Trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo delle istanze di rateazione di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462
Risoluzione Agenzia Entrate n. 55 del 09.05.2011
Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti in merito al trattamento applicabile, ai fini dell’imposta di bollo, alle istanze di rateazione di somme dovute in seguito alle attività di controllo (automatizzate e formali) esperite dagli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, i quesiti vertono sulla riconducibilità delle istanze di rateazione di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, fra gli atti considerati esenti dal tributo in base all’art. 5 della Tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Tale ultima disposizione prevede particolari ipotesi di esenzione dal tributo per determinate tipologie di atti e documenti, fra i quali sono ricompresi, al primo comma, gli atti e le copie del “procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo” nonché le dichiarazioni, le denunzie, gli atti, i documenti e le copie “presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
La medesima disposizione include, infine, al penultimo comma, nell’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta anche le “istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.
In relazione a tale disposizione con risoluzione n. 450267 del 3 marzo 1988 è stato precisato che l’ampia formulazione della norma consente di ricomprendere nella sua sfera d’applicazione anche “le domande che si propongono come fine, diretto od indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”.
Ciò premesso, si evidenzia che l’art. 3-bis del D. Lgs. n. 462 del 1997 disciplina le modalità di rateazione delle somme dovute in seguito all’effettuazione, da parte degli uffici territoriali, dei controlli automatici previsti dall’art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (relativi alla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni) nonché di quelle dovute a seguito dei controlli formali di cui all’art. 36-ter del citato decreto n. 600 del 1973 (concernente il controllo formale delle dichiarazioni).
In particolare, il comma 2 del richiamato art. 3-bis prevede che, qualora le somme dovute a seguito dei predetti controlli non siano superiori a duemila euro, “il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall’ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso”.
Con la citata risoluzione n. 450267 del 1988 è stato sottolineato che possono includersi tra le “istanze (…) di sospensione” del pagamento di qualsiasi tributo di cui al richiamato art. 5, penultimo comma, della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642 del 1972, anche le domande dirette ad ottenere la “dilazione del pagamento” di imposte.
Pertanto, considerato che l’istanza di rateazione di cui all’art. 3-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 462 del 1997 è diretta ad ottenere “il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali” delle somme risultanti dai controlli automatizzati o formali, si ritiene che la medesima istanza possa essere ricompresa fra gli atti esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 5, penultimo comma, della Tabella, allegato B, annessa al DPR n. 642 del 1972.
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