Risoluzione Agenzia Entrate n. 57 del 27.02.2002

Regolarizzazione di attività detenute all'estero - Opere d'arte, arredi e oggetti d'antiquariato
Risoluzione Agenzia Entrate n. 57 del 27.02.2002

Con lettera del 31 gennaio 2002, codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in merito ad una problematica connessa alla regolarizzazione di attività detenute all'estero, disciplinata dall'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.
In particolare, la Federazione ......, aderente alla Confcommercio, ha chiesto se, al fine di avvalersi delle norme citate, sia corretto richiedere ad esperti e periti associati alla Federazione di certificare, con apposita perizia, il valore e le caratteristiche delle opere d'arte, arredi e oggetti d'antiquariato detenuti all'estero. Ciò al fine di disporre di una autorevole documentazione, da allegare alla dichiarazione riservata delle attività emerse, idonea ad attestare, tra l'altro, la provenienza, lo stato di conservazione e la presumibile stima del valore di mercato dei beni oggetto della regolarizzazione.
Al riguardo, si fa presente, come già specificato nella circolare n. 85/E del 1 ottobre 2001, che per la regolarizzazione di attività diverse da quelle finanziarie (compresi, quindi, oggetti d'antiquariato e opere d'arte) non è necessaria alcuna certificazione da parte di intermediari esteri. Il valore dei predetti beni regolarizzati deve essere, infatti, indicato direttamente dal contribuente nella dichiarazione di emersione.
Tuttavia, è stato già precisato nella circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, punto 1.32, che è sempre consigliabile, al fine di rendere attendibile il valore dei beni che si intende regolarizzare, che il valore delle predette attività sia comprovato da una perizia di stima - ancorché la stessa non debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione riservata.

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