Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Trattamento fiscale, ai fini IRPEF, della indennità corrisposta per servizi fuori sede - Art. 51, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917
Risoluzione Agenzia Entrate n. 53 del 25.02.2009
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di.., in qualità di sostituto di imposta, rappresenta la questione relativa al trattamento fiscale, applicabile ai fini dell'IRPEF, all'indennità che corrisponde ai propri dipendenti - denominata "una tantum per servizi fuori sede" - prevista dall'accordo siglato tra l'Amministrazione (Ministero dell'Interno) e le Organizzazioni sindacali in data 8 maggio 2008.
In base al citato accordo l'indennità in argomento ha le seguenti caratteristiche:
- viene corrisposta mediante la distribuzione di risorse straordinarie previste dall'articolo 3, comma 136, della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), nella misura giornaliera, frazionabile ad ore, di euro 20 ove non si fruisca del rimborso per vitto e alloggio e di euro 6,67, sempre frazionabile ad ore, ove si fruisca di detto rimborso;
- ha carattere temporaneo fino al 31 dicembre 2008, salvo proroga;
- spetta per compensare l'assolvimento di compiti istituzionali svolti in località situate oltre 10 Km al di fuori della propria sede di servizio e per un periodo non inferiore a quattro ore.
A detta del Comando istante, gli organi superiori dei Vigili del Fuoco hanno manifestato a livello nazionale (con una nota della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie del Dipartimento dei Vigili del Fuoco pervenuta all'istante in data 5 novembre u.s.), l'avviso che l'indennità in argomento debba essere assoggettata ad imposizione piena, al pari di ogni altro emolumento fisso ed accessorio. Non è pertanto assimilabile all'indennità di trasferta assoggettabile invece ad IRPEF secondo la previsione dell'art. 51, comma 5, del TUIR (indennità di trasferta/missione).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comando istante ritiene che il compenso in esame non debba essere assoggettato ad imposizione piena alla stregua degli emolumenti fissi ma secondo la disciplina più favorevole delle indennità di trasferta, in quanto:
- il suo inserimento previsto tra le indennità di cui al Fondo Unico di Amministrazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ne fa perdere la specifica funzione di compensare il disagio dovuto ai servizi effettuati fuori dall'ordinaria sede di servizio, cioè effettuati "in trasferta";
- la circostanza che il compenso non gravi sullo specifico capitolo di bilancio riservato alle indennità di missione (indennità attualmente soppresse) è fatto puramente finanziario ed estraneo alla normativa fiscale, né può rilevare la terminologia ("indennità per i servizi fuori sede" in luogo di "indennità di missione") usata per definirlo;
- per il diritto tributario, non assume importanza la definizione, che nella pratica amministrativa può essere la più varia, ma l'elemento sostanziale che caratterizza il compenso stesso individuabile nel presupposto secondo il quale viene erogato e cioè, nel caso specifico, la natura di compenso del disagio dovuto all'espletamento di servizi fuori dall'ordinaria sede di servizio.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla questione prospettata si espongono, preliminarmente, le seguenti osservazioni.
Le indennità in oggetto vengono erogate in base alla previsione dell'art. 3, comma 136, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria per l'anno 2008) il quale ha disposto che "Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro".
Gli stanziamenti disposti sulla base di accordi sindacali sono confluiti nel Fondo di amministrazione e utilizzati in parte per compensare l'assolvimento di compiti istituzionali relativi a ciascun profilo svolti in località situate oltre 10 km al di fuori della propria sede di servizio e per un periodo non inferiore alle 4 ore.
Il relativo compenso è fissato in € 20 per 24 ore frazionabili, ove non si fruisca del rimborso per vitto e alloggio, e di € 6,67 qualora si fruisca di detto rimborso.
Ai fini delle modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51, comma 1, del TUIR, qualifica come reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (criterio di "omnicomprensività"), fatte salve le specifiche deroghe previste dai successivi commi dello stesso art. 51.
In particolare il comma 5 in relazione alle indennità e ai rimborsi percepiti dal lavoratore a copertura di spese sostenute per trasferte effettuate fuori del territorio comunale, stabilisce che " le stesse concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (e 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (€ 77,47) per le trasferte all'estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
Ciò premesso, la scrivente, considerato che l'accordo contrattuale espressamente ricollega l'erogazione delle somme in esame all'assolvimento di compiti istituzionali al di fuori della propria sede di servizio, ritiene che le somme stesse possano essere ricomprese tra le indennità di trasferta in quanto remunerano l'attività prestata in una località distante in modo significativo dalla sede di servizio.
La circostanza che il compenso in esame sia inserito tra le indennità del Fondo Unico di Amministrazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e non gravi sullo specifico capitolo di bilancio riservato alle indennità di missione, non rileva ai fini della determinazione del trattamento impositivo, il quale, invece, deve essere individuato sulla base delle caratteristiche sostanziali dell'emolumento.
E' opportuno, peraltro, precisare che il citato comma 5 dell'art. 51 prevede le ipotesi di detassazione con esclusivo riferimento alle trasferte o missioni effettuate al di fuori del territorio comunale.
Le indennità eventualmente percepite dai dipendenti per trasferte all'interno del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro sono invece interamente ricomprese nella determinazione della base imponibile.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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