Risoluzione Agenzia Entrate n. 48 del 18.02.2002

Successione X Y - Proposta di cessione di beni offerti allo Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 2 agosto 1982, n. 512
Risoluzione Agenzia Entrate n. 48 del 18.02.2002

Con nota n. 1997 del novembre 1998, indirizzata anche al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e a codesta Direzione Regionale, l'Ufficio del Registro Successioni e Atti Giudiziari di Firenze ha riferito in merito alla proposta di cessione in pagamento di beni culturali relativa alla successione di X Y.
In proposito, il suddetto Ufficio ha rappresentato che il dipinto offerto in parziale pagamento dell'imposta di successione dovuta non è stato indicato nella dichiarazione di successione in quanto vincolato in base all'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, con decreto del 28 febbraio 1979.
La certificazione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per usufruire della esclusione dall'attivo ereditario, è stata prodotta su richiesta dell'Ufficio, in data 29 ottobre 1998, quindi, oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.
Tutto ciò premesso questa Direzione Centrale osserva che l'art. 13 del d.lgs. n. 346 del 1990, dispone che l'interessato deve presentare in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa, apposita attestazione sull'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione per l'esclusione dall'attivo ereditario dei beni culturali di cui alla legge 1089 del 1939 e all'art. 36 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, vincolati anteriormente alla data di apertura della successione.
Per l'applicazione di tale beneficio, quindi, gli eredi avrebbero dovuto:
1. indicare i beni offerti in pagamento nella dichiarazione di successione presentata entro il termine previsto dall'art. 31 del menzionato d.lgs. n. 346 del 1990;
2. allegare la relativa attestazione rilasciata dal Dicastero per i Beni e le Attività Culturali.
Nell'ipotesi in cui l'attestazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (comma 2 dell'art. 13 del più volte citato d.lgs. n. 346 del 1990) non venga rilasciata entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione, la stessa attestazione può essere prodotta successivamente a detto termine, ma in ogni caso non oltre i tre anni dalla data di apertura della successione, purché alla dichiarazione di successione sia allegata copia della domanda di rilascio (art. 30, comma 6 e art. 23, comma 4 del suddetto d.lgs.n. 346 del 1990).
Individuati gli adempimenti a carico del contribuente si osserva che nel caso di specie, il bene offerto in pagamento deve essere incluso nell'attivo ereditario e pertanto vanno adottate le opportune iniziative per tutelare il maggior credito erariale.
Infatti:
3. il bene non è stato indicato nella dichiarazione di successione;
4. la certificazione di cui al citato art. 13 del d.lgs n. 346 del 1990 è stata prodotta: oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di successione previsto dall'art. 31 in data 29 ottobre 1998;
5. il contribuente ha omesso di allegare alla medesima, copia della domanda di rilascio presentata al Ministero per i beni e le attività culturali.
Tali conclusioni sono conformi alla circolare n. 61 del 30 marzo 2000, con la quale l'Agenzia ha informato gli uffici sul parere reso in data 20 ottobre 1998 dal Consiglio di Stato circa gli effetti della mancata o tardiva indicazione nella dichiarazione di successione di beni culturali vincolati e della mancata o tardiva produzione della certificazione richiesta per usufruire del regime agevolato, prevista dal d.lgs. n. 346 del 1990.
Codesta Direzione Regionale vorrà dare le necessarie istruzioni al competente Ufficio per l'esatta determinazione della base imponibile.
E' evidente che il perfezionamento del decreto di accettazione dei beni offerti, di cui all'art. 39 del d.lgs n. 346 del 1990, sarà possibile soltanto dopo la comunicazione dell'esatta base imponibile e della relativa imposta stabilite secondo i principi individuati nella presente risoluzione.

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