Interpello 954-177/2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Risoluzione Agenzia Entrate n. 54 del 26.02.2002
Quesito
Con istanza presentata in data 29.10.2001, la società X Y S.r.l., costituita in data 14.11.2000 quale "Società per la cartolarizzazione dei crediti", ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ha chiesto di conoscere se le operazioni relative al patrimonio cartolarizzato debbano essere registrate nelle scritture contabili obbligatorie previste dall'articolo 14 del DPR 600/73.
Soluzione prospettata
A parere dell'istante non sussiste l'obbligo di annotazione di tali operazioni nelle scritture contabili (libro giornale e scritture ausiliarie), stante l'assenza di una specifica disposizione normativa e considerato che la Banca d'Italia, nel provvedimento 29.3.2000, concernente gli schemi di bilancio delle società per la cartolarizzazione dei crediti, ha stabilito che tutti gli elementi patrimoniali ed economici relativi ai crediti acquistati e ai titoli emessi non entrano a far parte dello stato patrimoniale e del conto economico della società stessa, ma vanno indicati unicamente nella nota integrativa al bilancio della società veicolo.
Pertanto, la società istante intende registrare tutte le informazioni contabili di natura economica e patrimoniale, relative a ciascun portafoglio di crediti oggetto di cartolarizzazione, mediante un apposito sistema informatico, senza però procedere alla registrazione delle menzionate informazioni né sul libro giornale tenuto ai sensi dell'art. 2215 del codice civile né su alcun sezionale del libro giornale previamente vidimato e bollato.
Risposta
La cartolarizzazione (securitization) è un'operazione attraverso cui una società (originator) cede i propri crediti ad una società appositamente costituita (special purpose vehicle - SPV). Quest'ultima si finanzia attraverso l'emissione di titoli obbligazionari, garantiti dal patrimonio di destinazione (rappresentato dal totale dei crediti ceduti). Il pagamento degli interessi e della quota capitale ai possessori dei titoli avviene con i fondi che affluiscono nelle casse della SPV man mano che i crediti sono incassati.
La legge 30 aprile 1999, n. 130, ha per la prima volta disciplinato in Italia questo tipo di operazione che, prima dell'intervento legislativo, era effettuata attraverso un'ulteriore società veicolo estera che emetteva i titoli.
Tra le caratteristiche peculiari delle operazioni di cartolarizzazione, di particolare evidenza è la disposizione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 130/99, che prevede la separazione a tutti gli effetti del patrimonio dalle attività della società veicolo.
A tal fine, la disposizione del 29 marzo 2000 della Banca d'Italia sulla redazione del bilancio degli istituti bancari e finanziari, obbliga le SPV alla rappresentazione "sotto la linea" dei dati riguardanti il patrimonio separato, attraverso la separata evidenza nella nota integrativa.
Il provvedimento citato, nell'esigenza di garantire il rispetto del principio della sostanza sulla forma, ha infatti stabilito che "le informazioni contabili relative a ciascuna operazione di cartolarizzazione trovino separata evidenza in appositi allegati alla nota integrativa".
Tali allegati devono contenere tutti i dati di carattere qualitativo e quantitativo al fine di rendere la completa informazione sulle attività cartolarizzate.
L'istituto della cartolarizzazione, invero, postula la separazione del diritto di disporre dal diritto di godere del patrimonio cartolarizzato.
La relazione ministeriale di accompagnamento alla legge 130 afferma che "affinché l'operazione di cartolarizzazione possa aver luogo, il trattamento fiscale deve essere quello ordinario: nel disegno di legge non sono peraltro previste particolari agevolazioni".
Occorre pertanto stabilire se la SPV sia comunque obbligata alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie dei dati e delle operazioni effettuate sui patrimoni cartolarizzati, oppure se possa tenere un impianto contabile separato dai libri obbligatori.
A parere della scrivente, né le disposizioni contenute nella legge 130/99, né il documento della Banca d'Italia del 29 marzo 2000 esimono la società veicolo dalla registrazione contabile delle vicende della gestione nelle scritture contabili obbligatorie previste dall'articolo 14 del DPR 600/73.
Al fine di consentire una rappresentazione fedele e "separata" di tutte le vicende dei singoli patrimoni cartolarizzati, si ritiene preferibile tenere appositi sezionali del libro giornale ed un piano dei conti che rubrichi sotto apposite voci i conti riferibili ai patrimoni stessi.
Non si condivide, pertanto, la soluzione interpretativa prospettata dall'istante, secondo la quale le vicende relative al patrimonio cartolarizzato sarebbero registrate in un apposito sistema informatico che, seppur stampabile, non comporterebbe la registrazione nel libro giornale e nelle scritture ausiliarie previste dal libro V, titolo II, capo III, sezione III, paragrafo 2, del codice civile, sul cui obbligo di tenuta l'articolo 14 del d.P.R. 600/73 non appare eccepibile.
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