Istituzione del codice tributo per il versamento spontaneo, con modello F23 dei canoni di locazione relativi ai beni immobili patrimoniali oggetto di cartolarizzazione - Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 03.03.2003
L'articolo 3 del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede che l'Agenzia del Demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i beni immobili degli enti pubblici non territoriali che possono essere trasferiti a una o più società costituite ai sensi del comma 1, dell'articolo 2 del predetto decreto aventi ad oggetto la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dai predetti beni.
L'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 settembre 2002 prevede, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 351/2001, il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione S.C.I.P. degli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 al decreto.
Il pagamento dei canoni di locazione relativi agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto deve essere effettuato con il modello F23.
A tal fine, si istituisce il seguente codice tributo:
848T, denominato: "Redditi di beni immobili patrimoniali oggetto di cartolarizzazione - articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 settembre 2002".
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme riscosse con il predetto codice devono essere imputate al capitolo 2653 del bilancio dello Stato.
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