Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 23.01.2001

Trattamento fiscale relativo ai proventi derivanti dalla vendita all’asta delle opere ricevute a titolo di liberalità. Quesito
Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 23.01.2001

Con nota pervenuta il 18 ottobre 2000, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento tributario dei proventi derivanti dalla vendita di opere d’arte ricevute a titolo di liberalità.
Al riguardo ha precisato:
- di non avere scopo di lucro e di non avere mai svolto attività commerciale;
- di avere come scopo quello di ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta;
- di finanziarsi tramite elargizioni degli associati, sovvenzioni di Enti pubblici e privati nonché contributi in denaro o in natura, questi ultimi costituiti da opere d’arte (in prevalenza quadri) che gli autori stessi hanno destinato al Fondo di solidarietà in momenti successivi … e che il Comune di …. ha successivamente conferito alla Associazione.
Ha segnalato, inoltre, che, trovandosi attualmente nella necessità per la sua sussistenza di trasformare in denaro contante le elargizioni in natura, intende indire un’asta per la vendita al pubblico di tutte le opere d’arte ed eventualmente, nell’occasione, richiedere espressamente a vari autori altri contributi.
Ha espresso l’avviso che nella normativa fiscale degli enti non commerciali i conferimenti non sono tassabili e, pertanto, non può esserlo neanche il provento derivante dalla vendita dei beni conferiti.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L’art. 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che "il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione...". In particolare, rientrano tra i redditi diversi, quelli "derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente"
Ciò premesso, occorre valutare se nella fattispecie prospettata, ossia la vendita all’asta delle opere d’arte, siano ravvisabili elementi che facciano assumere all’operazione occasionale una configurazione commerciale.
Codesta Associazione afferma di non avere mai svolto attività commerciale e di trovarsi nella necessità di ricorrere alla vendita all’asta dei contributi in natura unicamente al fine di sopravvivere e continuare a perseguire il fine istituzionale di ottenere giustizia in relazione all’evento che ha determinato la costituzione della stessa.
E in effetti le opere d’arte oggetto della vendita all’asta sono state offerte dagli autori, in luogo di valuta, allo scopo di assicurare all’ente le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività volte al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
Si è dell’avviso, pertanto, che l’operazione prospettata non realizzi una attività commerciale in quanto non è ravvisabile nella stessa l’elemento dell’intermediazione nello scambio dei beni ma una semplice operazione di dismissione patrimoniale.
Ciò, beninteso, a condizione che la vendita all’asta non richieda l’impiego di mezzi organizzati professionalmente né assuma rilevanza autonoma nell’ambito di una iniziativa volta a liquidare beni acquisiti nella sfera della attività istituzionale propria dell’associazione.

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