RISOLUZIONE N. 55/E
Roma, 4 ottobre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine
bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui
all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
L’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, riconosce alle fondazioni di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo, sotto forma di credito d'imposta,
pari al 65 per cento, per gli anni 2022 e 2023, e al 75 per cento, per gli anni 2024, 2025 e
2026, dei versamenti effettuati al «Fondo per la Repubblica Digitale», da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Con il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2022, emanato ai sensi
dell’articolo 29, comma 6, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, sono state stabilite le
disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
In particolare, l’articolo 3 del richiamato decreto del 25 marzo 2022 prevede che:
? l’Agenzia delle entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle
fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse
di Risparmio S.p.A. (di seguito ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte
dalle medesime fondazioni, ad effettuare i versamenti al Fondo delle somme da
ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare;
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
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? il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello
F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
? l’ACRI trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni
che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi,
nonché le eventuali variazioni e revoche;
? il credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il
riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, a intermediari
bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime
condizioni applicabili al cedente.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito
d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento, è istituito il seguente codice tributo:
? “6988” - denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle
fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”,
di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del citato decreto del 25 marzo
2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai
contribuenti, verifica che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso
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dall’ACRI, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda
l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle
eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.
IL CAPO DIVISIONE
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