Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 25.02.2009

Art. 15, comma 1, lettera i-quinquies). - Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000- Detrazione spese di iscrizione a strutture sportive
Risoluzione Agenzia Entrate n. 50 del 25.02.2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 15 del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente

QUESITO
Il contribuente istante fa presente di essere coniugato e di avere due figli che esercitano un'attività sportiva con una spesa annuale di euro 400,00 ciascuno, che viene suddivisa tra i due genitori.
Tanto premesso, il contribuente vuole sapere se ed in quale misura tali spese siano detraibili in sede di dichiarazione dei redditi, tenuto conto che lui e la moglie presentano due distinte dichiarazioni dei redditi.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La parte ritiene di poter beneficiare della detrazione nel limite di euro 200,00 per il primo figlio e di euro 200,00 per il secondo figlio.
Ritiene, inoltre, che la moglie possa fare altrettanto, poiché il tetto di spesa di euro 210,00 è da riferire a ciascun genitore e a ciascun figlio.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 319 dell'art. 1, della legge n. 296 del 27.12.2006, ha introdotto nell'art. 15, comma 1, del TUIR, approvato con il D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, la lettera i- quinquies).
Tale norma dispone che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle "spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive".
Il decreto interministeriale del 28.03.2007, emanato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09.05.2007), ha individuato le caratteristiche delle strutture sportive di cui alla suddetta norma e le modalità di certificazione delle spese sostenute per iscrizione o l'abbonamento.
Per quanto concerne le caratteristiche delle strutture sportive il citato decreto fa riferimento alle "associazioni sportive", società e le associazioni sportive dilettantistiche indicate dall'art. 90, commi 17 e seguenti, della legge 289/2002, che abbiano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica.
Lo stesso decreto precisa inoltre che per "palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi "si intendono tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica compresi gli impianti polisportivi.
Per quanto concerne la documentazione che attesti il sostenimento delle spese, è disposto che la stessa deve essere costituita da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle strutture sportive recante l'indicazione:
a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
b) della causale del pagamento;
c) dell'attività sportiva esercitata;
d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
e) dei dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Pertanto, ai fini della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera i-quinquies), del TUIR, occorre che la struttura sportiva rientri tra quelle individuate dall'art. 1 del D.I. del 28.03.2007 e che la spesa per l'iscrizione annuale o l'abbonamento va certificata in uno dei modi indicati dall'art. 2 del predetto decreto.
Con riferimento al quesito prospettato si evidenzia che la detrazione spetta per un importo di spesa non superiore, per ciascun ragazzo, ad euro 210,00, anche se le spese sono relative ai familiari fiscalmente a carico. In tal proposito si fa presente che nelle istruzioni per la compilazione dei modelli per la dichiarazione dei redditi degli anni 2008 e 2009 (per i redditi prodotti, rispettivamente, negli anni 2007 e 2008), è indicato che la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica spetta per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00.
Si ritiene, pertanto, che detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all'onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal documento rilasciato dalla struttura sportiva.
Non si condivide, la soluzione prospettata dal contribuente che ritiene tali limiti di spesa attribuibili a ciascun genitore.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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