Istanza di interpello - Art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate - mancato rispetto dei termini decadenziali per l'avvio e la realizzazione dell'investimento agevolato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 15.03.2007
Con istanza d'interpello presentata in data 21 dicembre 2006, il sig. Alfa, titolare dell'omonima ditta individuale, ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione della proroga dei termini di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rispetto del termine semestrale per l'avvio dell'investimento agevolabile (ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e di quello per la realizzazione dello stesso.
Quesito
L'istante precisa che in data 9 gennaio 2006 presentava al Centro operativo di Pescara istanza di rinnovo per l'attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In data 3 novembre 2006 riceveva atto di attribuzione del bonus precedentemente denegato, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con provvedimento del 26 gennaio 2006.
Tanto premesso, il contribuente chiede di sapere se la decorrenza dei sei mesi per l'avvio dell'investimento, nonché del termine per la verifica del rispetto dei limiti d'utilizzo del credito, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera f), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possa essere individuata tenendo in considerazione i tempi con cui è stata comunicata l'avvenuta attribuzione del contributo.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante ritiene che il termine dei sei mesi per l'avvio dell'investimento agevolato debba tenere conto della data in cui allo stesso è stato notificato l'accoglimento dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 8, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede, tra l'altro, che per fruire del contributo in parola le imprese si impegnano "a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data".
Con la risoluzione n. 30/E dell'11 febbraio 2003 l'Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che, ai fini del computo dei sei mesi previsti dal succitato articolo, come termine decadenziale entro cui dare avvio all'investimento agevolabile, debba essere assunta come data iniziale quella di presentazione dell'istanza di rinnovo accolta dall'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, già prima della data del 3 novembre 2006 in cui è stato riconosciuto il bonus fiscale (rectius, data di notifica del provvedimento di accoglimento) il predetto termine di sei mesi era scaduto.
Infatti, essendo stata presentata l'istanza al Centro operativo di Pescara in data 9 gennaio 2006, l'investimento avrebbe dovuto essere avviato al più tardi entro il 9 luglio 2006.
Non essendo stato rispettato il predetto termine legislativamente previsto per l'avvio dell'investimento, deve ritenersi che il contribuente è decaduto dal beneficio.
Non ha alcuna rilevanza, nel contesto della fattispecie esaminata, la novella introdotta dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17. La predetta novità, infatti, apportata all'articolo 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000, prevede, a favore di coloro che hanno ottenuto l'assenso al credito di imposta negli anni 2005 e 2006, una proroga del termine per la realizzazione dell'investimento e non, invece, del termine di sei mesi previsto per l'avvio del medesimo.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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