IVA - Regime applicabile ai corrispettivi percepiti per il prestito di copie di films - Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 49 del 17.04.2001
Con istanza diretta alla scrivente, la Fondazione YY ha chiesto di conoscere il trattamento agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto applicabile ai corrispettivi percepiti per il prestito delle copie di films depositati presso la ... che è un settore della medesima Fondazione.
In particolare, è stato precisato che detti corrispettivi corrispondono a limitati importi occorrenti a coprire i costi dell'usura delle pellicole prestate per scopi culturali "ai Circoli di cultura cinematografica, alle Università, agli Organismi pubblici e privati a carattere culturale, alle Rappresentanze diplomatiche, agli Istituti italiani di cultura all'estero, etc.".
Ciò posto, si ritiene che per dare soluzione al problema sollevato occorra qualificare l'ente sotto il profilo soggettivo e, quindi, accertare l'eventuale esistenza dell'esercizio d'impresa svolta abitualmente, così come previsto per le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile.
Preliminarmente, si osserva che con il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, l'ente pubblico "Centro XX" è stato trasformato nella "Fondazione YY" ed ha acquisito la personalità giuridica di diritto privato.
L'art. 3, comma 1, di detto decreto ha disciplinato le attività istituzionali della Fondazione, prevedendo, tra le altre, "lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica".
Il successivo comma 3 del medesimo articolo 3 stabilisce espressamente la possibilità per la Fondazione di svolgere le attività commerciali e altre attività accessorie conformi agli scopi istituzionali, tra cui può essere annoverata la concessione in prestito dei films.
Pertanto, la Fondazione istante deve annoverarsi tra gli enti privati con personalità giuridica che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
E' necessario, quindi, qualificare oggettivamente l'attività di concessione in prestito dei films.
Al riguardo, si ritiene che ove detto prestito avvenga dietro corrispettivi, sia pure di limitata entità, l'attività svolta corrisponde ad una delle attività commerciali ed accessorie agli scopi istituzionali della Fondazione, di cui si fa cenno nel citato art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 426 del 1997.
Tali operazioni rientrano oggettivamente nella sfera applicativa dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 2, punto 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, atteso che il prestito di detti films, secondo quanto descritto dalla Fondazione istante, non viene effettuato in via meramente occasionale ma in via abituale, secondo quanto previsto dall'art. 2195 del codice civile.
Detta attività, pertanto, si configura come esercizio d'impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto DPR n. 633/72, per cui, limitatamente alla stessa, l'ente assume la soggettività passiva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Si rileva, inoltre che, come già chiarito dalla scrivente con la risoluzione ministeriale n. 325007 del 3 dicembre 1985, la circostanza che il prestito in parola avvenga dietro pagamento di importi di limitata entità non assume alcuna rilevanza circa la non imponibilità degli stessi, soprattutto lì dove (come nella fattispecie in esame) il prestito dei beni può avvenire, ex lege, nei confronti di qualsiasi organo pubblico e/o privato ed a qualsiasi importo di minore o maggiore entità.
In conclusione, la scrivente ritiene, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, che i corrispettivi percepiti dalla Fondazione YY per il prestito delle copie di films, rilevano agli effetti dell'IVA per la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal DPR n. 633 del 1972.
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