Risoluzione Agenzia Entrate n. 56 del 26.04.2001

Applicabilità del regime IVA monofase di cui all'art. 74, primo comma, lett. d), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 56 del 26.04.2001

Con lettera del ...., prot. n. 65/99, la Società XXX S.p.a. ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità del particolare regime IVA monofase previsto dall'art. 74, primo comma, lett. d), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, si chiede se tale regime sia applicabile nell'ipotesi di erogazione dei c.d. "servizi informativi a valore aggiunto", consistenti nella fornitura agli utenti telefonici tramite telefonia mobile di una serie di informazioni che vanno dalle notizie di attualità alle previsioni meteorologiche, il cui pagamento viene effettuato tramite le normali carte telefoniche prepagate.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
L'art. 74, primo comma, lett. d), in argomento, prevede, fra l'altro, che l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per la vendita "di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente".
Il titolare della concessione o dell'autorizzazione ad esercitare la fornitura di servizi di telecomunicazione, pertanto, è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione; in base al citato art. 74, primo comma, lett. d), a tale soggetto si applica il regime monofase.
Con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 è stato precisato che "per vendita di mezzi tecnici per la fruizione dei predetti servizi si intendono le operazioni di vendita, distribuzione,...aventi ad oggetto...schede elettroniche o magnetiche ... ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati di telecomunicazione fissa o mobile da parte degli utenti".
Attesa l'ampiezza della categoria presa in considerazione dalla norma citata e l'interpretazione non restrittiva adottata dalla richiamata circolare n. 328/E del 1997, si ritiene che i servizi informativi in argomento possano essere ricondotti tra quelli di telecomunicazione.
Da ciò consegue che la fattispecie rappresentata dalla società istante può farsi rientrare nel regime di applicazione dell'IVA con il particolare sistema monofase di cui al citato art. 74, primo comma, lett. d).

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