Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 24.04.2001

Indicazione in dichiarazione di maggiori ricavi per adeguamento a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore
Risoluzione Agenzia Entrate n. 52 del 24.04.2001

Con nota ...................., la Confederazione XY fa presente che molti associati hanno manifestato l'esigenza di poter effettuare l'adeguamento ai risultati degli studi di settore al momento della presentazione della dichiarazione, senza applicazione di sanzioni e maggiorazioni fino al completamento dell'operazione di elaborazione degli studi.
Considerato tuttavia che l'attuale disciplina prevede tale possibilità di adeguamento solo con riferimento al primo anno di applicazione degli studi, la Confederazione XY chiede di conoscere quali sanzioni risultano applicabili nei confronti dei contribuenti che spontaneamente si adeguano alle risultanze degli 86 studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al periodo di imposta 2000 e con quali modalità sia possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.
Al riguardo, si precisa che l'adeguamento, in sede di dichiarazione, dei ricavi contabilizzati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore entrati in vigore con decorrenza anteriore al periodo di imposta 2000 rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP, senza che per tale comportamento sia applicabile alcuna sanzione.
Con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, il predetto adeguamento non comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, per omessa registrazione di operazioni imponibili, stante la peculiarità del sistema di determinazione del volume di affari basato sugli studi di settore che si differenzia sensibilmente dagli altri casi di ricostruzione induttiva dell'imponibile previsti dall'articolo 55 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, in materia di IVA si rende applicabile la sanzione del 30 per cento stabilita dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471, nei casi in cui l'adeguamento abbia fatto emergere un tardivo o insufficiente versamento del tributo.
Ciò può verificarsi, ad esempio, con riguardo al versamento dell'acconto calcolato con il metodo previsionale o con quello delle operazioni effettuate. Il maggiore imponibile che scaturisce dall'adeguamento, infatti, può comportare un maggior debito nella liquidazione del mese di dicembre o dell'ultimo trimestre o nella liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni effettuate sino al 20 dicembre dell'anno.
Per quanto concerne il maggior saldo di imposta risultante dall'adeguamento agli studi di settore eseguito in dichiarazione, la violazione relativa al versamento si realizza:
a) per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione annuale in via autonoma, se il pagamento della maggiore imposta viene effettuato dopo il 16 marzo;
b) per i soggetti tenuti alla dichiarazione unificata, se tale versamento viene eseguito oltre i termini di pagamento previsti dalla dichiarazione unificata, oppure se il versamento viene eseguito entro tali termini ma senza la prevista maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo.
I contribuenti nei cui confronti sia emerso un tardivo o insufficiente pagamento a seguito dell'adeguamento agli studi di settore possono, com'è ovvio, avvalersi dell'istituto del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 versando, prima che la violazione sia stata constatata e, comunque, entro i termini previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 13, la sanzione ridotta del tre e settantacinque per cento (pari ad un ottavo della sanzione del trenta per cento) o, decorso il trentesimo giorno, quella del sei per cento (pari a un quinto della sanzione del trenta per cento) unitamente agli interessi legali maturati fino al giorno del pagamento dell'imposta.
Più esattamente, la regolarizzazione relativa al maggiore acconto d'imposta dell'anno 2000 (violazione commessa il 27 dicembre 2000) deve essere effettuato, a seconda dei casi, entro i termini di presentazione del modello "IVA 2001" o "Unico 2001", mentre il ravvedimento per il maggior saldo riguardante lo stesso anno può intervenire entro i termini di presentazione del modello "IVA 2002" o " UNICO 2002", essendo stata la relativa violazione commessa nell'anno 2001.
Tanto chiarito in ordine all'aspetto sanzionatorio, si ritiene opportuno, per completezza, precisare che l'adeguamento relativo al primo anno di applicazione degli studi di settore può essere effettuato sia all'interno della dichiarazione che al di fuori di essa (utilizzando per il pagamento il mod. F24). Per quanto concerne, invece, gli anni successivi al primo l'adeguamento deve necessariamente essere eseguito in sede di presentazione della dichiarazione.
In particolare, ai suddetti fini, i soggetti IVA indicano, nella dichiarazione relativa all'anno 2000, il maggior imponibile (quale differenza fra il volume d'affari determinato in base agli studi di settore e quello derivante dalle operazioni registrate per il 2000) e la relativa imposta nel rigo VA42. Gli importi indicati nel citato rigo devono poi essere inclusi nel quadro VE e la differenza d'imposta va, pertanto, a confluire nell'IVA dovuta a saldo e deve essere versata con il codice-tributo di quest'ultima.
La indicazione della maggiore imposta nella dichiarazione Iva non ha effetti sulle dichiarazioni periodiche già presentate dal contribuente.
Per le altre imposte l'adeguamento dei ricavi contabilizzati a quelli presunti sulla base degli studi di settore va effettuato:
- ai fini delle imposte sui redditi, indicando i maggiori ricavi nell'apposito campo interno del rigo "corrispettivi non annotati nelle scritture contabili" dei quadri di determinazione del reddito d'impresa di ciascun modello Unico 2001;
- ai fini dell'Irap, indicando i maggiori ricavi nei righi destinati ad accogliere i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" (IQ1 nella generalità dei modelli e IQ7 in quello predisposto per gli enti non commerciali).

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS