RISOLUZIONE N. 49/E
Roma, 16 settembre 2022
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas
naturale e carburante – terzo trimestre 2022
Gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, hanno introdotto delle
misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il
maggior onere sostenuto dalle imprese nel terzo trimestre 2022 per l’acquisto di energia
elettrica, gas naturale e carburante. In particolare:
? l’articolo 6, comma 1, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte
consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di
credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo
trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla
spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e
dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022;
? l’articolo 6, comma 2, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte
consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo
straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre
solare dell'anno 2022;
Divisione Servizi
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? l’articolo 6, comma 3, prevede il riconoscimento a favore delle imprese
diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo
straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata
nel terzo trimestre dell'anno 2022;
? l’articolo 6, comma 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese
diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario sotto forma
di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022;
? l’articolo 7, comma 1, ha esteso il credito d’imposta relativo all’esercizio
dell’attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo
trimestre solare dell'anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,
entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo
per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di
cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
? “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115”;
? “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte
consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge
9 agosto 2022, n. 115”;
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? “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non
energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115”;
? “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
? “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per
l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della
spesa, nel formato “AAAA”.
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