RISOLUZIONE N. 53/E
Roma, 30 settembre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite
modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive
per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51
L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico-
ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un
contributo, sotto forma di credito d'imposta in misura corrispondente al 50 per cento
dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle
condizioni ivi indicate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16
settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite
le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il
possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1
«Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»
del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per
beneficiare del credito d’imposta in parola.
In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo
in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di
cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
? “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive
per il versamento dell’IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è
riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia
delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che
l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare
massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche
tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.
IL CAPO DIVISIONE
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