Istanza d'interpello- Articolo 11, legge 27-7-2000, n. 212 - Autorità Portuale di .... - Regime fiscale obbligazioni a lungo termine - Art. 31 del DPR 29 settembre 1973 n. 601
Risoluzione Agenzia Entrate n. 47 del 22.03.2004
Con interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Autorità Portuale di..., in persona del proprio legale rappresentante, ha proposto il seguente
QUESITO
L'Autorità Portuale di... sta valutando la possibilità di emettere obbligazioni, in base all'articolo 9 della legge 30 novembre 1998, n. 413 e all'articolo 36 della legge 1 agosto 2002, n. 166, aventi durata superiore a diciotto mesi, da collocare sul mercato presso investitori istituzionali.
Il ricorso allo strumento del prestito obbligazionario, precisa l'istante, consentirebbe alla stessa Autorità di reperire le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento della propria attività istituzionale a costi più contenuti rispetto ad altre forme di finanziamento.
Al riguardo, viene evidenziato che l'articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 introduce, al primo comma, un regime di imposizione sostitutiva nella misura del 12,50 per cento, anche per ".... interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati..".
In particolare, l'articolo 31 sopra menzionato provvede a disciplinare il regime di tassazione degli interessi delle obbligazioni pubbliche. Tale disposizione prevede che: "Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l' esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio".
Ciò premesso, l' istante chiede di conoscere:
- se l'Autorità Portuale di... possa essere considerata inclusa tra gli enti di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973;
- conseguentemente, se agli interessi ed agli altri proventi del prestito obbligazionario che la stessa dovesse emettere si applichi il regime di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'ente istante osserva che alle Autorità portuali, istituite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, compiti di indirizzo, programmazione e controllo delle operazioni portuali e delle connesse attività industriali e commerciali, nonché compiti attinenti alla gestione ed organizzazione dei beni e dei servizi in ambito portuale.
La medesima disposizione, inoltre, attribuisce a tali enti personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria.
La problematica relativa alla natura delle Autorità portuali, ovvero la loro qualificazione giuridica quali enti commerciali o enti non commerciali ai fini del regime fiscale ad esse applicabile, è stata trattata e risolta dalla Sezione terza del Consiglio di Stato (parere n. 1641/02 del 9 luglio 2002) su specifica richiesta del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.
In tale contesto l'Organo consultivo ha classificato le Autorità portuali come "enti pubblici non economici".
Siffatta posizione è stata altresì condivisa dalla Corte dei Conti nella relazione n.37 del 2001, relativa al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di XX per gli esercizi 1999-2000. La Corte ha, in detto documento, classificato le Autorità portuali come "enti pubblici non economici".
In base a tali pareri ed alle considerazioni in essi svolte, l'Autorità Portuale di... ritiene di rientrare tra gli enti pubblici di cui all'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973.
Questa norma, a parere dell'istante, seppur risalente nel tempo, ricomprende oggi anche nuove figure di enti pubblici deputati allo svolgimento delle funzioni statali non esistenti al momento della sua emanazione (quali le Autorità portuali istituite dalla legge n. 84 del 1994).
Tale conclusione sarebbe avvalorata anche dalla circostanza che l'articolo 31 sopra citato fa esplicito riferimento anche a figure non più presenti nell'ordinamento attuale, quale gli enti pubblici istituiti esclusivamente per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.
In virtù delle considerazioni sopra riportate, l'Autorità Portuale di... ritiene che gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni eventualmente emesse dall'Autorità Portuale di... dovranno ritenersi soggetti al regime di cui al decreto legislativo n. 239 del 1996, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 di tale decreto e dell'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'individuazione della disciplina fiscale applicabile all'emissione di un eventuale prestito obbligazionario da parte dell'istante presuppone la corretta individuazione della qualificazione giuridica del soggetto emittente e delle attività alle quali esso è preposto.
Recentemente la problematica è stata oggetto di esame da parte del Consiglio di Stato.
L'Organo consultivo, con il parere n. 1641, reso dalla Sezione terza in data 9 luglio 2002, ha affermato che l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 attribuisce alle Autorità portuali una serie di compiti riguardanti prevalentemente attività di supervisione e controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative.
Dette attività, implicanti anche l'esercizio di poteri autoritativi, assumono una connotazione di carattere pubblicistico, in linea con il disposto del successivo comma 2 del medesimo articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che attribuisce a detti enti la personalità giuridica di diritto pubblico.
L'Organo Consultivo, dopo aver affermato che le Autorità portuali svolgono in via prevalente funzioni preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse, ha tuttavia rilevato che ciò non esclude l'esercizio, da parte delle stesse Autorità, di attività caratterizzate da criteri e modalità proprie delle attività commerciali.
Tra queste ultime, a parere della scrivente, va ricondotta l'attività concernente il rilascio di concessioni demaniali, finalizzata alla riscossione di canoni.
In detta attività, infatti, le Autorità portuali agiscono quali gestori dei beni demaniali instaurando con il concessionario un rapporto non riconducibile nello schema della concessione pubblicistica traslativa di poteri o facoltà su beni demaniali. In tale veste esse non svolgono funzioni statali, ma un'attività a connotazione imprenditoriale.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione - sezione tributaria - che, con sentenza n. 10097 del 25 luglio 2001, ha affermato che i rapporti tra gli organismi portuali e gli utilizzatori del demanio portuale esprimono un momento tipico delle incombenze di natura imprenditoriale cui detti enti provvedono.
Dalle suesposte considerazioni discende che le Autorità portuali, pur essendo prevalentemente preposte allo svolgimento di funzioni statali, tuttavia hanno tra i propri compiti anche lo svolgimento di attività non riconducibili fra dette funzioni. Pertanto esse non possono ritenersi istituite "esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali" così come richiesto dall'articolo 31 del DPR n. 601 del 1973 ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato dalla stessa norma indicato e sopra specificato.
Conclusivamente, non rientrando l'istante tra gli enti pubblici di cui all'articolo 31 sopra richiamato, si ritiene che gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni che l'Autorità Portuale di... intende emettere non saranno soggetti al regime di cui al Decreto Legislativo n. 239 del 1996, ma ad essi dovrà essere applicato l'ordinario regime di tassazione previsto dall'articolo 26, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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