Risoluzione Agenzia Entrate n. 55/E del 04.10.2022

RISOLUZIONE N. 55/E

Roma, 4 ottobre 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito

d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine

bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”, di cui

all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233

L’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, riconosce alle fondazioni di cui al

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo, sotto forma di credito d'imposta,

pari al 65 per cento, per gli anni 2022 e 2023, e al 75 per cento, per gli anni 2024, 2025 e

2026, dei versamenti effettuati al «Fondo per la Repubblica Digitale», da utilizzare

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Con il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 25 marzo 2022, emanato ai sensi

dell’articolo 29, comma 6, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, sono state stabilite le

disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.

In particolare, l’articolo 3 del richiamato decreto del 25 marzo 2022 prevede che:

? l’Agenzia delle entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle

fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse

di Risparmio S.p.A. (di seguito ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte

dalle medesime fondazioni, ad effettuare i versamenti al Fondo delle somme da

ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare;

Divisione Servizi

______________

Direzione Centrale Servizi

Istituzionali e di Riscossione

2

? il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello

F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

? l’ACRI trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni

che hanno effettuato i versamenti al Fondo, con i relativi codici fiscali e importi,

nonché le eventuali variazioni e revoche;

? il credito è cedibile dalle fondazioni finanziatrici, nel rispetto delle disposizioni di cui

agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e a condizione che sia intervenuto il

riconoscimento dello stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, a intermediari

bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime

condizioni applicabili al cedente.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in

compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito

internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito

d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

versamento, è istituito il seguente codice tributo:

? “6988” - denominato “credito d’imposta relativo ai versamenti effettuati dalle

fondazioni di origine bancaria in favore del “Fondo per la Repubblica Digitale”,

di cui all’articolo 29 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è

esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al

riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di

riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del citato decreto del 25 marzo

2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai

contribuenti, verifica che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso

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dall’ACRI, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda

l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle

eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dalla stessa ACRI.

IL CAPO DIVISIONE

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