Risoluzione Agenzia Entrate n. 48 del 17.04.2001

I.V.A. - Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 - Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 48 del 17.04.2001

Con istanza del ..... la società XX S.p.a. ha rappresentato quanto segue.
La società, in attuazione della legge 10 novembre 1973, n. 755, ed a seguito di apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti, ha ottenuto in concessione la gestione del sistema aeroportuale di ......
La stessa ha pertanto assunto la gestione in concessione dell'area aeroportuale, assumendo la titolarità dei diritti e dei corrispettivi riscossi nell'espletamento dell'attività di assistenza, sublocazione, attività commerciale, pubblicità, ecc.; i proventi di tali attività concorrono a formare il volume d'affari della società.
Tra le numerose attività esercitate vi è anche quella consistente nell'emissione di biglietti, in nome e per conto dei vettori aerei, riconducibile nell'ambito del rapporto di agenzia. Per tale attività la società percepisce una commissione del 7 per cento, fatturata con addebito di I.V.A. nella misura ordinaria del 20 per cento.
La società svolge, altresì, il servizio di riemissione dei biglietti stessi a seguito della richiesta di cambio del percorso nell'ambito dei voli internazionali; per tale attività viene percepito un diritto fisso di lire 10.000 oltre l'I.V.A. nella misura del 20 per cento.
Per tale ultima operazione la società emette la certificazione di cui all'articolo 12 comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni ed integrazioni; essa può essere intestata e consegnata al passeggero, per il recupero del diritto fisso, oppure intestata ed allegata alla fattura emessa a carico del vettore.
Ciò posto, la società XX S.p.a. ha chiesto di essere esonerata, a norma dell'articolo 2, lett. ff) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dall'obbligo della certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i compensi percepiti per i servizi di riemissione. L'istanza è motivata dal fatto che la società pone in essere delle prestazioni di servizi che si concretizzano, analogamente a quelle rese a titolo di prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente dalle agenzie di viaggio, nella sostituzione di biglietti per il trasporto aereo.
In riferimento a quanto sopra esposto, si osserva quanto segue.
Il citato articolo 2 lett. ff) del DPR n. 696 del 1996 esenta dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale o ricevuta fiscale le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in norme e per conto del cliente.
Con circolare ministeriale n. 97/E del 4 aprile 1997 è stato precisato che "l'esclusione dall'obbligo di certificazione, in linea con le finalità perseguita dalla disposizione sopra riportata, che è quella di esonerare le ipotesi di estrema marginalità economica, concerne tutte quelle prestazioni aventi ad oggetto non l'organizzazione di viaggi o la loro intermediazione, ma la mera esecuzione di servizi connessi alla prenotazione del servizio turistico e prestati nell'interesse del cliente dell'agenzia (a titolo esemplificativo, il rimborso delle spese telefoniche per prenotazione di alberghi e di biglietti di viaggio, i servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e altri similari)".
Tale indirizzo è stato confermato dalla circolare ministeriale n. 328/E del 24 dicembre 1997, nonché dalla risoluzione ministeriale 26 giugno 1998, n. 66.
Tanto premesso, si ritiene che le prestazioni di cambio dei biglietti aerei dei percorsi internazionali, attesa l'estrema marginalità economica del loro ammontare e le modalità con cui sono esercitate, possano essere oggetto dell'esonero previsto dalla normativa sopra citata.

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