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Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 16/03/2004

Istanza d'interpello- XX soc. coop. A r. l.- Credito d'imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento - articolo 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 16/03/2004

Con istanza d'interpello, concernente l'applicazione degli incentivi fiscali a favore di utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata con energia geotermica, è stato proposto il seguente

Quesito
L'XX soc. coop. A r. l. cura la gestione di sei impianti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica all'interno del territorio del comune di....
Tali impianti funzionano tramite scambio termico tra vapore ed acqua che si realizza in apposite centrali. L'acqua, così riscaldata, viene successivamente immessa nella rete di teleriscaldamento e distribuita agli utenti finali.
La particolare struttura tecnica di tali impianti, caratterizzata dal collegamento diretto delle abitazioni alla rete, senza che sia necessario installare una caldaia presso i singoli utenti, non consente di risalire ai Kw di potenza impegnata per ciascuna utenza. Considerato che l'articolo 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un contributo all'utente finale, una tantum, pari 20,66 euro per ogni Kw di potenza impegnata a partire dal primo di gennaio 2001, la società istante chiede di sapere in che modo debba essere determinato tale contributo.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In occasione del collegamento alla rete, il comune di... ha determinato a carico dell'utente un costo di allacciamento alla rete in misura fissa per ciascuna unità immobiliare, non prendendo in considerazione per il calcolo di tale costo la potenza installata per ogni singola caldaia.
La società istante ritiene che la potenza in Kw attribuibile per ogni singola utenza debba essere determinata dividendo la potenza complessiva delle centrali di scambio dalle quali si alimentano le reti di teleriscaldamento cittadine per il numero degli utenti potenzialmente allacciabili.
Il risultato così ottenuto rappresenta la potenza in Kw attribuibile a ciascun utente, che moltiplicato per il contributo unitario (20,66 euro) previsto dall'articolo 29 della citata legge n. 388 del 2000, consente di determinare, in misura uguale per tutti, il beneficio fruibile da ogni singolo utente.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha disposto una particolare agevolazione a favore degli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento, alimentata con energia geotermica o con biomassa, concedendo un contributo una tantum pari a 20, 66 euro per ogni Kw di potenza impegnata con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2001.
La norma prevede che "il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete."
Il meccanismo di applicazione dell'agevolazione prevede, quindi, che il gestore della rete di teleriscaldamento anticipi il contributo spettante all'utente che si collega alla rete, scomputandolo dal costo di allaccio e beneficiando di un credito d'imposta di pari importo.
Considerata l'espressione "utente finale" contenuta nella norma, è stato precisato nella circolare n. 95/E del 31 ottobre 2001 che l'agevolazione spetta solo al soggetto destinatario dell'ultima transazione, con la quale l'energia è destinata al consumo. Il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applicherà l'agevolazione beneficiando del credito d'imposta.
Ne consegue che l'agevolazione deve essere determinata con riferimento all'utente finale che decide di utilizzare, per le proprie esigenza, una rete di teleriscaldamento alimentata con fonti di energia rinnovabili come la geotermia o la biomassa.
Pertanto, il credito d'imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento non può essere calcolato, come proposto dalla società istante, in misura fissa per ciascun utente, ripartendo la potenza complessivamente installata nelle centrali (potenza degli scambiatori vapore/acqua) per il numero dei potenziali utenti, senza tenere conto delle esigenze e delle condizioni dell'utente finale, destinatario dell'agevolazione. Operando in tal modo, si va contro la ratio e gli effetti della disposizione agevolativa che, legando la misura del contributo per l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento ai Kw di potenza impegnata presso ciascuna utenza, ha voluto parametrare e differenziare l'ammontare dell'agevolazione con riferimento all'utente finale, in capo al quale dovrà riflettersi, in definitiva, il beneficio economico dell'agevolazione sotto forma di sconto praticato sul costo di allaccio alla rete.
Premesso che non rientra nelle competenze della scrivente indicare i metodi di determinazione della potenza impegnata, si ritiene che, in mancanza di una specifica apparecchiatura installata presso l'utente, che consenta di misurare in modo diretto i kW di potenza erogata, debba essere adottato un criterio che rispetti comunque la ratio della norma agevolativa, così da quantificare, con metro affidabile, lo sconto praticato a ciascun utente.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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