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Risoluzione Agenzia Entrate n. 56 del 11.05.2011

Liquidazione Iva di gruppo articolo 73 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione della dichiarazione annuale
Risoluzione Agenzia Entrate n. 56 del 11.05.2011

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alle modalità di compilazione della dichiarazione annuale Iva da parte di soggetti che nel corso dell’anno d’imposta hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza di eccedenze di credito derivanti dal periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel gruppo Iva.
A seguito delle modifiche introdotte nell’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972 dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), i soggetti che partecipano per la prima volta ad una determinata liquidazione di gruppo non possono far confluire nella procedura compensativa l’eccedenza di credito che deriva dal periodo d’imposta precedente. Ne consegue che la predetta eccedenza resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale è maturata e con riferimento a tale credito trovano applicazione i criteri ordinari previsti dall’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Come precisato con la risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, i soggetti in capo ai quali si sono formate tali eccedenze possono chiederne autonomamente il rimborso, ricorrendo i presupposti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma del predetto articolo 30 ovvero quello di cui al successivo terzo comma (permanenza triennale della situazione creditoria). In alternativa, tali soggetti possono rinviare le eccedenze creditorie in argomento al periodo d’imposta successivo per:
- farne oggetto di richiesta di rimborso in anni successivi;
- computarle in detrazione in anni successivi, una volta venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzarle nella compensazione orizzontale di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’eccedenza di credito esistente al momento dell’ingresso di una società in una liquidazione di gruppo, restando nella sua esclusiva disponibilità, può essere utilizzata dalla medesima negli anni successivi soltanto al di fuori della liquidazione di gruppo, non essendo computabile neppure nelle liquidazioni di gruppo relative all’anno successivo a quello d’ingresso e a quelli seguenti.
In aderenza ai principi sopra illustrati, nel modello di dichiarazione annuale Iva è stato previsto un rigo specifico nell’ambito del quadro VL - rigo VL10 - che consente l’esposizione dell’eccedenza rimasta nella disponibilità esclusiva della società stessa e non confluita nella procedura di liquidazione di gruppo.
L’importo da indicare nel predetto rigo è costituito dall’eccedenza di credito relativa al periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel gruppo Iva che residua dopo gli utilizzi in compensazione orizzontale di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
L’esposizione di tale importo in un apposito rigo consente alle società che si trovano nella situazione descritta di gestire con un trattamento differenziato l’eccedenza di credito relativa all’anno precedente l’ingresso nell’Iva di gruppo rispetto all’eccedenza annuale maturata nel corso degli anni di partecipazione alla predetta procedura. Quest’ultima, invece, deve obbligatoriamente confluire nella liquidazione di gruppo medesima.
In tal modo, inoltre, è possibile evidenziare l’utilizzo di tale credito anche al fine di verificare la possibilità di chiederlo a rimborso, ai sensi del terzo comma di cui all’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 (minore eccedenza detraibile del triennio), nella dichiarazione relativa al terzo anno in cui si verifichi detta situazione creditoria, ipotesi esplicitamente richiamata dalla risoluzione n. 4/DPF del 2008.
Si ritiene, infatti, che i presupposti di cui all’articolo 30 del dPR n. 633 del 1972, cui fa riferimento l’articolo 73 del citato decreto, possano essere fatti valere indistintamente dalla società che entra nell’Iva di gruppo solo nel primo anno d’ingresso e con riferimento al credito maturato nell’ultimo anno. Negli anni successivi al primo, pertanto, per i crediti riportati a nuovo e non confluiti nell’Iva di gruppo si potrà considerare unicamente il presupposto del minor credito del triennio, atteso che gli altri presupposti potranno essere fatti valere solo con riferimento ai crediti confluiti nell’Iva di gruppo da parte della società controllante.
Ad esempio, nell’ipotesi di ingresso nell’Iva di gruppo a partire dall’anno d’imposta 2010, il credito relativo all’anno 2009, che costituisce l’eccedenza non trasferibile al gruppo, può essere chiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione IVA/2010 relativa all’anno d’imposta 2009 avvalendosi di uno qualsiasi dei presupposti individuati dall’articolo 30. Con riferimento al medesimo credito, negli anni successivi è, invece, utilizzabile esclusivamente il presupposto della minore eccedenza del triennio.

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