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Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 23.09.2022

RISOLUZIONE N. 51/E

Roma, 23 settembre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite

modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui

all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

L’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui

al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi

indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede inoltre, al comma 5-bis,

che “In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa

sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone”.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022

sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto

dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei

limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di

sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici

sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola, nonché le modalità

di attuazione delle disposizioni relative alla cessione dello stesso.

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

2

In proposito, il punto 3.3 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo

in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi

disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Pertanto, per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite

modello F24, del credito d’imposta di cui trattasi, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio

2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.

Inoltre, il punto 4 del citato provvedimento, nel disciplinare le modalità di attuazione

delle disposizioni relative alla cessione del credito, ha previsto che:

? la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a

cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di

autodichiarazione;

? per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito,

questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione

parziale;

? il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando

le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

delle entrate;

? dopo l’accettazione di cui al punto precedente, alle stesse condizioni applicabili al

cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta

con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione

tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

? “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di

imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27

gennaio 2022, n. 4”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il

contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

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debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è

riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle autodichiarazioni

con le quali è stata comunicata la cessione del credito d’imposta all’Agenzia delle Entrate,

secondo le modalità e i termini stabiliti dal richiamato provvedimento del Direttore

dell’Agenzia prot. n. 253466 del 30 giugno 2022, per i quali i cessionari abbiano

comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della

cessione stessa.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle

comunicazioni delle cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo

scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda

l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è

comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta

consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

IL CAPO DIVISIONE

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