Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme esposte nella dichiarazione non riservata ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 46 del 27.02.2003
L'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità di integrare le dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, mediante il pagamento dei maggiori importi dovuti, relativi ai tributi e contributi indicati nel comma 1 del predetto articolo 8, sulla base di una dichiarazione integrativa.
Per consentire il versamento delle maggiori somme dovute, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 dello stesso decreto, si istituiscono i seguenti codici tributo:
* 8065, denominato "Dichiarazione integrativa non riservata - tributi articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
* 8069, denominato "Dichiarazione integrativa non riservata - contributi previdenziali articolo 8, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Nella compilazione del modello "F 24", il codice deve essere esposto nella "Sezione Erario" con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento.
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