Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 13.032007

Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA S.P.A - corretta applicazione dell'imposta sulle assicurazioni
Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 13.032007

Con l'interpello in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1 della Legge n. 1216 del 1961, è stato esposto il seguente

QUESITO
relativo alla corretta interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961 in relazione alla stipula di contratti assicurativi per la copertura di rischi derivanti dalla navigazione marittima tra la suddetta società con sede in Napoli e compagnie assicurative estere (residenti in paesi dell'Unione Europea ed extra - UE).
In particolare detti contratti sono stipulati all'estero per la copertura dei rischi al corpo e alla macchina della nave (c.d. beta & gamma) e della responsabilità civile verso terzi in relazione all'utilizzo delle predette navi (c.d. delta & omega).
In alcuni casi le polizze assicurative riguarderanno navi iscritte in registri navali di altri Paesi appartenenti all'Unione Europea o di Paesi extra - UE.
Ciò posto, l'interpellante chiede se sussiste l'obbligo del pagamento dell'imposta sulle assicurazioni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene che, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 1216 del 1961, i premi relativi alle assicurazioni di navi iscritte in registri navali di altri paesi UE ed extra UE non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni per mancanza del presupposto territoriale, ovvero della localizzazione del rischio in Italia. In proposito, l'istante osserva che la Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, nella considerazione che i differenti regimi fiscali esistenti negli stati membri per le operazioni di assicurazione costituiscono un ostacolo allo sviluppo di un mercato comune interno all'Unione Europea nel settore dell'assicurazione diretta, diversa dall'assicurazione sulla vita, ha introdotto il principio della localizzazione del rischio ai fini della individuazione del presupposto territoriale. In particolare, l'articolo 25 della citata direttiva prevedeva che "fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d)" ... L'istante aggiunge, inoltre, che l'articolo 2, lettera d) della citata direttiva, stabilisce che per "Stato membro in cui il rischio è situato" s'intende "lo stato membro d'immatricolazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo".
Pertanto, posto che l'articolo 1 della Legge n. 1216 del 1961, prevede che sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato A): ... b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia, ..., l'istante ritiene che il legislatore nazionale, al fine di stabilire se i contratti assicurativi siano soggetti all'imposta sulle assicurazioni in Italia, ha individuato quale criterio di localizzazione del rischio quello dello Stato di immatricolazione o registrazione, non potendosi, evidentemente avere riguardo in tale ipotesi alla materiale ubicazione del veicolo, della nave o dell'aeromobile al momento della stipulazione del contratto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla questione di merito prospettata, concernente il trattamento tributario dei premi corrisposti per i contratti assicurativi per la copertura dei rischi relativi al corpo e alla macchina della nave (beta & gamma) e per la copertura della responsabilità civile verso terzi (c.d. delta&omega), di navi registrate all'estero, si evidenzia che presupposto dell'imposta sulle assicurazioni è la prestazione del servizio assicurativo reso da un soggetto a ciò abilitato nello svolgimento dell'attività d'impresa.
In particolare, l'art. 1 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modificazioni, concernente le nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi, prevede alla lettera b) che "le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia", sono soggette all'imposta ordinaria sulle assicurazioni.
La successiva lettera e) prevede che le assicurazioni contro i danni, diverse da quelle indicate alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo, sono soggette all'imposta sulle assicurazioni "quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio, ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate".
Dal disposto della lettera e) si evince, con riferimento alle assicurazioni contro i danni aventi tipologia diversa rispetto a quelle previste dalla sopra richiamata lettera b), ossia diverse rispetto a quelle riguardanti le navi immatricolate in Italia, che il presupposto di applicabilità del tributo vada individuato in relazione alla localizzazione territoriale del contraente, a nulla rilevando che le navi assicurate siano state immatricolate o registrate in Paesi esteri.
In buona sostanza, si ritiene che le assicurazioni contro i danni (diversi da quelli di cui alla lettera b), stipulate da persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia con compagnie assicurative straniere, siano sempre soggette ad imposta sulle assicurazioni, non solo in relazione alle navi registrate o immatricolate in Italia, ma anche in relazione a quelle registrate o immatricolate in altri Paesi.
Occorre, tuttavia, valutare come tale disposizione di diritto domestico si correli con la norma comunitaria. Si richiama al riguardo il disposto della Seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE, che all'articolo 2 così recita:
"...Ai sensi della presente direttiva s'intende per: ...
d) Stato membro in cui il rischio è situato;
...- lo stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo;
...- lo stato membro in cui il contraente assicurato risiede abitualmente, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo stato membro in cui è situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai trattini precedenti; (...);"
La Corte di Giustizia della Comunità Europea con sentenza del 14 agosto 2001- parte 1 - pronunciandosi in relazione alla stessa Direttiva ha sostenuto che:
"L'art. 25, primo comma, (n.d.r. articolo abrogato e sostituito dall'articolo 46 della successiva Terza direttiva n. 92/49/CEE, che ripete in linea di massima la medesima formula) disciplina come segue la possibilità per gli stati membri di riscuotere imposte sui premi di assicurazione: "Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione concluso in regime di prestazione di servizi è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d). (...).
Dall'art. 2, lett. d) - precisa la stessa Corte - trattini dal primo al quarto della direttiva, risulta che il legislatore comunitario, ha voluto proporre, per tutti i tipi di rischi assicurati, una soluzione che consenta di determinare lo stato in cui il rischio è situato basandosi su criteri di carattere concreto e materiale anziché su criteri di carattere giuridico.
Lo scopo perseguito era di far sì che ad ogni rischio corrisponda un elemento concreto che consenta di localizzarlo in uno Stato membro determinato.
(...). In forza dell'art. 2, lett. d), secondo trattino, della direttiva, se il contratto verte su un veicolo, lo Stato membro in cui il rischio è situato è quello dell'immatricolazione del veicolo, anche se non si tratta dello Stato membro nel quale il veicolo è utilizzato. (...).
La scelta del luogo in cui è situato il rischio come criterio per determinare lo Stato che dispone del potere impositivo è tale da eliminare le distorsioni di concorrenza tra le imprese di Stati membri diversi che offrono servizi di assicurazione.
Tale scelta consente altresì, (...), di escludere il rischio di una doppia imposizione nonché la possibilità di eludere l'imposta, dal momento che ad ogni rischio corrisponde uno stabilimento e quindi uno Stato membro.
Infatti, da una parte, nessun rischio può corrispondere a più stabilimenti e, pertanto, non può aversi alcuna doppia imposizione. D'altra parte, un contraente non potrebbe sottrarsi all'obbligo tributario in uno Stato membro determinato, dal momento che l'esistenza di uno stabilimento e di un rischio assicurato relativo a tale stabilimento è connessa ad elementi oggettivamente verificabili.".
Le preoccupazioni espresse dalla Corte di Giustizia volte ad escludere il rischio della doppia imposizione, non possono essere disattese.
Il principio interpretativo affermato nella richiamata sentenza che, al fine prima evidenziato, postula l'esigenza di fissare in termini oggettivi il presupposto dell'imposta sulle assicurazioni, ancorandolo al luogo di ubicazione del rischio (che è quello in cui la nave è immatricolata) invita a riesaminare la portata della norma recata dalla legge n. 1216 del 1961.
Nel caso in esame, riguardante una società residente in Italia che ha immatricolato l'imbarcazione in altro Stato, deve escludersi pertanto che l'imposta, già assolta in altro Stato membro della UE possa essere richiesta in pagamento anche in Italia.
In altri termini, il contribuente interessato non è tenuto al pagamento in Italia dell'imposta sulle assicurazioni qualora, in relazione a contratti assicurativi riguardanti navi immatricolate in Paesi Comunitari, sia stata in questi Paesi assolta l'imposta sulle assicurazioni. In tal caso, nella denuncia presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 1216 del 1961, in luogo del pagamento dell'imposta, dovrà allegare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta sulle assicurazioni.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione Regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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