Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 23.01.2004

Imposta di bollo - Registro di carico e scarico dei veicoli dimessi dalla circolazione previsto dall'articolo 46 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Risoluzione Agenzia Entrate n. 5 del 23.01.2004

Con nota del 20 maggio 2003, codesta federazione ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'imposta di bollo sui "registri da tenersi da parte dei gestori dei centri di raccolta e di vendita dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, cessati dalla circolazione e da alienare o da avviare allo smontaggio e alla successiva riduzione in rottami" (articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada; articolo 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e articolo 46 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22).
La X riferisce che alcune questure, tenute alla vidimazione dei registri in argomento, ritengono di non applicare le istruzioni della Direzione Regionale della Lombardia - nota del 18 giugno 2001, n. 64238 - nella quale è stato affermato: "...i registri in esame non rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 16 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 approvata con D.M. 20 agosto 1992 e pertanto non sono soggetti all'imposta di bollo".
La scrivente fa presente di condividere le conclusioni cui è pervenuta la D.R.E. della Lombardia circa l'esenzione dall'imposta di bollo dei registri di cui si tratta.
In proposito osserva che l'articolo 16 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede l'imposta di bollo nella misura di € 10,33 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine per "a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile...".
L'articolo 2215 del Codice civile (Modalità di tenuta delle scritture contabili) - dopo le modifiche recate dagli articoli 7-bis del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 e 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 - stabilisce "I libri contabili (...) devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono...".
Il rinvio all'articolo 2216 del codice civile, contenuto nel succitato articolo 16 della tariffa dell'imposta di bollo, non risulta più attuale visto che l'articolo 2216 del codice civile - modificato dal articolo 7-bis del decreto legge 357 del 1994 - non contiene più alcuna previsione relativa a modalità di bollatura e vidimazione di registri.
Dal combinato disposto delle norme richiamate risulta che l'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo sussiste soltanto per i registri che devono essere bollati e vidimati dall'Ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni di leggi speciali.
Sono, quindi, esclusi dal pagamento dell'imposta di bollo i registri tenuti dai gestori di centri di raccolta di veicoli cessati dalla circolazione, oggetto del quesito, poiché non devono essere vidimati con le modalità previste dall'articolo 2215 del codice civile. Infatti, il regolamento d'esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) all'articolo 264, comma 3, dispone: "I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministero dei Trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente".
Il preesistente Dipartimento delle Entrate aveva già escluso l'applicazione dell'imposta di bollo per la bollatura e vidimazione dei registri nautici, degli infortuni sul lavoro e di carico e scarico in materia di prevenzione e repressione delle frodi (cfr. Risoluzioni del 1 febbraio 1995, n.19 del 20 gennaio 1996 e n. 68 del 9 marzo 1995) ritenendo gli stessi non riconducibili all'ambito d'applicazione dell'articolo 16 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, dato che non sono soggetti a bollatura e vidimazione nei modi stabiliti dall'articolo 2215 del C.C..
In via generale, quindi, è possibile affermare che i registri per i quali la bollatura e la vidimazione sono compiute da Uffici o soggetti diversi dall'Ufficio del registro delle imprese o da un notaio non sono riconducibili alla previsione del citato articolo 16 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 642 del 1972 e pertanto per gli stessi non è dovuta l'imposta di bollo fin dall'origine.

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