Risoluzione Agenzia Entrate n. 53 del 21.02.2002

Società XY "S.p.A.". Richiesta di parere ex articolo 21 della Legge n. 413/1991. Operazione di scissione parziale e proporzionale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 53 del 21.02.2002

Con nota n. 57663 del 23 novembre 2001, la Direzione Regionale del ...... ha trasmesso alla scrivente istanza di interpello presentata dalla società in oggetto indicata su un'operazione di scissione parziale proporzionale, in relazione all'articolo 21 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
A tal proposito è stato precisato quanto segue:

Descrizione dell'operazione
- La società istante è stata costituita nel 1994 e ha per oggetto sociale principale l'acquisto, la vendita e permuta di immobili in genere, nonché la demolizione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati.
- In data 27 maggio 1995, la società istante ha acquisito una vasta area industriale dismessa in ......, allo scopo di procedere al recupero ed alla riqualificazione urbanistica dell'intera area.
- In data 7 agosto 1997 è stata stipulata una Convenzione con il Comune di ........ con la quale è stato approvato il progetto di ristrutturazione urbanistica (di seguito la "Convenzione"), il quale prevede il recupero parziale di edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici nonché la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione.
- Nell'ambito del progetto di ristrutturazione è prevista la realizzazione di edifici con varie destinazioni d'uso (edilizia speciale e sperimentale destinata ad alloggi per studenti, edilizia destinata ad attrezzature di interesse collettivo, edilizia convenzionata riservata ai residenti, edilizia per la locazione, edilizia residenziale, edilizia per servizi ed attività commerciali).
- La società istante ha già interamente realizzato e ceduto gli immobili destinati ad edilizia speciale e sperimentale destinata ad alloggi per studenti e gli immobili destinati ad attrezzature di interesse collettivo; ha inoltre ultimato una parte degli immobili di edilizia convenzionata riservata ai residenti. E' stata avviata la costruzione di altri edifici, che sono in fase progressiva di avanzamento, mentre devono ancora essere iniziate le opere di edificazione di alcuni edifici.
- A tal proposito, la società istante ha manifestato la necessità di razionalizzare il momento organizzativo e la gestione delle risorse finanziarie di fonte esterna per sostenere lo sviluppo e la completa realizzazione degli interventi edilizi, anche rivedendo l'assetto societario con la costituzione di società di scopo individuate in relazione alla destinazione d'uso e ad altri parametri ed elementi oggettivi di valutazione degli immobili in corso di realizzazione e di quelli erigendi.
- Ciò a seguito anche dell'esito di un concorso indetto d'intesa con l'assessorato all'urbanistica del Comune di ..... in cui sono state affidate le progettazioni dei singoli edifici ad esponenti del mondo accademico e professionale di livello mondiale portatori di culture diverse, i quali imporranno verosimilmente l'adozione di tecniche e di politiche di vendita diversificate, dovendosi privilegiare le direttrici e gli sforzi di vendita nei mercati dei paesi di cui i progettisti rappresentano l'espressione artistica e la filosofia dell'abitare.
- La suddivisione dell'intervento complessivo in singoli edifici o blocchi di edifici consente di destinare in modo specifico ciascuna iniziativa in via esclusiva a investitori istituzionali esteri o italiani ovvero a privati esteri o italiani e ciascun gruppo di potenziali acquirenti necessita di una campagna pubblicitaria e di un supporto finanziario personalizzato gestibile in modo ottimale in via separata.
- Le problematiche appena delineate hanno indotto l'organo di amministrazione della società istante a prevedere le seguenti linee-guida di strategie operative e di sviluppo futuro: a) prosecuzione dell'attività edificatoria sulle aree già acquisite,
nel rispetto delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di .....; b) raggruppamento degli edifici e delle unità immobiliari in costruzione e da costruire in gruppi omogenei (definiti in relazione a: destinazioni di Convenzione, mercati di sbocco tenuto conto della matrice culturale dei progettisti, ottimali fonti di finanziamento con riferimento a ciascun mercato di sbocco, problematiche esecutive e di gestione delle attività operative proprie di ciascuna tipologia costruttiva); c) cessione a titolo definitivo di parte degli immobili realizzati e destinazione alla locazione di altra parte degli immobili.
- Con riferimento alle suddette linee-guida, la società istante ha valutato negativamente la gestione unitaria, in futuro, delle complesse e specifiche problematiche aziendali, individuando in una operazione straordinaria di scissione parziale della società con il trasferimento di parte del suo patrimonio a società operative, ciascuna beneficiaria di un complesso aziendale costituito da immobili in corso di realizzazione, dei rapporti di credito e di debito ad essi afferenti e più in generale dei diritti mobiliari e immobiliari di pertinenza.
- La società scissa conserverà la proprietà del complesso aziendale relativo agli edifici destinati ad edilizia convenzionata per i residenti, che saranno ultimati nell'arco di due anni; alla stessa sarà altresì demandata la gestione e la realizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione, interessanti l'intero intervento di ristrutturazione urbanistica, comuni a tutti gli edifici (la scissa addebiterà con criteri di proporzionalità alle beneficiarie i costi di pertinenza).
- Il progetto di scissione prevede la costituzione di cinque nuove società beneficiarie, oltre alla società scissa che continuerà a svolgere attività di impresa. Il numero è stato determinato mediante la individuazione di aree di sviluppo e di intervento edilizio omogeneo. Le società beneficiarie avranno la forma di società a responsabilità limitata.
- Una prima società risulterà beneficiaria del complesso aziendale relativo agli immobili sia di edilizia residenziale che destinati prevalentemente ad attività di servizi e commerciali, che, una volta ultimati, saranno destinati prevalentemente alla locazione, così come previsto dalla Convenzione (edifici contraddistinti dalle lettere A2, A2, B, C1a, I e M); parte di questi edifici sono già stati realizzati e concessi in locazione.
- Una seconda società risulterà beneficiaria del complesso aziendale relativo ad immobili da destinare ad edilizia residenziale non convenzionata e quindi alla successiva vendita. Gli edifici sono progettati dall'arch. ZK e la relativa commercializzazione è in prevalenza rivolta al mercato ....... (edifici contraddistinti dalla lettera E1).
- Una terza società risulterà beneficiaria del complesso aziendale relativo ad immobili da destinare ad edilizia residenziale non convenzionata e quindi alla successiva vendita. Gli edifici sono progettati dallo studio del prof. HD e la relativa commercializzazione è in prevalenza rivolta al mercato .......... (edifici contraddistinti dalla lettera E2).
- Una quarta società risulterà beneficiaria del complesso aziendale relativo ad immobili da destinare ad edilizia residenziale non convenzionata e quindi alla successiva vendita. Gli edifici sono progettati dall'arch. AB e la relativa commercializzazione è in prevalenza rivolta al mercato ....... (edifici contraddistinti dalla lettera E3).
- Una quinta società risulterà beneficiaria del complesso aziendale relativo ad immobili da destinare ad edilizia residenziale non convenzionata e quindi alla successiva vendita. Gli edifici sono progettati da CT e la relativa commercializzazione è in prevalenza rivolta al mercato ........ (edifici contraddistinti dalle lettere E4 ed E5).
- La scissione avverrà con criterio perfettamente proporzionale talché tutte le azioni o quote delle beneficiarie saranno attribuite ai soci nelle stesse proporzioni, quindi nelle identiche quote percentuali, in cui essi partecipano attualmente al capitale sociale della (scindenda) società istante.
- I beni (complessi aziendali costituiti da immobili in corso di realizzazione e dai rapporti di credito/debito ad essi afferenti) manterranno nelle beneficiarie i valori fiscali di carico attualmente riconosciuti in capo alla società scissa.
- In seguito all'operazione di scissione si verificheranno i seguenti eventi:
a) completamento degli interventi edificatori, sia da parte della società scissa che da parte delle società beneficiarie;
b) cessioni delle unità immobiliari a privati o ad investitori di settore specializzati e/o concessione in locazione delle unità a ciò già destinate oppure concessione in locazione temporanea, in attesa della vendita definitiva;
c) eventuale vendita delle azioni o quote della società scissa o di una o più società beneficiarie dopo aver ultimato per intero l'intervento edilizio attribuito a ciascuna società partecipante alla scissione;
d) eventuale ricerca di ulteriori interventi edilizi e successiva realizzazione.
- Si fa presente, infine, che il 49,005 per cento del capitale sociale della società istante è posseduto da società o da persone fisiche nell'ambito di impresa mentre il 50,995 per cento del capitale è posseduto da persone fisiche non imprenditori o comunque fuori dell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa.

Quesito
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e attesa la riconducibilità dell'operazione di scissione nell'ambito applicativo dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la società istante chiede se dalle operazioni descritte possa emergere un indebito risparmio d'imposta.

Parere della scrivente
Il progetto di ristrutturazione aziendale prospettato dalla società istante consta di due fasi: 1) scissione parziale e proporzionale di una società preesistente in cinque società beneficiarie di nuova costituzione, alle quali saranno attribuiti complessi immobiliari ovvero beni immobili, che costituiscono prodotti in corso di lavorazione per la società scissa, e 2) successivo svolgimento degli interventi edilizi sugli immobili e vendita o locazione degli stessi ovvero cessione delle azioni o quote delle società beneficiarie o della scissa.
Gli obiettivi economici che la società istante intende raggiungere con la prospettata operazione di scissione sono:
a) proseguire l'attività edificatoria sulle aree già acquisite, nel rispetto delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione
della Convenzione con il Comune di ......;
b) raggruppare gli edifici e le unità immobiliari in costruzione e da costruire in gruppi omogenei definiti in relazione: - alle destinazioni di Convenzione; - ai mercati nei quali sarà fatta la promozione delle vendite; - alle ottimali fonti di finanziamento definite con riferimento alle propensioni all'investimento e all'indebitamento delle singole categorie di acquirenti; - alle problematiche esecutive e di gestione delle attività operative proprie di ciascuna tipologia costruttiva;
c) cedere a titolo definitivo parte degli immobili realizzati e destinare alla locazione altra parte degli immobili ovvero cedere le quote sociali relative alle società beneficiarie o le azioni relative alla società scissa.
Il comma 1 dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede l'inopponibilità all'Amministrazione finanziaria di atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, che siano contemporaneamente:
1) diretti ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti
2) diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario
3) privi di valide ragioni economiche.
Il successivo comma 3 disciplina l'ambito applicativo, prevedendo che, nell'intero comportamento posto in essere, siano utilizzate una o più delle operazioni tassativamente elencate, tra cui sono ricomprese le scissioni.
La scissione parziale e proporzionale, pur non avendo ad oggetto cinque preesistenti rami aziendali ma beni immobili o complessi immobiliari che costituiscono prodotti in corso di lavorazione della società scissa, che si attribuiscono alle società beneficiarie di nuova costituzione, è preordinata al raggiungimento di tre differenti obiettivi finali:
a) l'alienazione degli immobili costruiti ovvero
b) la stipulazione di contratti di locazione aventi ad oggetto i medesimi immobili ovvero
c) l'alienazione da parte dei soci delle società beneficiarie e della scissa delle relative quote o azioni, facendo, in tal modo circolare, sottoforma di partecipazioni, i singoli beni immobili o complessi immobiliari.
I suddetti atti dispositivi saranno posti in essere solo dopo l'ultimazione degli interventi edificatori sulle aree già acquisite.
Nonostante dalla scissione non emerga alcun vantaggio tributario, attesa la neutralità fiscale della stessa ai sensi dell'articolo 123-bis del TUIR, un risparmio d'imposta può essere conseguito nella seconda fase del programmato progetto di ristrutturazione, che può realizzarsi secondo le tre differenti modalità sopra descritte.
Nel caso la società beneficiaria provveda all'alienazione degli immobili costruiti ovvero alla stipulazione di contratti di locazione, a seguito della scissione, fermo restando che la società beneficiaria sia assoggettata allo stesso gravame impositivo che si renderebbe dovuto qualora le alienazioni e le locazioni venissero poste in essere direttamente dalla società scissa, non si ravvedono conseguimenti di risparmi d'imposta.
Viceversa, come già chiarito dalla scrivente nelle risoluzioni n. 33 del 23 marzo 2001 e n. 166 del 3 novembre 2000, allorché la scissione risulti preordinata a creare apposite società contenitore in cui immettere beni da alienare, in modo da ottenere, in caso di successiva cessione delle azioni o quote, una trasformazione delle plusvalenze (rectius ricavi) su singoli beni in plusvalenze su partecipazioni, occorre verificare la sussistenza dei tre requisiti richiesti dal citato articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 al fine di considerare o meno elusivo l'intero disegno posto in essere dal contribuente.
A tal proposito, il primo requisito - l'esistenza di un risparmio d'imposta - è integrato nel caso di cessione di quote o azioni sia da parte di persone fisiche non esercenti attività d'impresa sia da parte di persone fisiche o giuridiche esercenti attività d'impresa aventi i requisiti per l'applicazione del regime sostitutivo di tassazione sia per i soggetti non residenti (questi ultimi, comunque, non presenti nella fattispecie in esame).
Infatti, in testa ai soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di quote o azioni è assoggettabile ad imposta sostitutiva ai sensi del d. lgs. n. 461 del 1997 (con aliquote agevolate del 27 o del 12,5 per cento a seconda che le partecipazioni detenute siano o meno qualificate).
In testa ai soci persone fisiche o giuridiche esercenti attività d'impresa, la plusvalenza concorre a formare il loro reddito di impresa secondo il regime ordinario di cui all'articolo 54 del TUIR, a meno che non siano integrati i requisiti (possesso triennale e cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento) per accedere al regime sostitutivo previsto dall'articolo 1, d. lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, che consente la tassazione ad aliquota agevolata del 19%.
Il suddetto risparmio è da considerarsi patologico - integrando quindi il secondo requisito dell'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento - nel momento in cui risulti che la prospettata ristrutturazione sia stata posta in essere al solo fine di preordinarsi le condizioni per l'assoggettamento della plusvalenza ad aliquota agevolata da parte dei soci persone fisiche o giuridiche esercenti o meno attività d'impresa, sui beni all'uopo trasformati in beni di secondo grado, per il tramite di apposite società contenitore.
Ciò premesso, occorre, di volta in volta, verificare la sussistenza o meno del terzo requisito richiesto dal citato articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - le valide ragioni economiche sottostanti al prospettato progetto di ristrutturazione, da intendersi come ragioni apprezzabili solo sotto un profilo economico-gestionale.
A tale specifico proposito, assumono rilevanza sia i tempi che le condizioni in cui avviene il progetto di ristrutturazione.
Nel caso in esame, con riferimento ai "tempi" - come espressamente chiarito dalla società istante - successivamente alla scissione, si avrà il completamento degli interventi edificatori in corso ovvero l'inizio ex novo di altri interventi edificatori entrambi comunque nel rispetto delle obbligazioni già assunte con la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di .......
Con riferimento alle "condizioni", la società istante ritiene di poter vantaggiosamente procedere alla realizzazione di tali interventi edificatori solo a seguito della descritta operazione di scissione, a causa delle seguenti ragioni economiche:
a) affidamento delle progettazioni dei singoli edifici ad esponenti del mondo accademico e professionale di livello mondiale, portatori di differenti culture;
b) conseguente caratterizzazione architettonica di ciascun intervento edilizio, che incide sulle tecniche e sulle politiche di vendita, le quali, a loro volta, richiedono forme mirate di finanziamento;
c) destinazione dei singoli edifici o blocchi di edifici in via esclusiva a investitori istituzionali esteri o italiani ovvero a privati esteri o italiani; ciascun gruppo di tali potenziali acquirenti necessita di una campagna pubblicitaria e di un supporto finanziario personalizzato gestibile in modo ottimale in via separata.
Pur non contestando la sussistenza delle suddette ragioni economiche sottostanti alla realizzazione dei descritti interventi edificatori, non si ravvederebbe, tuttavia, il requisito dell'apprezzabilità sotto l'esclusivo profilo economico-gestionale di costituire cinque differenti società contenitori dei singoli complessi immobiliari, atteso che i medesimi obiettivi economici (finanziamenti, politiche di vendita, caratterizzazione architettonica degli immobili, destinazione a gruppi di clientela) avrebbero potuto già dal momento della stipulazione della Convenzione e potrebbero tuttora essere più speditamente raggiunti direttamente dalla società istante.
Infatti, l'unica sostanziale differenza che pare ravvisarsi tra l'assetto giuridico-economico che si realizza a seguito dell'operazione di scissione e quello attuale è che mentre in quest'ultimo caso i soci gestiscono in maniera unitaria l'intera attività imprenditoriale, nel primo caso i medesimi soci continuano a gestire l'intera attività solo da un punto di vista giuridico in maniera non più unitaria, creando un'ulteriore complicazione gestionale, atteso gli stessi dovranno gestire altre cinque nuove persone giuridiche, con assoggettamento a nuovi obblighi.
La scissione non apparirebbe, perciò, istituto giuridico preordinato alla realizzazione dei suddetti obiettivi economici. A conferma di ciò, la società istante ha fatto presente che già allo stato attuale la costruzione degli immobili è in fase progressiva di avanzamento, dovendo essere iniziate ancora le opere di edificazione di altri immobili, entrambe nel rispetto delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della Convenzione con il Comune di ..... in data 7 agosto 1997.
Perciò, già a partire dal momento di sottoscrizione della Convenzione, la società istante si era obbligata alla realizzazione di immobili con varie destinazioni d'uso, ben potendosi, sin da allora individuare l'esigenza di far sottoscrivere la suddetta Convenzione a tante società quanti fossero stati i complessi immobiliari da realizzare.
Ad ulteriore conferma di quanto appena detto si ravviserebbe, altresì, la circostanza secondo cui a quattro società beneficiarie saranno attribuiti immobili "da destinare ad edilizia residenziale non convenzionata e quindi alla successiva vendita", mentre alla società scissa e a una delle società beneficiarie rimarranno i complessi immobiliari destinati secondo le previsioni della suddetta Convenzione, dopo che allo stato attuale la stessa società ha già provveduto alla realizzazione e cessione al Comune di ...... di immobili sempre destinati in ossequio alle previsioni della suddetta Convenzione.
Attesa l'irrilevanza della scissione al fine del conseguimento dei suddetti obiettivi economici, ne conseguirebbe che unico vero obiettivo che l'operazione di scissione consente di perseguire è proprio la successiva cessione delle quote delle società beneficiarie, ciascuna contenitore di singoli complessi immobiliari o beni immobili, obiettivo attualmente non raggiungibile, atteso che l'eventuale cessione delle azioni della società istante riguarderebbe l'insieme di tutti i beni immobili di primo grado.
In definitiva, è parere della scrivente che le ragioni economiche sarebbero valide nel momento in cui scopo dell'operazione di scissione fosse quello di separare due o più attività tra loro eterogenee.
Nel caso di specie, perciò, la logica economica dell'operazione avrebbe voluto che la stessa fosse attuata separando "ab origine" l'attività della scissa (edilizia convenzionata) ed attribuendo ad un'unica beneficiaria l'altra attività di edilizia non convenzionata.
La circostanza invece di voler creare - per lo svolgimento della sola attività non convenzionata - quattro società beneficiarie, rivelerebbe l'intenzione di voler alienare più facilmente gli immobili attraverso la circolazione di azioni societarie che sono notoriamente soggette ad un'aliquota d'imposta più mite rispetto ai normali ricavi da cessione di beni.
Alla luce di quanto finora detto, la scrivente ritiene che la fattispecie prospettata, ricorrendo tutti i requisiti previsti dall'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, è da ritenersi inopponibile all'amministrazione finanziaria, nei seguenti casi
a) i soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa di una o più delle società beneficiarie contenitore procedano ad alienare le loro quote o azioni;
b) i soci persone fisiche o giuridiche esercenti attività d'impresa di una o più delle società beneficiarie contenitore procedano ad alienare le loro quote o azioni, con assoggettamento a tassazione sostitutiva ex art. 1, d. lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
Viceversa, nel caso in cui siano le società beneficiarie direttamente a procedere all'alienazione degli immobili ovvero alla stipula dei contratti di locazione, fermo restando che le stesse dovranno essere assoggettate al medesimo regime impositivo della società scissa, non si ravvedono profili di elusività.

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