONLUS;
f) l'impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19% della somma da lui donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, come espressamente previsto dall'art. 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si rileva che l'istanza presentata dall'Unione Industriale della Provincia di ... è inammissibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, quale interpello ordinario di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 atteso che la fattispecie rappresentata non interessa direttamente l'interpellante nella veste di contribuente.
Si fornisce, pertanto, un parere nell'ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000, non produttivo degli effetti tipici dell'interpello.
L'art. 15, comma 1, lett. i-bis) del TUIR prevede che le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 2.065,83, effettuate, tra l'altro, a favore delle ONLUS.
La stessa disposizione prevede, altresì, che la detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Come precisato nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, la previsione delle anzidette modalità di versamento trova la propria ratio nella necessità, da parte dell'amministrazione finanziaria, di poter operare efficaci controlli sulle detrazioni in parola, nonché nell'esigenza di prevenire eventuali abusi.
Quanto sopra rappresentato, in relazione al caso di specie, si osserva che la peculiarità della fattispecie è data dalla circostanza che il datore di lavoro assume l'onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente ad erogazione liberale a favore di una determinata ONLUS, portando a termine l'intera fase del versamento della somma trattenuta e della successiva detrazione, in sede di conguaglio, in veste di sostituto d'imposta.
Il datore di lavoro-sostituto d'imposta, nell'ambito degli ordinari adempimenti connessi all'erogazione dei compensi dovuti per la prestazione di lavoro, si propone di semplificare gli oneri a carico del dipendente-donante, assicurando nel contempo la tracciabilità del versamento e la riferibilità dell'erogazione all'effettivo donante.
Quanto sopra rappresentato si ritiene che la specifica procedura proposta, con le precisazioni di seguito indicate, possa consentire al datore di lavoro di riconoscere in sede di conguaglio, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la detrazione corrispondente al 19 per cento dell'importo trattenuto al dipendente e versato alla ONLUS:
a) il dipendente deve autorizzare singolarmente la trattenuta dell'ora di stipendio con l'indicazione del mese di riferimento e deve, altresì, dare mandato individuale ad effettuare per suo conto l'erogazione liberale a favore di una determinata ONLUS tramite bonifico bancario;
b) l'impresa trattiene la somma concordata nel mese prefissato, indicando sul relativo cedolino una voce esplicativa dalla quale risulti che la somma viene trattenuta per essere versata a una determinata ONLUS a titolo di erogazione liberale;
c) l'impresa, sulla base dei singoli mandati, effettua tramite bonifico, il versamento dell'intera somma raccolta, specificando nella causale che l'erogazione liberale è effettuata per conto dei dipendenti mandanti, con l'indicazione del numero degli eroganti e il mese di riferimento;
d) in relazione a ciascun bonifico l'impresa compila un elenco in duplice copia contenente i nominativi dei donanti, l'importo a ciascuno trattenuto e versato e il mese in cui è stata effettuata la trattenuta e lo trasmette alla ONLUS;
e) la ONLUS restituisce all'impresa una copia dell'anzidetto elenco contenente una dichiarazione di ricevuta, sottoscritta dal rappresentante legale della ONLUS, della somma totale ad essa versata con gli estremi del bonifico bancario;
f) l'impresa rilascia nominativamente a ciascun dipendente-donante una specifica attestazione contenente, oltre ai dati dell'impresa stessa, la dichiarazione di avere effettuato un bonifico alla ONLUS (di cui dovrà essere indicata la denominazione completa) per suo ordine e conto, indicando la data del bonifico, l'importo trattenuto e versato a titolo di erogazione liberale unitamente ad una copia della ricevuta rilasciata dalla ONLUS;
g) l'impresa riconosce al dipendente la detrazione del 19 per cento della somma da lui donata in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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