Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 18.02.2009

Istituzione codici tributo per il recupero, tramite modello F24, delle agevolazioni fiscali fruite dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990, dichiarate illegittime dalla Decisione 2003/193/CE del 05 giugno 2002 - articolo 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 18.02.2009

Con Decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, la Commissione europea ha dichiarato incompatibili con il mercato comune il regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3 comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge n. 142 del 1990.
A seguito di quanto disposto dall'articolo 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, l'Agenzia delle entrate ha provveduto a liquidare le somme oggetto di recupero, notificando apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento. A tal fine, con risoluzione 29 novembre 2005, n. 169, integrata dalla risoluzione 6 marzo 2007, n. 33, sono stati istituiti appositi codici tributo (5050-5051), per il versamento delle somme dovute.
L'articolo 24, comma 2, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, in attuazione della Decisione sopra citata, ha disposto che il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi di cui al comma 1 dello stesso articolo, deve essere effettuato, tenuto conto di quanto già liquidato dall'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10. Al fine di consentire il recupero degli aiuti fruiti, l'Agenzia delle Entrate provvede alla notifica degli avvisi di accertamento ai sensi del comma 3 del citato articolo.
Per consentire la restituzione delle somme recuperate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "5058", denominato "recupero, ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza delle esenzioni fiscali accertate in capo alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - capitale";
- "5059", denominato "recupero, ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, degli aiuti di Stato equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza delle esenzioni fiscali accertate in capo alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - interessi".
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Inoltre è riportato nell'apposito spazio il " codice ufficio" ed il "codice atto" evidenziati nell'atto notificato, con l'indicazione quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta oggetto del beneficio agevolativo, espresso nella forma "AAAA".
Si precisa che tali codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.

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