Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 27.02.2003

Definizione automatica per gli anni pregressi, mediante dichiarazione integrativa riservata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria 2003). Istituzione codifiche
Risoluzione Agenzia Entrate n. 45 del 27.02.2003

L'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria 2003) prevede la possibilità, in relazione a tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, di definire in modo automatico, anche separatamente, tutte le imposte di cui alla lettera a) del comma 2 dello stesso articolo e l'imposta di cui alla lettera b) dello stesso comma.
La definizione automatica ai sensi dell'articolo 9 può essere effettuata, nel rispetto delle condizioni e con l'osservanza dei limiti dallo stesso dettati, presentando una dichiarazione riservata secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4 della citata legge, ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tali soggetti versano le maggiori somme dovute per ciascun tributo determinate nella dichiarazione integrativa riservata al quadro C, utilizzando il prospetto di versamento III del quadro G. In ogni sezione del prospetto di versamento vanno indicati gli importi dovuti per ciascun tributo, esponendo le relative codifiche di seguito elencate:

RIGO DESCRIZIONE CODIFICA
Prospetto III
G27 ILOR, Imposte sul patrimonio netto, Imposte sostitutive, Riporto delle perdite 8038
G28 IRPEF 8039
G29 IRPEG 8040
G30 IRAP 8041
G31 IVA 8042
G32 Definizione automatica ai sensi del comma 3-bis 8043
G33 Addizionale regionale 1998 8044
G34 Addizionale regionale 1999 8045
G35 Addizionale regionale 2000 8046
G36 Addizionale regionale 2001 8047
G37 Addizionale comunale1999 8048
G38 Addizionale comunale 2000 8049
G39 Addizionale comunale 2001 8050
G40 Dichiarazioni dei redditi omesse MFB

I formalismi relativi alla codifica "MFB" sono disponibili nelle apposite tabelle pubblicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
Con riferimento alle modalità di compilazione del prospetto di versamento, fermo restando quanto già specificato nelle istruzioni relative alla redazione della dichiarazione riservata, si precisa che sono escluse la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 e la rateazione del versamento.
Per il versamento delle addizionali regionali e comunali, il codice Regione ed il codice Comune devono essere esposti nelle apposite colonne della "Sezione Regioni" e della "Sezione Tributi Locali"
Per il versamento dell'IRAP, il cui importo è esposto nella "Sezione Erario", il codice Regione deve essere indicato nell'apposita colonna "rateazione/regione/provincia".

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