Risoluzione Agenzia Entrate n. 53 del 03.05.2005

Istanza di Interpello - Art. 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate - realizzazione limiti minimi di investimento - ritardo non imputabile - X s.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 53 del 03.05.2005

Con istanza di interpello presentata in data 24 dicembre 2004, il sig. P, nella qualità di legale rappresentante della società "X s.r.l.", ha chiesto chiarimenti in merito al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'acquisto di un lotto di terreno edificabile nei confronti del Consorzio Z, al fine di realizzare, mediante locazione finanziaria, un opificio industriale.

Quesito
La società interpellante precisa che in data 18 luglio 2002 presentava al Consorzio Z (di emanazione ex Cassa del Mezzogiorno, e costituito da Comuni ......................) una richiesta per l'assegnazione di un lotto edificabile e, in data 31 luglio 2002, inviava l'istanza per l'ottenimento del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 388 del 2000, inizialmente respinta per mancanza di fondi. Detta istanza veniva rinnovata in data 20 febbraio 2003 ed accolta in data 21 febbraio 2003.
Nel frattempo venivano avviate le necessarie pratiche amministrative, l'istruttoria per l'ottenimento di un finanziamento in leasing, la fase di progettazione edilizia. Tuttavia il consorzio ritardava l'assegnazione del lotto di terreno e, in data 4 agosto 2003, comunicava che "la zona di terreno, per la quale è stata prevista una nuova pianificazione, non è ancora disponibile per la cessione". Pertanto la richiesta di assegnazione di cui alla nota del 18 luglio 2002 e successive missive di sollecito "non può essere per il momento soddisfatta".
Al fine di rispettare il termine di 6 mesi per l'avvio dell'investimento, la società si è vista costretta a procedere all'acquisto di un altro lotto da un privato in prossimità dello spirare della scadenza e, in data 18 agosto 2003, ha registrato il relativo contratto preliminare di vendita.
Si sono inoltre verificati ulteriori ritardi per l'espletamento delle nuove pratiche progettuali e amministrative, di istruttoria del leasing e per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, pertanto, visto il particolare meccanismo che prevede, per l'utilizzatore del bene acquisito in leasing, l'investimento realizzato pari ai corrispettivi liquidati in base agli stati di avanzamento lavori, è risultato impossibile attuare l'investimento nella percentuale minima (20%) entro il 31 dicembre 2003.
La condizione di investimento nella percentuale minima si è verificata poco tempo dopo, in data 20 febbraio 2004, in occasione dell'atto definitivo di acquisto dell'area, in cui è intervenuta la società di leasing.
La società chiede, pertanto, se sia incorsa nella decadenza dal beneficio non avendo rispettato i termini previsti dalla normativa.

Soluzione prospettata
L'istante ritiene di non incorrere nella decadenza del citato beneficio, alla luce di quanto precisato dalla risoluzione n. 62/E del 9 aprile 2004, per cui "i contribuenti che avessero registrato un ritardo nell'avvio o nella realizzazione dell'investimento a causa dei tempi connessi con l'espletamento delle procedure amministrative, non incorrono nella decadenza dal beneficio, se realizzano l'investimento nelle misure minime di cui al citato articolo 62 della legge 289 del 2002 entro i termini previsti da tale disposizione, opportunamente prorogati di un lasso di tempo...".
La società reputa corretto operare lo slittamento in avanti di un periodo di imposta della pianificazione concernente la realizzazione dell'investimento e la relativa compensazione, per cui le percentuali minime di realizzazione dell'investimento e di compensazione del contributo risulterebbero: 20% nel 2004, 40% nel 2005 e 40% nel 2006.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
La risoluzione n. 62/E del 9 aprile 2004, con riferimento ai contribuenti che, essendo stati ammessi al credito d'imposta in esame, si trovino nell'impossibilità di dare attuazione all'investimento nei termini previsti dall'art. 8, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni, a causa delle lungaggini delle procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni amministrative, ha chiarito che essi possono tener conto di tale circostanza (indipendente dalla loro volontà) ai fini del computo dei termini per l'avvio e l'effettuazione degli investimenti.
In particolare, se la richiesta del provvedimento autorizzativo è stata presentata in epoca anteriore alla data di invio dell'istanza di ammissione, l'investimento dovrà essere avviato entro sei mesi decorrenti dal momento in cui detto provvedimento è stato notificato ovvero si è avuta notizia dello stesso.
Dei tempi tecnici per l'espletamento del procedimento amministrativo se ne può tener conto anche ai fini del rispetto dei limiti minimi d'utilizzo, di cui all'art. 62, comma 1, lettera f), della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (20% per il primo anno, 60% per il secondo anno, 100% per l'ultimo anno).
Pertanto, i contribuenti che avessero registrato un ritardo nell'avvio o nella realizzazione dell'investimento a causa dei tempi connessi con l'espletamento delle procedure amministrative, non incorrono nella decadenza dal beneficio, se realizzano l'investimento nelle misure minime di cui al citato art. 62 della legge 289 del 2002 entro i termini previsti da tale disposizione, opportunamente prorogati di un lasso di tempo equivalente a quello richiesto per l'espletamento delle procedure amministrative.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità di rispettare, a pena di decadenza dal beneficio, il termine finale di realizzazione dell'investimento e di utilizzo del credito, fissato al 31 dicembre 2006, data in cui cessano definitivamente gli effetti della disciplina agevolativa in questione.
Con riferimento al caso prospettato dalla società istante, si ritiene che quanto affermato nella citata risoluzione in relazione a provvedimenti autorizzativi possa valere anche per la fattispecie descritta.
Si tratta, infatti, di un investimento inserito in un contesto di procedure amministrative, tra le quali può farsi rientrare l'assegnazione di un lotto da parte di un consorzio formato da enti pubblici. Tale procedura si è conclusa, tuttavia, non con un provvedimento di assegnazione, bensì con un atto di diniego, peraltro dal tenore non assoluto, che ha orientato il contribuente verso una diversa determinazione, che si è concretizzata appunto con la stipula del preliminare di compravendita di un altro terreno, avvenuta, in extremis, in prossimità della scadenza del termine di sei mesi per l'avvio dell'investimento.
In particolare, nel caso di specie è stato rispettato l'originario termine di avvio dell'investimento, ma tutto ciò ha determinato comunque un ritardo nella realizzazione dell'investimento, sotto il profilo del rispetto dei limiti minimi prescritti dalla norma.
Deve riconoscersi, al riguardo, che la realizzazione dell'investimento dipendeva dall'assegnazione del lotto da parte del Consorzio, assegnazione che non si è verificata entro il termine originariamente previsto. Si è trattato, pertanto, di un ritardo non dipendente dalla volontà del contribuente e connesso all'esplicazione di procedure amministrative; per tali motivi si ritiene che il termine di realizzazione minima dell'investimento e di utilizzo del relativo bonus, secondo quanto prescritto dall'art. 62 della legge 289 del 2002, alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 32/E del 3 giugno 2003, può essere prorogato di un lasso di tempo pari al periodo intercorso dalla data di presentazione dell'istanza (mod. RTS) e l'avvenuta notizia del diniego della disponibilità dell'area.
Al riguardo si ricorda comunque che, come precisato nella circolare n. 38/E del 9 maggio 2002, i terreni possono rientrare nell'ambito applicativo del beneficio qualora incorporino, per accessione, un fabbricato strumentale effettivamente destinato ad una struttura produttiva dell'impresa ubicata in una delle aree svantaggiate. Ne consegue che il diritto a fruire dell'agevolazione sorge soltanto con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, vale a dire da quando la destinazione del terreno a scopo edificatorio trova concreta attuazione. E' da questo momento che il costo di acquisizione dell'area edificabile potrà computarsi nell'ammontare degli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione in parola.
Posto che l'acquisto dell'area è funzionale alla costruzione del fabbricato, il relativo investimento potrà integrare i presupposti dell'agevolazione soltanto con la completa realizzazione del fabbricato e, prima di questo momento, il costo dell'area potrà fruire del beneficio fiscale soltanto in misura corrispondente al rapporto tra il costo relativo alla quota-parte dei lavori effettuati (o stato avanzamento lavori) al termine di ciascun periodo d'imposta agevolato e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione sull'area.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza presentata alla Direzione regionale ............., viene resa dalla scrivente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del DM 26 aprile 2001, n. 209.

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