Risoluzione Agenzia Entrate n. 47/E del 31.07.2023

RISOLUZIONE N. 47/E










Roma, 31 luglio 2023

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce alle

agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, che pongono in

essere investimenti e attività di sviluppo digitale come previsti dall’articolo 9, commi 2 e 2-

bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, un contributo sotto forma di credito d'imposta

alle condizioni ivi indicate.

Il successivo comma 2 del citato articolo 4 stabilisce che il credito d'imposta è

utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i

servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di

versamento.

Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e

delle finanze, del 29 dicembre 2021 sono state disciplinate le modalità applicative per la

fruizione del credito d’imposta in parola.

Il Ministero del Turismo, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del richiamato decreto del

29 dicembre 2021, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti

ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali

variazioni e revoche.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione, comunicato dal Ministero del Turismo, tramite il proprio cassetto fiscale

accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari

della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto

dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

? “6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour

operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”,

indicato nel cassetto fiscale.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro del Turismo del 29

dicembre 2021, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati

dai contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del

credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei

beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, tenendo conto anche delle eventuali

variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.



IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente

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