Trattamenti assistenziali erogati a titolari di redditi agrari - Recupero delle ritenute subite
Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 18.04.2001
Con nota ...... la Confederazione nazionale..... ha chiesto conferma in ordine alle modalità di esposizione nella dichiarazione dei redditi dei trattamenti assistenziali corrisposti dall'INAIL ai titolari di redditi agrari di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle ritenute operate su tali emolumenti dall'INAIL.
In relazione a tale ultimo aspetto, ha fatto presente che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione modello UNICO 1999 persone fisiche, è precisato, con riferimento al quadro RA, che le ritenute operate dall'INAIL per trattamenti assistenziali ai titolari di redditi agrari devono essere riportate direttamente nel rigo RN 20 del quadro N.
Tale disposizione è stata confermata anche nelle istruzioni relative al modello UNICO 2000 persone fisiche, con riferimento al rigo RN 23.
Al riguardo, si rammenta che ai sensi del richiamato articolo 6, comma 2, primo periodo, del TUIR, "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".
Tale previsione normativa, che si rende applicabile nei confronti di tutte le categorie di reddito elencate nel comma 1 del citato articolo 6 del TUIR, comporta che la tassazione degli emolumenti sostitutivi segue i medesimi criteri di tassazione previsti per i redditi sostituiti, sempreché questi ultimi siano inquadrabili in una delle categorie previste dal citato articolo 6, comma 1, del TUIR.
Relativamente ai trattamenti assistenziali corrisposti dall'INAIL ai titolari di reddito agrario si osserva che gli stessi trattamenti sono sostitutivi di redditi agrari e che per tali redditi:
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non prevede l'applicazione di ritenute alla fonte;
- i soggetti titolari degli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per indicare l'imponibile che, come noto, è determinato su base catastale.
Ciò posto, è di tutta evidenza che le ritenute eventualmente subite devono essere riconosciute in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto l'ammontare del trattamento assistenziale (reddito sostitutivo) è assorbito nella determinazione forfetaria del reddito agrario dichiarato.
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