Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 257. Risoluzione istitutiva del codice tributo per il versamento, tramite modelli F23 e F24, degli indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 12.03.2007
L'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni dispone che, a decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del decreto stesso, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento.
Al riguardo, l'articolo 1, comma 257, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le disposizioni del suddetto articolo 8, si interpretano nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato, ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
Al fine di consentire il versamento dell'indennizzo di cui all'oggetto, di competenza del Bilancio dello Stato, con esclusione di quanto dovuto alla Regione Siciliana, tramite i modelli di pagamento "F23" e "F24", si istituisce il seguente codice tributo:
137T - "Indennizzi dovuti in caso di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo e realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale ex Legge 296/2006, art. 1, c. 257".
Tale codice tributo, in sede di compilazione del modello F23, deve essere esposto nel campo 11, indicando nel campo 6, il codice dell'ufficio della filiale dell'Agenzia del Demanio territorialmente competente e, nel campo 9, la causale ED.
Si precisa che le somme riscosse con tale modalità sono imputate al capo 7 del capitolo 2607 del Bilancio dello Stato.
Nel caso di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo deve essere riportato nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno in cui si effettua il versamento, espresso nella forma "AAAA".
Per i versamenti tramite modello F24, si precisa che l'utilizzo di tale codice sarà operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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