Risoluzione Agenzia Entrate n. 57 del 22.03.2007

Istanza di interpello - Articolo 21, comma 9, legge 30 dicembre 1991 n. 413 - ALFA S.p.A. Scambio di partecipazioni mediante conferimento
Risoluzione Agenzia Entrate n. 57 del 22.03.2007

La società ALFA S.p.A. ha inviato alla scrivente, in data 26 luglio 2006, per il tramite della Direzione Regionale competente, un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 21, comma 9, legge 413/1991, relativa ad un'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento.

FATTISPECIE RAPPRESENTATA
I Signori Omega Uno, Omega Due, Omega Tre e Omega Quattro possiedono ciascuno una partecipazione del 25% nella Holding di famiglia ALFA S.p.A., società con sede legale in ... e regolarmente iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La società istante detiene, a sua volta, una partecipazione del 28,9131% nel capitale sociale della BETA S.p.A., società con sede legale in ...., esercente l'attività di produzione e commercializzazione di compound di PVC.
La restante parte del capitale sociale della BETA S.p.A. è suddivisa tra i quattro fratelli Omega, ciascuno con una partecipazione pari al 10,1087%, e altre persone fisiche, che complessivamente detengono una partecipazione pari al 30,6521%.
E' intenzione dei fratelli Omega effettuare lo scambio di tutte le partecipazioni da essi detenute nella BETA S.p.A. con quelle della ALFA S.p.A., mediante un conferimento delle prime nella Holding di famiglia.
Secondo quanto prospettato nell'istanza, tale operazione consentirebbe:
- l'acquisizione, da parte della Holding di Famiglia, del controllo della BETA S.p.A., ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile;
- una più efficiente gestione dei rapporti inter-familiari, senza il necessario coinvolgimento di soggetti estranei alla famiglia stessa;
- un più efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento della società operativa.
Al riguardo, l'istante ha prospettato la seguente

SOLUZIONE INTERPRETATIVA
In merito alle conseguenze fiscali dell'operazione, gli interessati ritengono che il caso prospettato rientri nella previsione di cui all'art. 177, comma 2, del Tuir, per effetto del quale "le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento".
Alla luce di ciò l'istante sostiene che, nella misura in cui, a seguito di ciascun conferimento di azioni della BETA S.p.A. nella conferitaria ALFA S.p.A., il corrispondente incremento delle voci di patrimonio netto di quest'ultima sia pari al valore fiscalmente riconosciuto delle azioni BETA S.p.a. in capo ad ognuno dei soggetti conferenti:
a) l'operazione non determinerebbe emersione di alcun reddito imponibile in capo ai soggetti conferenti;
b) il valore fiscale delle azioni della ALFA S.p.A ricevute in cambio da ciascun soggetto conferente sarebbe pari a quello delle azioni della BETA S.p.A. dagli stessi conferite;
c) le azioni della BETA S.p.A., iscritte nell'attivo patrimoniale dalla conferitaria ALFA S.p.A., manterrebbero il medesimo valore fiscale originariamente riconosciuto in capo a ciascun soggetto conferente.
Inoltre, la società conferitaria precisa che, ricevuti i conferimenti di azioni della BETA S.p.A., intende aumentare il proprio capitale sociale ed iscrivere una riserva sovrapprezzo azioni nel proprio patrimonio netto, previa relazione giurata ex art. 2343 del codice civile.
In conclusione, la società istante ritiene che l'operazione che intende porre in essere non comporta l'emersione di alcun reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base al disposto dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, alcuni atti, fatti e negozi, anche collegati tra loro, sono, a certe condizioni, inopponibili all'amministrazione finanziaria, la quale ha il potere di disconoscere i vantaggi che ne derivano.
Affinché un'operazione possa configurarsi come elusiva è necessario che:
1) rientri in una o più delle fattispecie indicate al terzo comma dello stesso articolo 37-bis;
2) sia diretta ad aggirare gli obblighi o i divieti previsti dall'ordinamento;
3) sia tesa a perseguire un risparmio d'imposta disapprovato dal sistema;
4) sia priva di valide ragioni economiche.
In riferimento all'istanza in esame si esprime il seguente parere. Il comma 2 dell'art. 177 del Tuir stabilisce che, qualora lo scambio di partecipazioni avvenga a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto di un'altra, il reddito del soggetto conferente è determinato attribuendo alle azioni o quote ricevute in cambio una valutazione in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formate dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso.
La norma in oggetto considera, quindi, lo scambio di partecipazioni mediante conferimento come atto realizzativo, facendo dipendere l'emersione di una plusvalenza in capo al soggetto conferente dall'effettiva iscrizione da parte della società conferitaria di un maggior valore rispetto all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.
A differenza di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 177 del Tuir per lo scambio di partecipazioni tramite permuta, la disciplina recata dal comma 2 non costituisce un regime di neutralità fiscale, bensì un criterio di valutazione, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento.
L'adozione di tale criterio può, tuttavia, comportare la non emersione di alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante qualora l'incremento di patrimonio netto della società conferitaria coincida con l'ultimo valore fiscale presso il soggetto conferente delle partecipazioni conferite.
La sostanziale neutralità fiscale delle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 177 del Tuir è, dunque, condizionata al comportamento contabile adottato dalla società conferitaria.
Con modifica apportata dal decreto correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 344 del 2003, il regime previsto dal comma 2 dell'art. 177 del Tuir è stato esteso anche ai conferimenti effettuati da persone fisiche non imprenditori e, pertanto, la società istante ritiene che la fattispecie rappresentata ricada nell'ambito di applicazione della norma in oggetto.
In tal modo, procedendo la società conferitaria ALFA S.p.A. a un aumento del patrimonio netto in misura pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni conferite, non si darebbe luogo all'emersione di alcuna plusvalenza fiscalmente imponibile in capo alle persone fisiche conferenti.
Si deve, però, osservare come il regime fiscale previsto dal comma 2 dell'art. 177 si pone come un una disciplina speciale rispetto alla disciplina ordinaria di cui all'art. 9 del Tuir in base alla quale i conferimenti in società devono essere valutati al valore normale.
La ratio della disposizione in commento è, tuttavia, quella di prevedere un regime agevolato per i conferimenti che consentano alla società conferitaria di acquisire il controllo di un'altra società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile.
Nella fattispecie rappresentata, si può osservare che il conferimento delle azioni della BETA S.p.A. viene effettuato da quattro soci persone fisiche che sono anche i soci della società conferitaria ALFA S.p.A.
Non si ravvedono, quindi, le valide ragioni economiche in un'operazione che, secondo quanto prospettato nell'istanza, viene posta in essere al solo scopo di consentire alla Holding di famiglia di acquisire il controllo della BETA S.p.A., essendo, di fatto, tale controllo riconducibile, già prima dell'effettuazione del conferimento, ai quattro fratelli Omega.
In altri termini, nella fattispecie de qua risulta violato lo spirito della norma di cui al comma 2 dell'art. 177 che è quello di favorire le aggregazioni aziendali da parte della conferitaria allorquando la stessa assuma ex novo il controllo della società "target".
L'operazione in oggetto appare, dunque, posta in essere al solo fine di consentire ai quattro fratelli Omega di effettuare il conferimento delle azioni della BETA S.p.A. senza l'emersione di alcuna plusvalenza fiscalmente imponibile, sfuggendo così alla tassazione a valore normale in aggiramento della norma di cui all'art. 9 del Tuir.
Sulla base delle suddette considerazioni il descritto conferimento, realizzato secondo le modalità illustrate, presenta, pertanto, evidenti profili elusivi in quanto privo di valide ragioni economiche e posto in essere al solo fine di conseguire un indebito risparmio fiscale disapprovato dal sistema.

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