Trattamento tributario dell'indennità aggiuntiva "una tantum" per attività extra istituzionali riconosciute ex lege ai Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del ... - Art. 66 legge regionale 40/96
Risoluzione Agenzia Entrate n. 53 del 24.04.2001
L'associazione Sindaci XXX, con sede in......, ha chiesto di conoscere se i compensi corrisposti dall'Amministrazione regionale ai sindaci dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del .... per l'attività extra istituzionale da essi prestata, consistente nell'adozione di concrete azioni per l'avvio dell'opera di ricostruzione, siano da inquadrare tra le indennità di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'Associazione istante fa presente che:
- con leggi statali, veniva delegata alla Regione ..... l'attività di ricostruzione delle aree terremotate a seguito degli eventi sismici del....;
- a sua volta la Regione individuava nei Comuni gli enti strumentali per assolvere le funzioni proprie in materia di "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali";
- la legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, prevedeva che l'Amministrazione regionale, ai fini della concessione dei contributi inerenti la riparazione degli edifici danneggiati, fosse autorizzata a "disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo";
- la delibera della Giunta n. 1526/76 ha attribuito alla persona del Sindaco pro tempore, carica elettiva, e comunque a figure elettive, l'incarico di funzionario delegato della Regione per la liquidazione e il pagamento dei contributi regionali previsti dalle leggi regionali di ricostruzione;
- la Corte Costituzionale, con sentenza 13 giugno 1983, n. 161, ha riconosciuto l'ammissibilità di un'indennità aggiuntiva una tantum ai Sindaci in quanto ordinatori secondari di spesa;
- la Regione ....... aveva riconosciuto, con legge n. 76 del 7 settembre 1983, un'indennità una tantum ai Sindaci dei Comuni interessati dal terremoto per il periodo fino al 31 dicembre 1978, e successivamente, con la legge n. 40 del 1996, un'integrazione della predetta indennità per i periodi successivi al 1978, fino al 1994.
Al riguardo, si osserva che l'attività extra istituzionale svolta dai Sindaci, nel caso prospettato, si configura tra quelle rientranti nell'art. 47, comma 1, lettera f), del Tuir. Tale attività, pur se prestata da soggetti che ricoprono cariche elettive, è, infatti, aggiuntiva a quella istituzionalmente esercitata e i relativi compensi sono corrisposti dalla Regione per l'esercizio di una funzione pubblica.
Relativamente alle modalità di tassazione delle indennità in commento, si rende applicabile la tassazione separata con i criteri stabiliti nell'art. 18 del predetto Tuir, atteso che le stesse sono attribuite per legge con riferimento ad annualità pregresse.
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