Risoluzione Agenzia Entrate n. 53/E del 30.09.2022

RISOLUZIONE N. 53/E

Roma, 30 settembre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite

modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive

per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo

2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico-

ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un

contributo, sotto forma di credito d'imposta in misura corrispondente al 50 per cento

dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria

(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle

condizioni ivi indicate.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16

settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite

le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il

possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1

«Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»

del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per

beneficiare del credito d’imposta in parola.

In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo

in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi

disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

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Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di

cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

? “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive

per il versamento dell’IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati, ovvero, nei casi in cui il

contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è

riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia

delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che

l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare

massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche

tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente

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