Risoluzione Agenzia Entrate n. 55/E del 26.11.2024

RISOLUZIONE N. 55/E









Roma, 26 novembre 2024

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere
architettoniche, risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’articolo
121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito

dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, prevede che “Per le banche e gli

intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per

le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del

medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai

sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti

dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e

119-ter del presente decreto e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge

4 giugno 2013, n. 63, […], alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai

sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari

importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito

d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi […]. Le

disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato

le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo

delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi

dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28



Divisione Servizi
______________

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione


2

dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da

inviare in via telematica, […]. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

sono definiti le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di

presentazione della predetta comunicazione”.

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 422331 del 21

novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121, comma

3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di presentazione della comunicazione ivi prevista.

Detto provvedimento, tra l’altro, al punto 2.1 dispone che le rate risultanti

dall’ulteriore ripartizione prevista dal citato comma 3-ter devono essere utilizzate

esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento,

indicando i codici tributo che saranno istituiti con successiva risoluzione.

Tanto premesso, con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo:

“7774” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - ULTERIORE

RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;

“7775” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - ULTERIORE

RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;

“7776” denominato “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-

ter DL n. 34/2020 - ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art.

121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente

tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici

tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba

procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettua

controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in

compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per

ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che

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ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi

telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve

essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito

derivante dall’ulteriore ripartizione, nel formato “AAAA”.

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