Risoluzione Agenzia Entrate n. 57 del 05.03.2003

Istanza d'interpello - Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quesito IRAP, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
Risoluzione Agenzia Entrate n. 57 del 05.03.2003

Esposizione del quesito
Il Dipartimento del Tesoro è risultato aggiudicatario del Progetto di gemellaggio in ambiti PHARE con la Repubblica Ceca denominato: "Improvement of Legal and Institutional Environment for Business", progetto numero CZ2000/IB/OT/02, sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dai rappresentanti delle autorità ceche ed approvato dalla Commissione Europea, in data 1 novembre 2001, della durata di 12 mesi (estesi successivamente a 14) a partire dal 1 novembre 2001.
Il "programma di lavoro" del gemellaggio è composto da vari strumenti ed include tutte le azioni intraprese dal Paese Candidato all'ingresso nell'Unione Europea per riformare la propria legislazione e le proprie istituzioni con il sostegno in particolare di:
- funzionari degli Stati Membri distaccati a tempo pieno e a lungo termine (CPA);
- missioni a breve e medio termine di esperti specializzati.
In particolare, il Dipartimento del Tesoro ha fatto presente che deve provvedere alla liquidazione a favore del Consigliere pre-adesione e degli esperti di breve e medio termine delle competenze loro spettanti a fronte dell'attività svolta presso gli uffici stabilmente organizzati presso il Paese candidato.
In merito alla tassazione IRAP si osservano alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'inclusione, nella base imponibile, dei compensi erogati ai percettori che svolgono attività negli uffici operanti fuori dal territorio nazionale per un periodo di tempo non inferiore ai tre mesi.

Soluzione prospettata
Il Dipartimento istante ritiene che la soluzione corretta e conforme alla legge ed alla prassi seguita sia quella di non assoggettare ad IRAP le somme erogate ai propri funzionari operanti presso sedi distaccate in territori extranazionali.

Parere dell'Agenzia delle Entrate
La soluzione interpretativa prospettata dall'istante è condivisibile solo in parte.
L'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 include nell'ambito soggettivo dell'IRAP le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (ora art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ossia tutte le amministrazioni dello Stato.
L'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, prevede che "nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di valore a questa attribuibile secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5 a 10-bis".
L'articolo 4, comma 2, stabilisce che nel caso di attività svolta in più regioni, vi sia un'attribuzione proporzionale del valore della produzione in relazione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.
Con la circolare n. 263 del 12 novembre 1998 (paragrafo 2.17), è stato precisato che i soggetti che determinano il valore della produzione netta in base al sistema "retributivo", come gli enti pubblici e quelli privati, che esercitano esclusivamente attività non commerciali, ivi compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, non devono assoggettare ad IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l'attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.
Nel caso descritto dall'istante, i funzionari distaccati a tempo pieno e a lungo termine operano presso autonomi uffici in territori extranazionali e per periodi di tempo continuativi non inferiori a tre mesi.
Con riferimento ad essi, quindi, la scrivente ritiene, in coerenza con le disposizioni normative e di prassi richiamate, che le competenze ad essi erogate a fronte dell'attività svolta presso gli uffici stabilmente organizzati presso il Paese candidato non rientrano nella base imponibile ai fini IRAP.
Per converso, in relazione agli esperti in missione di breve o medio termine, bisogna far concorrere alla formazione della base imponibile IRAP le relative retribuzioni, non ricorrendo il requisito di permanenza in territori extranazionali. Infatti, così come già precisato con le circolari n. 141/E del 4 giugno 1998 e n. 188/E del 16 luglio 1998, il personale in trasferta o missione temporanea non si considera in carico alla sede nella quale viene effettuata la trasferta, bensì a quella dove è contrattualmente preposto.

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